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È legale mettere il filo spinato?

19 Gennaio 2020 | Autore:
È legale mettere il filo spinato?

Si può delimitare la proprietà con una palizzata in legno e filo spinato oppure è necessario chiedere autorizzazioni e permessi? Bisogna apporre un cartello?

Sei proprietario di un terreno all’interno del quale, però, quando non sei presente, zingari ed estranei fanno puntualmente irruzione creando danni e rubando tutto ciò che vi lasci. Non hai intenzione di pagare una guardia privata, né puoi permetterti il lusso di installare un impianto di videosorveglianza. Tutto ciò che sei disposto a fare è recintare il fondo con dei pali di legno, congiungendoli con del filo spinato. Nei hai trovato uno particolarmente pericoloso: si tratta di un nuovo modello, con aculei più lunghi di quelli tradizionali. Nessuno avrà il coraggio di entrare più nella tua proprietà. Prima di procedere con l’acquisto ti chiedi se è legale mettere il filo spinato. 

Può sembrare una domanda scontata: quasi tutti i terreni sono delimitati in tal modo. Ma, come detto, il tipo di filo che hai trovato è diverso dagli altri in commercio. Certo: non è collegato alla presa elettrica e non fulmina chi vi finisce, ma di certo le sue “spine” potrebbero fare davvero male. 

In più, non vorresti cadere nel reato di abuso edilizio come spesso succede quando si realizza un’opera senza prima chiedere l’autorizzazione al Comune: per piantare una palizzata a recinzione di un terreno, c’è bisogno del permesso di costruire? 

In sintesi, ciò che ti interessa davvero sapere è se è legale mettere il filo spinato. Bene, se vuoi conoscere come si sono orientati sino ad oggi i tribunali di tutta Italia, non devi far altro che leggere le seguenti righe.  

Come difendere la proprietà

La proprietà è sacra: lo dice la stessa Costituzione. La nostra più importante fonte del diritto stabilisce, infatti, all’articolo 42 che «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge». Questo, però, non consente di ricorrere a qualsiasi mezzo pur di tutelarla. Così come solo eccezionalmente, e nell’ambito dell’esercizio della legittima difesa, si può sparare al ladro in casa, allo stesso modo il proprietario di un terreno non può seminare delle bombe lungo il campo solo per evitare che gli estranei vi facciano irruzione. Per tutelarsi dai malintenzionati c’è solo una strada: l’autorità giudiziaria. 

Ciò nonostante il Codice penale stabilisce che chi, nel tutelare un proprio diritto, commette un crimine non può essere punito. Sulla base di questa norma, sono ritenuti legittimi i cosiddetti “offendicula”, ossia tutte le protezioni non occulte alla proprietà privata come le inferriate con la punta finale, i cocci di vetro infilati nel muro di cinta, le trappole, i campi elettrici, lo stesso cane da guardia.

Ma attenzione: per la giurisprudenza gli offendicula – ossia le difese alla proprietà privata – sono legittimi solo alle seguenti condizioni:

  • l’offesa deve essere proporzionata alla difesa; l’aggressione cioè non deve ledere un diritto di grado superiore a quello che si intende difendere. Non si può, ad esempio, uccidere un ladro solo per proteggere la cassaforte. Una cosa, infatti, è il diritto alla vita, un’altra quello al patrimonio che è di rango inferiore;
  • il mezzo di difesa non deve avere una eccessiva attitudine ad “offendere”, ossia a fare male;
  • si deve dare comunicazione a terzi della presenza dei mezzi di difesa e dei rischi che si corrono; ciò soprattutto al fine di mettere in guardia tutti coloro che, pur non essendo muniti di cattive intenzioni, potrebbero per sbaglio farsi male nell’avvicinarsi alla proprietà altrui.

Come chiarito dalla Suprema Corte [1], affinché la difesa della proprietà mediante il ricorso agli “offendicula” possa ritenersi consentita, occorre che gli stessi non siano idonei a cagionare eventi di rilevante gravità, come le lesioni personali o la morte di colui che aggredisce il diritto protetto. 

Se si tratta di strumenti che abbiano un’intensa carica lesiva e siano, dunque, idonei a cagionare conseguenze dannose all’incolumità personale, per poter andare esenti da responsabilità è necessario effettuare, anzitutto, un giudizio di raffronto e di proporzione fra il bene difeso ed aggredito e quello offeso ed, altresì, accertare se la presenza degli “offendicula” era stata debitamente segnalata ed evidenziata, in modo che l’aggressore potesse e dovesse conoscere il pericolo al quale volontariamente si esponeva. Alla luce di ciò, i giudici hanno ritenuto che una barra chiodata, nascosta nell’erba senza che nessuno possa accorgersene, è illegale; su di essa infatti la vittima, camminando e poggiandovi il piede, potrebbe riportare serie lesioni. 

In sintesi, i cosiddetti offendicula, ossia i mezzi a difesa della proprietà, sono consentiti soltanto se non insidiosi e tali da non mettere in pericolo l’incolumità di terzi.

Il filo spinato è legale?

Sotto un profilo di tutela della proprietà, il filo spinato deve ritenersi legale nella misura in cui sia esposto ben in evidenza e non si trovi invece nascosto da altri elementi come, ad esempio, da un’ampia siepe. Non si deve poi trattare di un filo spinato su cui sia condotta una linea di corrente, che potrebbe causare gravi pregiudizi fisici al malcapitato.

C’è poi l’aspetto edilizio da considerare: per recintare un terreno, con una palizzata e del filo spinato, è necessario chiedere il permesso di costruire al Comune? Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la costruzione di un muro di recinzione non necessita di permesso di costruire solo se attuata con opere non permanenti, quali ad esempio semplici paletti conficcati nel terreno e filo spinato.

Si consideri la pronuncia del Tar Toscana secondo cui: «Le recinzioni possono essere considerate irrilevanti sul piano edilizio e non richiedono autorizzazioni se realizzate con modalità e materiali che rendano la recinzione funzionale a delimitare la proprietà senza realizzare una trasformazione del territorio apprezzabile sul piano edilizio. Tale ad esempio è il caso delle recinzioni realizzate con pali di legno infissi nel terreno sul quale è apposta una rete o il filo spinato» [2].

Nello stesso senso ha statuito anche la Cassazione [3]: «La recinzione di un fondo rustico necessita di concessione del sindaco se realizzata con opere edilizie permanenti, quali ad esempio l’erezione di un muro in cemento armato o comunque in mattoni e malta cementizia, anche alto fuori terra solo 80 cm. La concessione non è invece necessaria se la recinzione è realizzata con opere non permanenti, quali ad esempio semplici paletti conficcati nel terreno e filo spinato o un muretto cosiddetto a secco». E, più indietro nel tempo [4]: «La recinzione di un terreno con filo spinato e paletti di ferro infissi in un muretto di cemento non costituisce il reato di cui all’art. 17 lett. b) l. 28 gennaio 1977 n. 10 in quanto non rappresenta alcun nocumento all’assetto edilizio e urbanistico del territorio che la normativa in questione è rivolta a tutelare».

note

[1] Cass. sent. n. 14519/2010.

[2] Tar Toscata, Firenze, sent. n. 4452/2008.

[3] Cass. sent. del 25.01.1988.

[4] Cass. sent. Del 16.11.1982.

Autore immagine: https://it.depositphotos.com

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