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Segnaletica stradale verticale: ultime sentenze

8 Settembre 2021 | Autore:
Segnaletica stradale verticale: ultime sentenze

Contravvenzione stradale per circolazione sulla corsia riservata ai mezzi di trasporto pubblici; accertamento della violazione del divieto di sosta; prevalenza della segnaletica verticale.

Sinistro stradale ad un’intersezione in assenza di segnaletica stradale

In un sinistro avvenuto ad un’intersezione in caso di assenza di riferimenti a segnaletica verticale e orizzontale, la violazione del diritto di precedenza deve essere addossata al conducente che non abbia rispettato il diritto del soggetto proveniente da destra.

Corte appello Napoli sez. IV, 13/04/2021, n.1361

Velocità eccessiva nonostante la segnaletica verticale e investimento del pedone

Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito che nella specie hanno individuato una corresponsabilità tra conducente del veicolo e pedone investito. Da un lato sussisteva la condotta imprudente dell’uomo alla guida, che aveva tenuto una velocità eccessiva in un centro abitato e nonostante la segnaletica verticale riguardante il possibile passaggio di bambini; dall’altro, però, vi era l’azzardo compiuto dalla bambina, tenendo presente anche dell’assenza momentanea dell’attraversamento pedonale, cancellato per il rifacimento del manto stradale. La bambina, infatti, era sbucata all’improvviso ed aveva effettuato un subitaneo attraversamento della strada a una distanza così vicina all’auto che sopraggiungeva, che il conducente nulla aveva potuto fare per evitare l’urto.

Cassazione civile sez. III, 28/02/2020, n.5624

Segnaletica stradale insufficiente: annullamento multe

Vanno annullate le multe qualora si sia ingenerata una situazione di incertezza e confusione nell’utente dovuto a segnaletica orizzontale e verticale insufficiente nonostante gli adeguamenti eseguiti, posto che lo stesso utente ha solo pochi attimi per decifrare il contesto ambiguo e carente e decidere quale direzione prendere; deve pertanto ritenersi la buona fede dell’utente indotto dalla condotta inadeguata dell’Amministrazione.

Tribunale Roma sez. XIII, 18/02/2020, n.3702

Circolazione sulla corsia riservata ai mezzi pubblici 

In tema di contravvenzione stradale per circolazione sulla corsia riservata ai mezzi di trasporto pubblici, non sussiste l’esimente della buona fede se non emergano elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso; ne deriva che la segnaletica verticale ben posizionata e visibile non possa indurre in errore neppure un automobilista straniero, con difficoltà linguistiche, atteso che il titolare di patente di guida è tenuto a conoscere tutta la segnaletica stradale, peraltro uniforme a livello internazionale.

Tribunale Parma, 07/01/2019, n.33

Danni all’auto per attraversamento di animali selvatici: assenza segnaletica di pericolo

Sussiste la responsabilità dell’Amministrazione regionale in relazione ai danni subiti dall’automobilista in conseguenza dell’impatto del proprio veicolo con un cinghiale in fase cli attraversamento della sede stradale, se sul tratto di strada in questione non siano presenti segnali di pericolo circa il possibile attraversamento di animali selvatici. L’omessa apposizione della segnaletica verticale di pericolo, infatti, integra una condotta omissiva imputabile alla Regione, avente una efficienza causale rispetto alla concreta verificazione del sinistro.

Nel caso di specie, il tribunale, in funzione di giudice d’appello, ha confermato la sentenza di condanna al risarcimento a carico della regione Molise che, invece, sosteneva che il compito del controllo sulla fauna selvatica spettasse alla Provincia.

Tribunale Campobasso, 09/08/2019, n.489

Divieto di sosta e validità della multa

Al fine della validità dell’accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica.

Cassazione civile sez. II, 31/01/2018, n.2417

Quando la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale?

In materia di individuazione delle aree nelle quali la sosta è a pagamento, risulta sufficiente l’indicazione risultante dal cartello, in quanto la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest’ultima sia contraddittoria in quanto siano assenti o sbiaditi i segnali presenti sull’asfalto.

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2017, n.24779

Parcheggio a pagamento: segnaletica

La segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest’ultima risulti contraddittoria perché siano assenti o sbiaditi i segnali sull’asfalto (fattispecie relativa all’impugnazione di un verbale per parcheggio senza esposizione del tagliando gratta e sosta in un’area in cui non vi erano strisce blu).

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2017, n.24779

Illegittimità del segnale e del verbale di contestazione dell’infrazione

In tema di segnaletica stradale, l’omessa indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della relativa ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del d.P.R. n. 495 del 1992 e succ. mod.- non determina l’illegittimità del segnale, né, tantomeno, esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione e, conseguentemente, non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare.

Cassazione civile sez. II, 19/04/2016, n.7709

La scarsa visibilità delle strisce delimitanti l’area per la sosta dei veicoli per handicappati

Essendo pacifica l’esistenza – sul luogo – della segnalazione verticale di divieto, era irrilevante la circostanza, dedotta a sostegno dell’opposizione e sulla quale il primo giudice ha fondato la decisione di accogliere il ricorso, relativa alla scarsa visibilità delle strisce delimitanti l’area riservata alla sosta dei veicoli per handicappati, attesa la prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali su quelle dei segnali orizzontali, espressamente prevista dal comma 2 dell’art. 38 c.d.s.

Tribunale Bari sez. III, 02/03/2016, n.1176

Strada privata a uso pubblico

Può definirsi strada privata ad uso pubblico quella da tempo utilizzata dalla comunità, inserita nell’elenco comunale delle strade pubbliche, dotata della segnaletica stradale anche verticale e con le abitazioni che vi si affacciano dotate di numero civico; la circostanza che essa non sia idonea alla circolazione veicolare (con auto o moto) non elimina l’uso pubblico che finora ne è stato fatto, ma semmai riguarda la possibilità che la medesima possa essere utilizzata a tal fine per l’avvenire, da parte dell’Amministrazione proprietaria, la quale dovrà ovviamente verificare ed impedire tale uso veicolare qualora, e nei limiti in cui, esso sia effettivamente in contrasto con le norme di sicurezza e di circolazione stradale.

T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 05/05/2014, n.212

Segnaletica verticale di divieto

Nel giudizio di opposizione al verbale di contestazione dell’infrazione di cui all’art. 158 comma 2 c. strad. (sosta nello spazio riservato a veicoli per persone invalide), promosso per irregolarità della segnaletica orizzontale, l’inesistenza o la scarsa visibilità delle strisce delimitanti l’area di sosta non sono condizioni di per sé sufficienti per l’annullamento dell’atto sanzionatorio impugnato allorché risulti l’esistenza, “in loco”, della corrispondente segnaletica verticale di divieto le cui prescrizioni, ex art. 38 comma 2 c. strad., prevalgono su quelle dei segnali orizzontali.

Cassazione civile sez. VI, 12/01/2012, n.339

Accesso alla zona a traffico limitato

Il possesso di un contrassegno per l’accesso alla zona a traffico limitato, sul quale sussiste l’espressa indicazione della necessità del rispetto delle fasce orarie poste dal Comune a conoscenza dell’utenza da apposita segnaletica verticale posizionata all’ingresso della zona a traffico limitato, esclude la fondatezza della convinzione del sanzionato di essere in possesso di un permesso di circolazione senza limitazione di orario.

Tribunale Terni, 03/01/2012, n.5

Mancata osservanza della segnaletica stradale verticale

In materia di sinistro stradale avvenuto ad un incrocio a causa della mancata osservanza della segnaletica stradale verticale ed orizzontale di stop, la prova dell’esistenza in loco del segnale “de quo” non può ritenersi provata per il solo fatto che esso avrebbe dovuto essere presente in virtù dell’ordinanza del sindaco.

Corte appello Roma sez. III, 01/03/2011, n.841

Attraversamento della sede stradale

Pertanto, quando un soggetto che abbia subìto danni per effetto dell’attraversamento della sede stradale da parte di un cinghiale o di altra fauna selvatica dimostri che sul tratto di strada interessato erano stati segnalati numerosi pregressi avvistamenti di cinghiali o di altra fauna selvatica e/o varie collisioni tra tale fauna selvatica e veicoli a motore, compete alla Regione dimostrare di aver informato l’ente proprietario della strada della circostanza invitandolo ad esporre apposita segnaletica verticale. Qualora la Regione non fornisca tale prova può ritenersi responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Tribunale Campobasso, 31/01/2011

Illegittimità del segnale e del verbale di contestazione dell’infrazione

In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare.

Cassazione civile sez. II, 20/05/2010, n.12431

Segnaletica verticale confusa

Quando la segnaletica verticale si presenti confusa e non consenta agli automobilisti di capire con certezza quali siano le aree a traffico limitato e quali, invece, tali non siano, le violazioni da costoro eventualmente commesse alle prescrizioni imposte dalle z.t.l. si traducono in un errore sul fatto, ossia in una circostanza che, essendo idonea a escludere la colpa dell’agente ex art. 3 l. n. 689 del 1981, esclude la configurabilità della violazione.

Giudice di pace Milano sez. II, 05/10/2009, n.19642

Segnaletica verticale non percepibile

Ove, in una strada aperta alla circolazione, sia stata rimossa o non sia comunque percepibile la segnaletica verticale ivi installata dall’autorità amministrativa, il conducente non è tenuto a conformarvisi, trovando applicazione in tal caso le regole generali di condotta previste dal codice della strada.

Tribunale Roma, 11/07/1995

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9 Commenti

  1. Se l’automobilista va a sbattere contro la segnaletica stradale non posizionata correttamente ha diritto al risarcimento del danno.L’indennizzo è a carico del custode della strada, ossia il proprietario che, di norma, per le strade urbane è il Comune e per le autostrade è l’Anas. Se però il cartello è quello indicante “lavori in corso” e il contratto di appalto prevede che la manutenzione delle opere sia riservata alla imprese esecutrice, è quest’ultima che dovrà tenere indenne il guidatore e non dunque il proprietario della strada.

  2. in caso di insidia o trabocchetto, determinante pericolo occulto, si ha una responsabilità oggettiva in capo al custode della strada; ne consegue quindi che il danneggiato non deve provare la responsabilità dell’amministrazione (o dell’appaltatore) poiché questa è già presunta per legge, salvo prova contraria. La PA deve cioè dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo e arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato.

  3. Quando una multa è nulla per il cartello stradale scarabocchiato, coperto dagli alberi o dai cespugli, spostato, scolorito o rovinato si può contestare la multa se la segnaletica stradale è poco visibile, a patto che la mancata visibilità della prescrizione stradale sia effettivamente poco chiara o leggibile per chi procede in auto e il conducente abbia la prova di ciò che afferma.

  4. La segnaletica verticale, tuttavia, deve essere collocata dall’ente titolare della strada in modo che sia chiaramente visibile e/o leggibile dall’automobilista ad una velocità media secondo i limiti prescritti dal tratto specifico di strada e tenendo conto di una vista ordinaria (tale, cioè, da consentire il superamento dei test fisici per la patente o il rinnovo della stessa).La multa è contestabile se la scarsa visibilità del cartello sia tale da poter escludere la responsabilità del conducente.

    1. L’automobilista deve dare dimostrazione che, pur adottando la diligenza del caso, non ha avuto la possibilità di percepire il cartello ed il suo significato. Nell’ambito del processo civile, la prova può essere generalmente fornita con: documentazione fotografica; dichiarazioni testimoniali. Quanto alla documentazione fotografica, essa deve essere stata acquisita dall’automobilista prima della causa, onde evitare che il cartello possa essere regolarizzato in un momento successivo all’elevazione della multa. Attenzione però: la semplice foto potrebbe essere facilmente contestata poiché non vi è certezza della data in cui la stessa è stata fatta. Pertanto, per contestualizzarla in senso temporale, si potrà: scattare una foto al cartello con una copia di un quotidiano del giorno, in modo tale da dimostrare che, a quella precisa data, il segnale si presentava in quel particolare modo “viziato”; avvalorare la foto con la dichiarazione di un testimone che confermi che, alla data della multa, il segnale si presentava per come riprodotto sulla foto. In assenza della fotografia, si può anche chiamare a testimoniare un altro soggetto (magari il passeggero presente in auto) che possa confermare lo stato di cattiva manutenzione del cartello stradale.

  5. Nonostante il cartello non sia a norma di legge e il Comune non abbia adempiuto alle disposizioni del codice della strada per l’installazione del segnale, l’automobilista non è esonerato dal rispetto del limite di velocità.

  6. l’irregolarità della segnaletica (perché, per esempio, non indica, sul retro, gli estremi dell’ordinanza comunale di apposizione del segnale stesso) non rende la stessa illegittima. E, tantomeno, la multa diventa annullabile. L’automobilista non può, quindi, impugnare la sanzione amministrativa.

  7. L’anomalia del cartello stradale non esenta l’automobilista dal rispetto del codice della strada.nel caso di ricorso da parte del conducente, l’amministrazione deve essere pronta a depositare l’originale di tale provvedimento di autorizzazione all’apposizione della segnaletica. Il fatto che esso non sia riportato sul retro del segnale non vuol infatti dire che non debba invece esistere ed essere mostrato al cittadino, qualora ne chieda l’esibizione.

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