Affidamento diretto, le novità introdotte dal nuovo Codice degli Appalti

Il nuovo Codice degli Appalti ha introdotto alcune importanti novità per l’istituto dell’affidamento diretto. Vediamo in cosa consistono.

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Affidamento diretto, le novità introdotte dal nuovo Codice degli Appalti

Il Dlgs 36/2023, ossia il nuovo Codice degli Appalti, ha introdotto l’affidamento diretto, grazie al quale l’amministrazione pubblica ha la possibilità di affidare un qualsiasi servizio, come può essere ad esempio la progettazione o la realizzazione di un’opera, senza la necessità di indire una gara d’appalto. È possibile, inoltre, procedere con l’affidamento diretto senza la necessità di consultare gli operatori economici.

In un certo senso l’affidamento diretto è una liberalizzazione, anche se deve essere sottoposta ad una serie di regole e di limiti, il cui scopo principale è quello di assicurare la necessaria trasparenza delle procedure, ma soprattutto di rispettare i principi della concorrenza. L’amministrazione pubblica può ricorrere all’affidamento diretto nel caso in cui gli importi a base di gara rimangano all’interno di alcuni limiti, che variano a seconda dei servizi e degli ambiti che vengono richiesti. Ma cerchiamo di capire meglio come funziona questa importante novità introdotta dal nuovo Codice degli Appalti.

Affidamento diretto, le novità del Codice degli Appalti

Alcune delle novità più importanti, introdotte direttamente dal Codice degli Appalti, interessano una gestione differente rispetto al passato dell’affidamento diretto. La nuova normativa, infatti, ha previsto dei limiti più alti per le Amministrazioni Pubbliche che decidono di utilizzare questo strumento. Ma soprattutto ha introdotto un sistema più snello, rispetto a quello precedente.

Affidamento diretto, le novità del Codice degli Appalti

A disciplinare l’affidamento diretto è l’articolo 50 del nuovo Codice degli Appalti, con il quale sono state normate le regole che permettono di accedere a questo istituto.

Per affidare dei lavori è necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • importo dei lavori affidati inferiore a 150.000 euro. In questo caso la stazione appaltante ha la possibilità di affidare direttamente i lavori, senza la necessità di consultare più operatori economici. È indispensabile, comunque, assicurare che il soggetto scelto sia in possesso di un’esperienza pregressa documentata nell’esecuzione delle prestazioni richieste;
  • importo dei lavori affidati compresi tra 150.000 ed 1 milione di euro. In questo caso è necessaria una procedura negoziata senza bando. Devono essere consultati almeno cinque operatori economici – se esistono -, che devono essere individuati in base a delle indagini di mercato o attraverso degli appositi elenchi di operatori economici;
  • importo dei lavori affidati compreso tra il milione di euro e le soglie comunitarie. In questo caso è necessario avviare una procedura negoziata senza bando. Devono essere consultati almeno dieci operatori economici, quando questi dovessero esistere.

L’affidamento diretto di servizi e forniture

La nuova normativa ha previsto alcune regole anche per l’affidamento diretto di servizi e forniture.

Codice degli appalti: affidamento diretto di servizi e forniture

La stazione appaltante, in questo caso, deve sottostare a queste norme:

  • importo inferiore a 140.000 euro. È possibile procedere con l’affidamento diretto di forniture e servizi – tra i quali rientrano anche quelli di architettura, ingegneria e l’attività di progettazione – senza dover consultare più operatori economici. In questo caso i soggetti scelti devono essere in possesso della documentazione che attesti le esperienze pregresse nella realizzazione delle prestazioni e dei progetti previsti dal contratto. I soggetti coinvolti possono essere scelti anche tra gli iscritti in particolari elenchi o eventuali altri albi, che siano stati istituiti dalla stazione appaltante;
  • importi pari o superiori a 140.000, ma inferiori alle soglie comunitarie. In questo caso è necessario avviare una procedura negoziata senza bando. Devono essere consultati almeno cinque operatori economici, laddove esistano, che devono essere individuati attraverso delle indagini di mercato o grazie a degli elenchi di operatori economici stilati per l’affidamento di servizi e forniture. Tra i servizi che possono essere affidati in questo modo ci sono anche quelli di architettura, ingegneria e l’attività di progettazione.

Gli elenchi degli operatori e le indagini di mercato

Il Codice degli Appalti ha provveduto anche a disciplinare le modalità attraverso le quali devono essere gestiti gli elenchi degli operatori e come debbano essere effettuate le indagini di mercato per procedere con l’affidamento dei contratti, che abbiano degli importi inferiori rispetto alle soglie di rilevanza europea.

Le indicazioni vengono fornite dall’allegato II.1 del Dlgs 36/2023 (il Codice degli Appalti), che si divide in tre diversi articoli:

  • disposizioni generali;
  • indagini di mercato;
  • elenchi di operatori economici.

Sintetizzando al massimo le indicazioni fornite, la scelta degli operatori deve essere effettuata rispettando alcuni criteri oggettivi, tra i quali ci sono la non discriminazione, la proporzionalità e la trasparenza. Eventuali sorteggi o altri tipi di metodi di estrazione casuale dei nominativi sono permessi solo in casi eccezionali, quando il ricorso dei criteri appena elencati risulti impossibile. O quando, per la stazione appaltante, comportino degli oneri incompatibili con il procedere veloce e snello della procedura.

All’interno della determina a contrarre, o in un qualsiasi altro atto equivalente, devono essere indicati i criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata.

I criteri di aggiudicazione

Il nuovo Codice degli Appalti non ha introdotto nessuna particolare novità per i criteri di aggiudicazione.

Nel caso in cui ci siano degli affidamenti diretti che prevedono una procedura negoziata è necessario applicare:

  • criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure, del prezzo più basso;
  • criterio del prezzo più basso (fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera).

Il nuovo Codice degli Appalti è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma acquisterà efficacia dal 1° luglio 2023. Il legislatore, comunque, ha previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, nel quale sia le vecchie che le nuove norme coesisteranno.

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