E’ ricorrente che i genitori possano adottare misure punitive nei confronti dei figli a fini educativi. Talvolta anche molto severe. Vediamo se punire o picchiare i figli è reato. Educare i figli con metodi violenti può avere delle conseguenze.
Secono l’art 30 della Costituzione, il genitore ha il dovere di istruire e di educare un figlio; esercita sullo la responsabilità genitoriale Il dovere educativo deve essere esercitato in moda da non ledere la dignità e l’integrità fisica del minore. In caso contrario si commette il reato di abuso dei mezzi di correzione. Questo reato si configura solo se il figlio è minorenne, perché quando il ragazzo compie 18 anni si conclude il diritto-dovere dei genitori di educarlo.
L’articolo 315-bis del codice civile stabilisce che il figlio minorenne deve rispettare i genitori. Tuttavia non è prevista alcuna sanzione in merito
Quale è il limite per le punizioni
I genitori, avendo il dovere di educare, possono anche punire i figli. Le punizioni però devono essere: a) Proporzionate al comportamento da reprimere e alla personalità del figlio. b) Limitate nel tempo.
Diversamente potrebbe configurarsi il reato di maltrattamenti in famiglia.
Dare uno schiaffo ai figli è lecito?
La legge non prevede in modo espresso la liceità o meno del picchiare i figli con uno schiaffo. Un dato certo è che non possono essere procurati danni fisici o psichici.
Secondo l’arti 571 del codice penale: Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina nei confronti di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per la sua educazione, istruzione, vigilanza o custodia (anche nell’esercizio di una professione) rischia sino a 6 mesi di reclusione se procura a quella persona un danno fisico o psichico, a norma dell’articolo 571 del codice penale. Le pene aumentano in caso di lesioni personali o di morte.
L’intento educativo deve essere esercitato con coerenza senza provocare traumi alla personalità del figlio.
ll pizzicotto o lo schiaffo che genera solo dolore, senza umiliazione, non costituisce reato e rientra nel normale – seppur sempre meno utilizzato – diritto-dovere di correggere i figli.
I genitori sono titolari di uno ius corrigendi che deve essere esercitato senza abuso e senza provocare danni ai figli.
Secondo la Cassazione: “Non può ritenersi lecito l’uso sistematico da parte del genitore di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del figlio minore, anche se sorretto da animus corrigendi, integrando in tal caso il più grave reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso dei mezzi di correzione. Né tali comportamenti maltrattanti possono ritenersi compatibili e giustificabili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l’agente è portatore.
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CHE GLI VENGA UN COLPO AI GENITORI VILENTI E CHE SE NE VANTANO! BASTARDI1