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Cos’è l’iscrizione a ruolo?

26 Gennaio 2017 | Autore:
Cos’è l’iscrizione a ruolo?

Cosa si intende con iscrizione a ruolo sia in ambito giudiziario (tribunali, prima dell’avvio della causa) che in ambito fiscale (la fase che precede la notifica della cartella di pagamento).

Se hai avuto a che fare con il tribunale, il giudice di pace o qualsiasi altra aula giudiziaria, avrai anche sentito parlare di iscrizione a ruolo, un termine che ha un proprio significato quando si ha a che fare con la giustizia. Tale significato – di cui a breve si parlerà – è differente rispetto a quello utilizzato in materia di recupero dei crediti della pubblica amministrazione che indica, invece, l’avvio della procedura di riscossione esattoriale: in pratica è la fase che anticipa la notifica della famigerata cartella di pagamento. Ma vediamo subito cos’è l’iscrizione a ruolo sia in ambito giudiziario che in materia di riscossione esattoriale per comprendere tutti i significati attribuiti a tale termine.

Cos’è l’iscrizione a ruolo in tribunale

Prima dell’avvio di una causa o di altra procedura giudiziale (ad esempio un pignoramento, un fallimento, ecc.), si provvede all’iscrizione a ruolo. In particolare, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale che è un registro in cui vengono annotati, per ciascun anno e in ordine cronologico, i processi pendenti dinanzi a quel tribunale. Per ogni procedimento viene quindi assegnato un numero di ruolo, in ordine progressivo, che serve ad individuare più facilmente la causa nel momento in cui vi è bisogno di recuperare il fascicolo o di trattare le udienze. La causa è comunque individuabile anche attraverso il nome delle parti (anche se quest’ultimo sistema potrebbe creare dei problemi di omonimia: si pensi ad una causa tra sig. Rossi contro Inps).

Nel momento in cui iscrive a ruolo una causa, il cancelliere compila la cosiddetta nota di iscrizione a ruolo (in realtà, a compilarla è l’avvocato, attraverso una procedura che, ormai, è completamente informatizzata e avviene tramite connessione da remoto, attraverso un pc abilitato al processo civile telematico).

Cos’è la nota di iscrizione a ruolo in tribunale

Come dicevamo, per iscrivere a ruolo un procedimento giudiziale è necessario compilare la cosiddetta nota di iscrizione a ruolo. Un tempo era costituita da una nota prestampata messa a disposizione dalla cancelleria oppure scaricabile dal sito del ministero della giustizia (www.giustizia.it). Per alcune cause – si pensi a quelle davanti al giudice di Pace – la procedura è rimasta invariata, mentre per quelle ordinarie in tribunale la nota viene iscritta dall’avvocato in via telematica e sottoscritto con firma digitale.

In questo modo la cancelleria che riceve tale nota ne acquisisce il contenuto, evita la ridigitazione dei dati delle parti e i registri informatizzati vengono così riempiti in modo veloce e sicuro.

La nota di iscrizione deve indicare:

  • generalità delle parti: cioè, nome e cognome della persona fisica oppure denominazione o ragione sociale della società o dell’ente, indicazione della residenza o sede (sia per l’attore che per il convenuto);
  • codice fiscale o partita Iva della parte che iscrive la causa al ruolo;
  • generalità e codice fiscale dell’avvocato dell’attore;
  • tipo di atto che si vuole iscrivere (nel caso di specie, l’atto di citazione);
  • data dell’udienza di comparizione indicata in citazione;
  • data della notifica della citazione;
  • codice e oggetto della domanda (come individuati nel modello prestampato messo a disposizione dagli uffici);
  • data e sottoscrizione.

Se nella nota di iscrizione a ruolo vengono commessi degli errori materiali, non c’è nullità del procedimento o del processo se le altre parti, nonostante i vizi, hanno la possibilità di attuare le loro difese e la causa è stata portata a conoscenza del giudice, in modo che questi possa trattare e decidere la lite.

Le parti devono inoltre apporre sulla nota di iscrizione a ruolo la ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l’avvenuto pagamento e il relativo importo oppure riportare se si tratta di una causa esente dal pagamento del contributo unificato.

Cos’è l’iscrizione a ruolo in ambito fiscale

Quando si parla di iscrizione a ruolo in ambito di riscossione esattoriale (ossia per il recupero dei crediti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni) ci si riferisce all’attività che compie l’ente creditore nel momento in cui, accertato l’inadempimento del contribuente e decorsi i termini di legge, comunica ciò all’Agente della Riscossione, incaricandolo di avviare l’esecuzione forzata. In pratica, con l’iscrizione a ruolo, si mette in moto l’iter per trasferire la pratica all’Esattore (che dal 1° luglio 2017 non è più Equitalia ma Agenzia delle Entrate-Riscossione) e affidargli il compito di intraprendere il pignoramento. Con l’iscrizione a ruolo, quindi, l’ente titolare del credito si “spoglia” della fase di riscossione che, invece, è affidata all’Agente della Riscossione. Il passo successivo è la notifica della cartella di pagamento (o, anche detta cartella esattoriale) a cura del predetto Agente.

In ogni ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti.

I dati che il ruolo deve contenere sono stabiliti dettagliatamente da un decreto ministeriale del 1999. Devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo (ossia se è ordinario o straordinario), la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa. In mancanza di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione delle somme dovute.

Le iscrizioni a ruolo possono essere a titolo definitivo o provvisorio.

Sono iscritte a titolo definitivo, per il loro intero ammontare e unitamente a interessi e sanzioni, le imposte risultanti dagli accertamenti definitivi e quelle liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, nonché quelle derivanti da sentenze passate in giudicato.

Per le iscrizioni a titolo provvisorio, bisogna distinguere tra ruoli ordinari e ruoli straordinari:

  1. a) ruoli ordinari: sono iscritte a titolo provvisorio, unitamente ai relativi interessi, le imposte e le sanzioni risultanti da accertamenti non definitivi, cioè quelli per i quali il contribuente ha presentato ricorso;
  2. b) ruoli straordinari: sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione, come nel caso di fallimento del debitore.

note

Autore immagine: 123rf com

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6 Commenti

  1. Numero di procedura o numero cronologico è la stessa cosa ?riguardo una vendita all’asta di un immobile

  2. Ciao ragazzi, vorrei sapere, non sono mai comparso in tribunale perchè il mio avvocato ha risolto senza che mi presentassi in quest’ultimo. Ora mi chiedo se sono iscritto al ruolo oppure no?
    grazie mille

    1. Dopo aver notificato l’atto di citazione al convenuto (cioè al nostro avversario), l’avvocato dovrà procedere a costituirsi in giudizio (cioè, in pratica, a formalizzare davanti al tribunale la propria presenza nel giudizio).Ed è nell’ambito dell’attività di costituzione in giudizio dell’attore (cioè del soggetto che propone una causa civile contro un avversario chiamato convenuto) che si realizza l’iscrizione a ruolo della causa.
      In effetti, la legge stabilisce che:
      entro dieci giorni dalla data in cui è avvenuta la notificazione dell’atto di citazione al convenuto, l’attore, attraverso il suo difensore, deve costituirsi in giudizio;
      la costituzione in giudizio avviene depositando nella cancelleria del tribunale la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale dell’atto di citazione già notificato all’avversario, la procura (cioè il mandato del cliente all’avvocato) e i documenti che si intendono utilizzare in giudizio.
      In pratica, l’iscrizione a ruolo della causa avviene:
      costituendosi in giudizio cioè depositando nella cancelleria del tribunale il proprio fascicolo (contenente atto di citazione, procura e documenti) più la nota d’iscrizione a ruolo che non è altro che la richiesta che l’attore, per mezzo del suo avvocato, fa alla cancelleria affinché la causa venga iscritta nell’elenco delle udienze.
      La nota d’iscrizione a ruolo, per finire, deve contenere:
      l’indicazione delle parti;
      le generalità ed il codice fiscale della parte che effettua l’iscrizione a ruolo e dell’avvocato;
      l’indicazione dell’oggetto della domanda (ad esempio, risarcimento danni);
      della data in cui l’atto di citazione è stato notificato all’avversario;
      della data della prima udienza del processo indicata nell’atto di citazione.
      Per maggiori informazioni leggi questo articolo https://www.laleggepertutti.it/369766_iscrizione-causa-ruolo-tribunale

        1. Grazie a te Luca. Continua a seguire il nostro portale di informazione giuridica. Ogni giorno puoi trovare tantissime news e articoli sempre aggiornati.

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