IX ciclo TFA Sostegno 2024, chi non fa il test preselettivo

insegnante di sostegno assiste un'alunna durante lo studio

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha definito le date per i test preselettivi del IX ciclo del TFA Sostegno, che si terranno secondo il seguente calendario:

  • 7 maggio, sessione mattutina, per la scuola dell’Infanzia;
  • 8 maggio, sessione mattutina, per la scuola Primaria;
  • 9 maggio, sessione mattutina, per la scuola Secondaria di I grado;
  • 10 maggio, sessione mattutina, per la scuola Secondaria di II grado.

Del resto, con il decreto ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 il MUR ha ufficializzato l’avvio dei corsi di specializzazione per il sostegno didattico rivolti agli studenti con disabilità, per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, per l’anno accademico 2023/2024.

È, tuttavia, importante sottolineare che non tutti i candidati sono tenuti a sostenere i test preselettivi per l’ammissione al TFA Sostegno 2024. Infatti, sono previste delle esenzioni conformemente a specifici criteri normativi, che consentono l’accesso diretto alla prova scritta a determinati aspiranti.

IX ciclo TFA Sostegno 2024, chi non fa il test preselettivo

Per l’accesso al IX ciclo del TFA Sostegno 2024, sono previste esenzioni dal test preselettivo per specifiche categorie di candidati, come delineato dalle normative attuali:

  • individui che hanno superato il test preselettivo per l’VIII ciclo ma, a causa delle misure preventive contro la COVID-19, non hanno avuto la possibilità di partecipare alle fasi successive di selezione, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 7, del DM 583/2024.
  • candidati affetti da disabilità con un grado di invalidità civile superiore all’80%, conformemente a quanto indicato dall’articolo 20 della legge 104/92.
  • aspiranti insegnanti di sostegno che, nell’arco degli ultimi dieci anni accademici, hanno ricoperto per almeno tre anni, anche non consecutivi, ruoli di supporto compatibili con il livello di istruzione del concorso in questione, secondo quanto specificato nell’articolo 2/8 del DL 22/2020, poi convertito nella legge n. 41/2020.
  • candidati, sia a tempo determinato che indeterminato, che negli ultimi cinque anni abbiano accumulato almeno tre anni di servizio in posizioni di sostegno presso scuole statali o paritarie, o in percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, purché possiedano i titoli di studio richiesti per l’insegnamento e non rientrino nella quota del 35% di posti riservati.
docente di sostegno aiuta un alunno in difficoltà a fare i compiti
Sono previste delle esenzioni che consentono l’accesso diretto alla prova scritta a determinati aspiranti.

Quando non si svolge la prova preselettiva?

Nel contesto dell’ammissione al TFA Sostegno – come abbiamo già avuto modo di sottolineare – è prevista l’esenzione dal test preselettivo per alcuni aspiranti insegnanti di sostegno, con la possibilità di accedere direttamente alla prova scritta. 

Ulteriormente, in determinate circostanze, il test preselettivo potrebbe non essere richiesto in alcune università per specifici livelli di istruzione, qualora il numero di candidati non superi il doppio dei posti disponibili. In tale scenario, dato che la normativa prevede di solito l’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili, tutti i candidati verranno ammessi direttamente alla successiva fase di selezione senza dover sostenere il test preselettivo.

Questa disposizione si basa sul DM n. 92/2019, che ha abolito la necessità di un punteggio minimo per il superamento del test preselettivo.

Prove d’accesso al IX ciclo TFA Sostegno 2024 

Per accedere ai corsi di specializzazione nel sostegno didattico per studenti con disabilità nelle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, i candidati devono superare specifiche prove d’accesso, strutturate come segue:

  • Test preselettivo: non si richiede un punteggio minimo per essere considerati superati. La selezione ammette un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per ciascun Ateneo. Coloro che raggiungono un punteggio uguale a quello dell’ultimo dei candidati ammessi procedono alla fase successiva;
  • Prove scritte o pratiche: è necessario ottenere almeno 21/30 per superare queste prove. In presenza di più test, la valutazione complessiva deriva dalla media aritmetica dei punteggi di ciascuna prova, a condizione che ogni singola prova venga superata con un punteggio minimo di 21/30;
  • Prova orale: anche per questa prova è richiesto un punteggio minimo di 21/30 per essere considerati idonei.

Come si svolge la prova preselettiva

Il test preselettivo per l’ingresso al percorso di TFA Sostegno prevede un totale di 60 quesiti a risposta multipla, con una struttura dettagliata come segue:

  • 20 quesiti sono volti a valutare le competenze linguistiche e la capacità di comprensione del testo in lingua italiana, allo scopo di misurare la proficienza linguistica dei partecipanti;
  • Le restanti 40 domande si concentrano su concetti chiave necessari per la formazione dell’insegnante di sostegno, inclusi i temi legati alle competenze socio-psico-pedagogiche e metodologico-didattiche, nonché l’importanza dell’empatia e dell’intelligenza emotiva.

I candidati hanno a disposizione 2 ore per completare il test, un intervallo di tempo considerato adeguato per una riflessione approfondita e la risoluzione dei quesiti.

Ogni università stabilisce autonomamente la struttura del test, mentre la valutazione delle risposte segue una scala di trentesimi, basata sui seguenti criteri:

  • risposta corretta: attribuisce 0,5 punti;
  • risposta non data: non assegna punti;
  • risposta errata: non applica penalità in termini di punti.

Per progredire alla fase dell’esame orale, è necessario che i candidati raggiungano un punteggio minimo di 21/30.

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