Diritto e Fisco | Editoriale

Cosa rischio se entro in una chiesa abbandonata?

19 Giugno 2018 | Autore:
Cosa rischio se entro in una chiesa abbandonata?

Di chi è la proprietà delle chiese? Quando una chiesa può dirsi abbandonata? Commetto reato se entro in una chiesa sconsacrata?

La chiesa è l’edificio di culto per eccellenza: in essa si recano i cristiani per pregare e per svolgere le attività tipiche parrocchiali. La chiesa, infatti, non è solamente il luogo ove si ritrovano i fedeli della stessa religione, ma spesso diventa anche il punto di incontro di persone unite da un comune senso di appartenenza o da una passione: si pensi alle tante attività che le parrocchie più organizzate pongono in essere, come lezioni di canto, di recitazione, tornei sportivi, ecc.

Imbattersi in una chiesa abbandonata è cosa rara, ma non impossibile: tanti vecchi edifici, costruiti in luoghi inaccessibili, sono col tempo diventati strutture dimenticate da tutti. Si può entrare in una chiesa abbandonata? C’è il pericolo di commettere qualche illecito? Se ti stai chiedendo cosa rischio se entro in una chiesa abbandonata, questo articolo ti aiuterà a fare chiarezza.

A chi appartengono le chiese?

Per comprendere cosa si rischia entrando in una chiesa abbandonata bisogna prima capire a chi appartiene una chiesa. Comunemente, si crede che le chiese siano di proprietà del Vaticano. In realtà, così non è. Le chiese presenti sul nostro territorio sono delle parrocchie e delle diocesi, per tali dovendosi intendere le circoscrizioni territoriali sottoposte all’autorità di un vescovo. Per ogni diocesi un vescovo, quindi.

Secondo il codice di diritto canonico, nessuna chiesa può essere costruita senza il consenso scritto del vescovo diocesano [1]. Il vescovo presta il suo consenso solamente se il nuovo edificio è strettamente necessario per i fedeli. Una volta eretta la nuova costruzione, questa deve essere quanto prima dedicata o almeno benedetta [2]: in altre parole, la chiesa deve essere consacrata, rendendola così idonea al culto divino.

In concreto, però, la gestione di ogni chiesa (la cura dell’edificio, il pagamento delle bollette, ecc.) viene affidata alla parrocchia e, di conseguenza, al parroco. La parrocchia è una comunità di fedeli che rientra nel più ampio concetto di diocesi. In parole povere, potremmo dire che la parrocchia è una frazione della diocesi: alla prima è preposto il parroco, alla seconda il vescovo, gerarchicamente superiore.

Poiché la parrocchia gode a tutti gli effetti di personalità giuridica [3], possiamo affermare che la chiesa, intesa come edificio di culto, appartiene alla parrocchia ed è amministrata dal parroco, in sintonia con le disposizioni del vescovo. Alcune volte, la chiesa è di proprietà della diocesi che, però, la affida alla parrocchia.

Chiese: possono appartenere allo Stato?

Non tutte le chiese, però, sono della parrocchia (o della diocesi): alcune infatti sono di proprietà dello Stato, altre degli enti pubblici territoriali, altre ancora appartengono a privati o ad associazioni private.

Nello specifico, il ministero dell’interno è titolare di circa ottocento edifici di culto. In particolare, attraverso il Fondo edifici di culto (Fec), lo Stato si occupa di gestire il grande patrimonio storico-culturale presente nelle chiese. La proprietà di queste chiese deriva da una legge del 1866 [4] con la quale si decise di sopprimere le proprietà ecclesiastiche a beneficio dello Stato, il quale se ne appropriò. L’amministrazione spirituale delle stesse, però, resta esclusivo appannaggio dei parroci e dei vescovi competenti per diocesi.

Molte chiese, poi, sono di proprietà dei Comuni del territorio ove esse sorgono. Anche in questo caso, la gestione spirituale spetta al parroco. Più raramente, gli edifici di culto possono appartenere anche a privati che decidono spontaneamente di destinare la struttura a luogo di culto, ovviamente sempre dietro consenso del vescovo.

Ciò che è certo, quindi, è che, contrariamente a quanto molti pensano, le chiese non appartengono alla Santa Sede (salvo casi eccezionali e salvo quelle che sorgono su suolo vaticano).

Quando una chiesa è abbandonata?

Abbiamo detto che una chiesa può appartenere alla parrocchia (o alla diocesi), allo Stato (o ad ente pubblico), ovvero a privati: in ogni caso, essa sarebbe comunque amministrata dal vescovo e gestita in concreto dal parroco. La chiesa resta sempre quell’edificio destinato al culto divino, cioè il posto dove le persone possono esprimere la loro religione. Cosa accade se una chiesa viene abbandonata?

L’abbandono di una chiesa può avvenire per diversi motivi; il principale senz’altro è quello riguardante la sicurezza della struttura: si pensi ad un antico edificio di culto messo a dura prova da un sisma. È possibile, tuttavia, che una chiesa resti abbandonata anche perché i pochi fedeli che la frequentavano non vi si rechino più.

In ogni caso, bisogna distinguere a seconda che la chiesa appartenga allo Stato (o ad ente pubblico), alla diocesi (o alla parrocchia: ai fini del nostro ragionamento è la stessa cosa), o a un privato:

  1. nel primo caso, l’edificio resta di proprietà dello Stato, anche in ragione del principio secondo cui i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato [5];
  2. una chiesa abbandonata che appartenga alla diocesi resta della diocesi, a meno che il vescovo, valutata la sua assoluta inservibilità per il culto religioso, non decida di ridurla allo stato profano [6]. In quest’ultima ipotesi, se l’edificio “sconsacrato” dovesse rimanere abbandonato, andrebbe di diritto allo Stato per la regola degli immobili vacanti sopra riportata. L’abbandono, però, dovrebbe essere totale, nel senso che l’edificio dovrebbe essere del tutto inutilizzato;
  3. lo stesso vale per la chiesa di proprietà privata: se sconsacrata, essa rimane come normale edificio nella titolarità del privato, salvo che il privato stesso non l’abbandoni del tutto. In questo caso, vale sempre la norma secondo cui un immobile abbandonato passa allo Stato.

Si può entrare in una chiesa abbandonata?

Siamo pronti a rispondere alla tua domanda: cosa rischio se entro in una chiesa abbandonata? Cominciamo con l’ipotesi di violazione di domicilio: chi entra in un edificio abbandonato, infatti, rischia di incorrere nel reato di violazione di domicilio, ma non sempre. Secondo la legge, chi, temporaneamente, si introduce in un edificio abbandonato o nelle relative pertinenze (come il giardino), non commette reato di violazione di domicilio [7]: l’illecito penale, infatti, scatta solo quando il proprietario eserciti sull’immobile un uso attuale.

Dunque non c’è violazione di domicilio solo se la proprietà è stata definitivamente abbandonata e non viene più usata; invece se è frequentata solo saltuariamente, il reato rimane. Il reato di violazione del domicilio scatta anche se l’invasore non si introduce nell’edificio, ma resta nelle pertinenze vicine, come il giardino, il sagrato, ecc.

A ben vedere, però, è difficile equiparare una chiesa (seppur abbandonata) a un’abitazione o a un domicilio: pertanto, è comunque da escludere che chi si introduca in una chiesa abbandonata commetta questo reato, a meno che la chiesa non appartenga ad un privato ed essa non sia stata del tutto abbandonata.

Se entro in una chiesa abbandonata è reato di invasione di edifici?

Se vuoi entrare in una chiesa abbandonata è più plausibile incorrere nel reato di invasione di edifici [8]; perché ciò avvenga, però, non è sufficiente la semplice introduzione per pochi minuti o, comunque, per un tempo limitato, ma è necessaria una vera e propria invasione allo scopo di occupare l’edificio (o il terreno) o di trarne profitto.

Dunque il reato si integra solo in caso di accesso nell’altrui immobile che non deve essere del tutto momentaneo, ma che, tuttavia, non richiede una protrazione per un periodo di tempo definito.

Entrare in una chiesa abbandonata: cosa succede?

In sintesi, è difficile incorrere in conseguenze penali (e, in generale, di alcun tipo) nel caso in cui dovessi entrare in una chiesa abbandonata. I problemi maggiori sorgono solamente se la chiesa, oramai non adibita più al culto religioso, dovesse essere di proprietà privata.

Nel caso di immobile completamente abbandonato, poi, la proprietà passa allo Stato: in questa ipotesi, incorreresti nel reato di invasione di edifici solamente se la tua intenzione è quella di “mettere le tende”, cioè di permanervi a lungo per trarne un profitto.

note

[1] Art. 1215 cod. can.

[2] Art. 1217 cod. can.

[3] Art. 515 cod. can.

[4] Legge n. 3036/1866 del 07.07.1866.

[5] Art. 827 cod. civ.

[6] Art. 1222 cod. can.

[7] Art. 614 cod. pen.

[8] Art. 633 cod. pen.

Autore immagine: Pixabay.com

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