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Un minorenne può sposarsi?

15 Febbraio 2023 | Autore:
Un minorenne può sposarsi?

A partire da quale età ci si può sposare? A 16 anni, solo in presenza di gravi motivi, è possibile chiedere l’autorizzazione al Tribunale dei minorenni.

Non saranno molte le persone a chiedersi oggi se un minorenne può sposarsi. I matrimoni si stanno riducendo vorticosamente a vantaggio delle convivenze. Qual è la ragione? Ci si sposa di meno per via della crisi e delle incertezze sul futuro. La gente ha paura di mettere su famiglia, di crescere figli senza la prospettiva di un reddito certo. Ma è anche tramontato il mito del matrimonio come momento centrale della vita. La convivenza, non più malvista dalla società, è considerata l’anticamera necessaria per saggiare la compatibilità della coppia, con il vantaggio che, se le cose dovessero andare male, non ci sarebbero strascichi economici per il resto della vita, come invece in caso di separazione e divorzio.

Un minorenne può sposarsi solo se:

  • ha almeno 16 anni;
  • sussistono gravi motivi;
  • c’è l’autorizzazione del Tribunale, mentre quella dei genitori non è necessaria.

Il giudice:

  • accerta prima la maturità psico-fisica del minore e la fondatezza delle ragioni da questi addotte;
  • sente poi il parere del pubblico ministero, dei genitori o, al loro posto, del tutore.

Le normali regole per sposarsi

La legge pone queste condizioni minime per sposarsi:

  • diversità di sesso: come noto, le persone dello stesso sesso non possono sposarsi, ma possono stringere un’unione civile (che è un istituto molto simile al matrimonio);
  • maggiore età: come vedremo a breve, però, in alcuni casi anche il minore può ottenere l’autorizzazione al matrimonio;
  • capacità di intendere e volere: eccezionalmente, alcuni soggetti incapaci sono ammessi al matrimonio;
  • libertà di stato: gli sposi non devono avere precedenti vincoli matrimoniali;
  • assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione con la persona che si intende sposare: solo in alcuni casi si può ottenere l’autorizzazione al matrimonio;
  • limiti derivanti da delitto: non si può sposare il coniuge della persona che si è uccisa o che si è tentato di uccidere.

Significa che, in linea generale, può sposarsi solo chi ha già compiuto 18 anni. La regola, quindi, vieta il matrimonio del minorenne. A stabilirlo, in modo esplicito, è l’articolo 84 del Codice civile a norma del quale i minorenni non possono contrarre matrimonio. Tuttavia, come abbiamo visto poco fa, la stessa norma pone delle eccezioni.

I requisiti di età si applicano anche ai cittadini stranieri che intendono contrarre matrimonio in Italia a prescindere dalle usanze del loro Paese di origine (si pensi all’India dove ci si sposa anche molto prima di 16 anni).

Lo straniero con almeno 16 anni può contrarre matrimonio se oltre al nulla osta dello Stato di origine ha l’autorizzazione del tribunale italiano. Per il minore di 16 anni è, invece, esclusa la possibilità di sposarsi in Italia anche se la legge nazionale del Paese di origine lo consente.

Come chiedere l’autorizzazione per sposarsi se si è minorenne

Come detto, il minorenne può sposarsi solo in presenza di gravi motivi e se ha compiuto almeno 16 anni. A tal fine, deve presentare un’istanza – nelle forme del ricorso – presso il Tribunale dei minorenni della circoscrizione ove egli è residente. È lui che deve firmare l’istanza e non i suoi genitori o il tutore.

Se entrambi i futuri sposi sono minorenni e risiedono in Comuni appartenenti a distretti diversi, si devono presentare due ricorsi distinti ai due tribunali funzionalmente competenti.

Matrimonio del minore: procedura

Una volta depositata l’istanza, il minore deve attendere la decisione del tribunale. Il giudice per i minorenni deve:

  • accertare la maturità psico-fisica e verificare che il minore abbia raggiunto un livello di maturità equiparabile a quello di un diciottenne in ordine all’assunzione dei diritti e dei doveri derivanti dal matrimonio;
  • valutare la fondatezza dei gravi motivi addotti dal minore.

I gravi motivi possono essere di vario tipo e possono attenere a problemi di varia natura (evitare disagi, sofferenze, difficoltà di genere diverso) o a migliorare le condizioni di vita del minore, come ad esempio:

  • soddisfare la seria aspirazione di fondare una famiglia «approvata» nell’ambiente sociale e costruita su di un programma di vita comune;
  • realizzare il desiderio, in caso di gravidanza, di dare al nascituro un ambiente familiare unito e stabile.

Nel corso del procedimento, il giudice:

  • deve sentire il pubblico ministero, i genitori o il tutore;
  • può chiedere un parere ai servizi sociali.

Il tribunale decide con decreto e se concede l’autorizzazione può contestualmente nominare un curatore speciale che assista il minore nella scelta se optare per il regime di comunione o separazione dei beni:

  • quando il minore non può essere assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore;
  • quando tra questi e il minore ci sia un conflitto di interessi.

Entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto si può presentare reclamo alla Corte d’Appello.

Il minore autorizzato alle nozze resta libero di ripensarci e di non sposarsi più.

Gravi motivi che consentono a un minore di sposarsi

Ecco una rassegna dei casi decisi dalla giurisprudenza in cui è stata accordata al minore l’autorizzazione a sposarsi:

  • per riconoscimento del figlio già nato o che sta per nascere, quando viene mostrato un comportamento equilibrato e responsabile;
  • quando i nubendi già convivono e hanno un lavoro e un figlio;
  • convivenza more uxorio caratterizzata da un serio legame affettivo, in presenza dei presupposti di maturità psico-fisica del minore;
  • il minore è esposto alle conseguenze negative che la convivenza more uxorio può comportare in un piccolo ambiente provinciale, dove tutti si conoscono e dove ancora hanno importanza i valori della famiglia legittimamente costituita;
  • il matrimonio è necessario per far superare al minore pericolose esperienze vissute nella famiglia di origine.

Non è stata concessa l’autorizzazione per rimediare a condizioni abitative o familiari precarie quali l’accesa conflittualità del nubendo con la famiglia di origine.

Lo stato di gravidanza, in assenza della maturità psico-fisica, non è sufficiente per ottenere l’autorizzazione a sposarsi.

Che succede se un minore si sposa senza autorizzazione?

Ammesso e non concesso che un prete o un ufficiale del Comune possa sposare un minore senza prima verificare se questi ha ricevuto l’autorizzazione del tribunale minorile, se ciò dovesse succedere il matrimonio potrebbe essere impugnato dinanzi al tribunale entro un anno da quando è iniziata la coabitazione. A proporre l’azione possono essere:

  • il minore personalmente, ma non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età;
  • l’altro coniuge, indipendentemente dal fatto che fosse a conoscenza della minore età dell’altro;
  • i genitori, anche disgiuntamente, di entrambi i coniugi;
  • il pm.

note

Autore immagine: 123rf com

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