Contatti

Lavoro nero: gravi conseguenze per il datore di lavoro e per il lavoratore

lavoro nero

Lavoro nero – le conseguenze per il datore di lavoro e per il lavoratore

Con l’espressione lavoro nero, o lavoro sommerso, si fa riferimento a tutte quelle attività lavorative svolte senza che siano effettuate le necessarie comunicazioni, in particolare quelle relative all’assunzione, ai competenti enti pubblici (Centri per l’impiego, enti previdenziali).

Il lavoro nero può essere svolto in un contesto aziendale oppure in maniera autonoma (es. lavoro domestico). A seconda dei casi, quando viene accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, sono diverse le conseguenze e le sanzioni sul piano civile, fiscale e penale relative alla condotta del datore e a quella del lavoratore.

Le sanzioni per il datore di lavoro

A seguito della riforma dell’impianto sanzionatorio, introdotta dal  Jobs Act (d.lgs. 151/2015), la nuova tipologia sanzionatoria per chi assume in nero, prevede non più sanzioni legate alla singola giornata lavorativa irregolare ma importi per fasce proporzionati alla durata della violazione commessa.

Il datore di lavoro che impieghi personale privo di regolare contratto, rischia pertanto una maxi sanzione pecuniaria per ogni lavoratore occupato; l’importo viene calcolato in base ai giorni effettivi di lavoro per ciascun lavoratore irregolare.

L’importo della maxisanzione è stato ulteriormente aumentato dalla recente Legge di Bilancio 2020, pertanto ora le nuove sanzioni per il lavoro nero sono:

  • da 1.800€ a 10.800€: per ogni lavoratore irregolare fino a 30 giorni di impiego effettivo;
  • da 3.600€ a 24.600€: per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo compreso tra 31 e 60 giorni;
  • da 7.200€ a 43.200€: per ogni lavoratore irregolare con impiego effettivo superiore a 60 giorni.

La maxisanzione è aumentata del 20% per ogni lavoratore extracomunitario impiegato in nero sprovvisto del permesso di soggiorno. In quest’ultimo caso il datore di lavoro incorre anche in sanzione penali. Infatti, far lavorare un dipendente straniero privo di permesso di soggiorno o con lo stesso scaduto, viola non solo l’articolo 22 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ma anche il decreto legislativo 286/1998. E’ prevista una pena che va dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione più euro 5.000 di multa.

Al datore di lavoro verrà inoltre comminata una sanzione derivante dalla mancata/ritardata consegna della busta paga o omessa/insesatta registrazione della stessa:

  • sanzione da 150€ a 900€;
  • sanzione da 600€ a 3.600€ se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si verifica per un periodo superiore a 6 mesi;
  • sanzione da 1.200€ a 7.200€ se la violazione coinvolge più di 10 lavoratori o si verifica per un periodo superiore a 12 mesi;
  • tali sanzioni sono aumentate del 20% per effetto della legge di Bilancio 2019.

Sanzioni per il lavoratore

Di norma, colui che viene impiegato in nero è considerato la parte debole del rapporto e non rischia alcuna sanzione per il solo fatto di essere scoperto, anzi ottiene il vantaggio di poter vedere regolarizzata la sua posizione lavorativa pregressa; tuttavia a seguito della riforma operata dal Jobs Act anche il lavoratore in nero è passibile di sanzione qualora questi abbia dichiarato alle autorità competenti il proprio stato di disoccupazione e percepisca di conseguenza la relativa indennità.

Il lavoratore occupato in nero che abbia reso all’Inps o al centro per l’Impiego la dichiarazione circa il proprio status di disoccupato, rischia una condanna per il reato di “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”, ex art. 483 c.p. La norma punisce con la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Se, oltre, ad aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione, il lavoratore in nero abbia percepito l’indennità di disoccupazione o abbia approfittato di determinati ammortizzatori sociali erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici, questi rischia di vedersi contestata l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato prevista dall’art. 316 ter c.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni).

In aggiunta, il lavoratore a nero vedrà decaduti i propri benefici, restando salvo il diritto per l’Inps o per l’Ente erogatore di richiedere la restituzione degli indebiti e il risarcimento del danno.

 
Per ottenere ulteriori informazioni contattaci sul nostro sito https://www.consulenzafaro.it/contatti/