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Vivere per strada è legale?

31 Luglio 2017 | Autore:
Vivere per strada è legale?

Clochard: non è reato chi, senza tetto, si accampa per strada e vive sul marciapiedi.

Nessuno li vuole vicino al proprio negozio, tutti li guardano con diffidenza, ma nessuno può fare nulla per allontanarli. Già, perché i clochard non possono essere denunciati. A detta della Cassazione, infatti, vivere per strada è legale e non costituisce reato [1]. In altre parole esiste un diritto a “stare sul marciapiede” non solo per le lucciole. Bivaccare su un marciapiede, magari insieme ai propri cani, in una baracca precaria costituita da cartoni e pedane in legno non è un fatto penalmente rilevante. La pronuncia è di qualche giorno fa ma ha già fatto il giro della stampa. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire perché vivere per strada non è reato.

«Senza tetto, aiutatemi!». Chissà quante volte abbiamo letto questo cartello ai piedi di qualche mendicante. Ma è davvero possibile che una persona non abbia una residenza o una fissa dimora. E soprattutto, è lecito? Evidentemente sì, dicono i giudici supremi, o almeno non costituisce reato. Il che significa che non si possono chiamare i vigili, la polizia o i carabinieri per togliere il senza tetto dai margini della via. Vivere per strada – sia ciò costituisca una necessità o una scelta consapevole di chi contesta lo stile di vita moderno – non può essere oggetto di una denuncia o una querela.

Cosa può fare il Comune? Niente. Secondo i giudici sono illegittime anche le ordinanze del sindaco ove viene stabilito «il divieto, nei luoghi pubblici del territorio comunale, di predisporre bivacchi o accampamenti di fortuna, consistenti in situazioni di grave alterazione del decoro urbano o intralcio alla pubblica viabilità». A detta della Cassazione il comportamento del clochard non è punibile, poiché «l’ordinanza del sindaco è dettata in via preventiva ed è indirizzata ad una generalità di soggetti». In sostanza, pur prendendo atto della precaria e poco dignitosa situazione in cui si trova l’uomo colto a vivere per strada, secondo la giurisprudenza egli non commette alcun reato. Ciò perché non ci si trova di fronte a «inosservanza di provvedimenti dell’autorità» quando non viene rispettata «un’ordinanza contingibile e urgente del sindaco che non riguardi un ordine specifico impartito a un soggetto determinato, ma si risolve solo in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimenti a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari». Neanche le finalità di pubblico interesse come l’igiene e la sicurezza delle strada possono portare a una conclusione diversa.

In sintesi, quando ci vedremo dinanzi un senza tetto chiedere l’elemosina per strada o dormire accovacciato sul marciapiede, non potremo dare la colpa al sindaco che non fa nulla per ripulire la città. In ogni caso, se il mendicante si adagia sull’androne del nostro palazzo, trattandosi di proprietà privata, potremo chiedergli di allontanarsi di qualche metro.

note

[1] Cass. sent. n. 37787/17 del 28.07.2017.

Autore immagine: 123rf com

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 3 aprile – 28 luglio 2017, n. 37787
Presidente Di Tomassi – Relatore Esposito

Ritenuto in fatto e in diritto

1. Con sentenza del 13/03/2015 il Tribunale di Palermo condannava Sp. An. alla pena di Euro mille in ordine al reato di cui all’art. 650 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 10/12/2010).
La condotta incriminata era costituita dall’inottemperanza ad ordinanza sindacale di divieto nei luoghi pubblici del territorio comunale di predisporre bivacchi o accampamenti di fortuna consistenti in situazioni di grave alterazione del decoro urbano o intralcio alla pubblica viabilità.
Nella fattispecie, era contestato allo Sp. di bivaccare su di un marciapiede unitamente a dei cani in una baracca precaria costituita da cartoni e pedane in legno, situazione che creava ostacolo al passaggio, turbando l’utilizzazione dello spazio pedonale, con conseguente pregiudizio per la sicurezza pubblica.
2. Lo Sp., a mezzo del proprio difensore, proponeva appello, convertito in ricorso per Cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., avverso tale sentenza sulla base dei seguenti motivi di impugnazione.
2.1. Erronea interpretazione degli artt. 50, comma 5, D. Lgs. n. 267 del 2003 e 650 cod. pen.. Il ricorrente deduceva che l’organo giudicante aveva omesso di valutare la natura sussidiaria dell’art. 650 cod. pen. e, pertanto, la violazione in esame doveva ritenersi punita esclusivamente dalla disposizione speciale di cui all’art. 7 bis D.Lgs. n. 267 del 2000.
2.2. Erronea interpretazione degli artt. 54 e 650 cod. pen..
La difesa rilevava che lo Sp., in quanto privo di fissa dimora, versasse in stato di necessità, situazione tra le quali doveva essere compresa l’esigenza di un alloggio.
3. Il ricorso è fondato.
4. Il comportamento posto in essere dallo Sp. non integra il reato in esame, perché l’ordinanza sindacale è dettata in via preventiva ed è indirizzata ad una generalità di soggetti.
Ebbene, non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (art. 650 cod. pen.) l’inottemperanza dell’ordinanza contingibile e urgente del sindaco che non riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato e si risolva in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari, non essendo sufficiente l’indicazione di mere finalità di pubblico interesse (Sez. F, n. 44238 del 01/08/2013, Za., Rv. 257890, relativa a fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, che aveva ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 650 cod. pen. per violazione dell’ordinanza del sindaco di divieto di somministrazione e consumo per strada di bevande in vetro e lattina nelle ore notturne; Sez. 1, n. 15936 del 19/03/2013, Sroiua, Rv. 255636).
Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

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