In risposta alle misure per il contenimento della pandemia da Coronavirus il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e il MIT comunicano l’avvenuto emendamento delle disposizioni inerenti l’impiego dell’apparato ECDIS.

“Il decreto dirigenziale 5 dicembre 2011, istitutivo del corso di formazione sull’uso del sistema ECDIS, all’articolo 4 prevede che, dopo il conseguimento del corso generico, ma prima dell’assunzione della tenuta della guardia, l’Ufficiale effettui un addestramento specifico sull’utilizzo del sistema ECDIS in dotazione alla nave,” spiega la lettera circolare che annuncia il provvedimento.

L’addestramento specifico, sottolinea il documento, può essere svolto sia a terra, presso i centri di formazione autorizzati dal Comando Generale (opzione preferita dalle compagnie marittime), sia a bordo, sotto la supervisione di personale che abbia ricevuto la formazione sull’uso dell’apparato da parte della ditta costruttrice dello stesso.

Con la sospensione su tutto il territorio nazionale, delle attività svolte dai centri di formazione si è così determinata l’impossibilità per gli ufficiali di coperta di ricevere l’addestramento specifico sull’uso dell’apparato ECDIS.

Al riguardo la comunicazione evidenzia come “la circolare MSC.1/Circ.1503/Rev.1 l’IMO ha emendato la precedente disposizione richiedendo non più un ‘training‘ per l’impiego dell’apparato ECDIS presente a bordo ma, esclusivamente, una ‘familiarizzazione‘ sull’uso dell’apparato stesso e quindi attraverso una dedicata procedura ISM“.

“Premesso quanto sopra ed in particolare, si ribadisce, alla luce della nuova Circolare sopra citata, si ritiene che in questa fase emergenziale la citata familiarizzazione a bordo possa essere erogata da personale che sia in possesso del corso di addestramento specifico. Tale familiarizzazione, peraltro già prevista dal secondo capoverso dell’articolo 4 comma 1 lett. b) del decreto in parola, dovrà comunque avere durata non inferiore alle 16 ore ed essere documentata come richiesto dal punto 3 del medesimo articolo“.