Adozione internazionale. Come si può certificare la convivenza per rispettare il requisito dei 3 anni di matrimonio?

Gentile Ai.Bi., buongiorno.
Mi chiamo Silvia e, con mio marito, Gabriele, vi scriviamo dalle Marche. Da tempo condividiamo il desiderio di aprirci all’adozione, così, dopo il nostro matrimonio avvenuto lo scorso anno, abbiamo iniziato a interessarci su come poter fare. Abbiamo letto che per poter adottare, però, bisogna essere sposati da almeno tre anni o, in alternativa, dimostrare una stabile convivenza già precedente il matrimonio, come è nel nostro caso. A questo punto la mia domanda è: come è possibile certificare tale convivenza? Ci sono dei documenti specifici da produrre?
Vi ringraziamo per la risposta.
Un cordiale saluto.
Silvia e Gabriele

Buongiorno Silvia e buongiorno Gabriele,
la legge 184/83 che disciplina l’istituto delle adozioni nazionali e internazionali prevede, tra i requisiti basilari per adottare attraverso l’adozione c.d. “ordinaria” nonché legittimante (escludendo quindi le adozioni speciali disciplinate dell’art. 44 della stessa legge), all’art. 6 c 1 che i coniugi adottanti “siano uniti in matrimonio da almeno tre anni” e che tra gli stessi “non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto”.
Pur con i vari interventi modificativi e le pressioni avute da varie correnti politiche, il comma mantiene la previsione della necessità che la coppia che avvia un procedura adottiva sia unita da vincolo matrimoniale. Tuttavia, il comma 4 del medesimo articolo ha previsto che : “Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto”.
Quindi, con questa riforma, il criterio per adottare rimane il vincolo matrimoniale, ma nel computo del richiesto triennio assume rilevanza l’eventuale convivenza more uxorio, stabile e continuativa, precedente al matrimonio anche per un periodo di tre anni.
La legge di riforma ha così modificato il criterio di riferimento, che si rinviene non più nella durata del rapporto coniugale, bensì nella stabilità del rapporto, privilegiando in tal modo l’unità affettiva della coppia, anziché l’elemento burocratico. Spetta al Tribunale per i Minorenni competente valutare, in considerazione del caso concreto, la sussistenza dei requisiti della continuità e stabilità del rapporto di convivenza.
La vostra domanda verte proprio sull’indicazione degli elementi certificativi della convivenza e, da questo punto di vista, possiamo rispondere che la legge non entra nel merito della verifica, quindi non dà indicazioni di quali siano o possano essere i fatti che documentano o certificano la convivenza stabile.
Può venire in soccorso la prassi, che non è mai univoca, ma ciascun Tribunale utilizza un proprio metro valutativo, per cui è consigliabile chiedere alla cancelleria del medesimo informazioni in merito a ciò al momento della proposizione della domanda adottiva.
Tuttavia, possiamo dare alcune indicazioni di massima, sulla base proprio delle prassi maggiormente condivise tra i Tribunali: per esempio, alcuni chiedono una semplice autodichiarazione sulla stabilità e convivenza triennale. Sicuramente fattore certificativo è la medesima residenza dei coniugi protratta da almeno tre anni precedenti alla domanda. In assenza di questa, documenti validi possono essere l’intestazione delle utenze a entrambi o a uno dei conviventi nell’abitazione in cui l’altro è residente.
Altra prova, infine, può essere fornita indicando delle persone (vicini di casa) che possono testimoniare la convivenza (anche se questa soluzione comporterebbe un’istruttoria più complessa e prolungata).

Sperando di avervi fornito indicazioni utili porgiamo cordiali saluti

Ufficio Diritti Ai.Bi.