Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti: lo stato di alterazione non è dimostrato dall’avvenuto incidente e dalle violazioni del codice della strada (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 5890/2023 ha stabilito che in tema di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l’esito positivo dell’esame sui liquidi biologici.

In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna per avere questa desunto lo stato di alterazione dalla condotta di guida pericolosa causativa della verificazione del sinistro stradale.

La Suprema Corte ha ricordato che la condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di, colui che guida in stato d’alterazione psicofisica determinato da tale assunzione.

Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione.

Pertanto, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente, che vi sia una prova dell’ebbrezza, nel senso che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nell’art. 186 co. 2, cod. strada, per affermare la sussistenza. della contravvenzione di cui all’art. 187 è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, attraverso cui provare la situazione di alterazione psicofisica, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psicofisica (così ex multis questa Sez. 4, n. 7270 del 10/11/2009 dep. 2010, Rv. 246497).

Tale complessità probatoria si impone a garanzia dell’imputato, in quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione.

Ed è stato anche chiarito che l’alterazione richiesta per l’integrazione del reato previsto dall’art. 187 cod. strada esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione. (Sez. 4, n. 16895 del 27/3/2012, Rv. 252377).

Dunque, occorrendo coniugare il disposto normativo (che impone il riscontro sui liquidi biologici) con il principio del libero convincimento del giudice, a fronte di un accertamento positivo sui liquidi biologia, lo stato attuale di alterazione può essere provato valorizzando elementi sintomatici esterni ritenuti utili per neutralizzare quella valenza dimostrativa equivoca propria dell’esame sulle urine.

In particolare, si, è ritenuto che lo stato di alterazione del conducente non debba essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (in questo senso cfr., ad es. Sez. 4, n. 48004 del 4/11/2009, Rv. 245798; Sez. 4, n. 11848 del 2/3/2010, Rv. 246540, Sez. 4 n. 49350 dell’8/11/2012, non mass.; Sez. 4, n. 39160 del 15/5/2013, Rv. 256830; Sez. F. n. 35783 del 27/8/2013, non mass.; Sez. 4, n. 43180 del 5/7/2013, non mass; Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, Rv. 270929).

Il suindicato orientamento è stato ribadito da cassazione Sez. 4, n. 6995 del 9/1/2013, Rv. 254402, che ha statuito che ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di altri liquidi fisiologici, secondo cui “deve pertanto ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell’accertamento della colpevolezza dell’imputato, l’avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica, costituito dall’accertamento compiuto sulle sole urine, in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza alcuna indispensabilità del compimento di un’analisi su due diversi liquidi biologici dell’imputato“, fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente l’analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell’imputato riscontrato al momento del fatto; Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Rv. 263890; Sez. 4 n. 3623 del 14/1/2016, non massimata).

L’alterazione richiesta per l’integrazione del reato previsto dall’art. 187 cod. strada esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Sez. 4, n. 16895 del 27/3/2012, Rv. 252377).

E ai fini dell’accertamento della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada), sono anche utilizzabili le dichiarazioni rese alla polizia dal conducente prima di mettersi alla guida dell’autovettura e quindi in un momento in cui lo stesso non è ancora indagato (così Sez. 4, n. 7270 del 10/11/2009 dep. 2010, Rv. 246497, caso in cui l’automobilista fermato aveva dichiarato agli operanti nel corso di un controllo di aver assunto da poco sostanze stupefacenti).

 Alla luce di questi principi, nel caso di specie, entrambi i giudici del merito, pur avendo fornito una congrua motivazione sulla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti da parte del D. R., hanno omesso di supportare tale accertamento con il rilievo di evidenze obiettive (eventualmente confermate dal riscontro di dati sintomatici dotati di significativa pregnanza: cfr. Sez. 4, n. 6995 del 09/01/2013, Rv. 254402) idonee a fornire adeguate indicazioni circa il riflesso, sulle condizioni psico-fisiche dell’imputata, dell’assunzione della sostanza stupefacente accertata, e in particolare in ordine alla circostanza che detta assunzione avesse indotto un’effettiva alterazione dello stato psicofisico dell’odierna ricorrente.

Per niente soddisfacente, in tal senso, è l’affermazione della Corte territoriale, in punto di prova dello stato di alterazione psicofisica del D.R., secondo cui gli elementi sintomatici si riscontrerebbero nell’avere i verbalizzanti, che non avevano assistito all’incidente e che non rinvennero sul luogo dello stesso il D.R., nel frattempo portato in ospedale, constatato un’evidente violazione del codice della strada (impegnava un incrocio senza la dovuta prudenza) e nelle avvenute dimissioni dall’ospedale laddove, quanto a queste ultime, sulla cartella clinica si legge soltanto “dimissione a domicilio” ed ogni ulteriore considerazione in ordine ai motivi della stessa appare congetturale.

In ciò la sentenza impugnata non opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che va riaffermata, secondo cui lo stato di alterazione non può evincersi dal fatto che si sia realizzato un incidente o da una guida violativa dì norme del codice della strada, che ben potrebbero essere ricondotti ad altre cause, ma deve riguardare una situazione soggettiva dell’imputato, constatata nell’immediatezza degli stessi (Sez. 4 n. 32188 del 27/10/2020, non mass.).