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Sesso orale alla guida: è vietato?

16 Settembre 2013 | Autore:
Sesso orale alla guida: è vietato?

È vietato guidare se si riceve del sesso orale?

Non esiste alcuna norma, né all’interno del codice della strada, né in altri corpi di legge, che vietino, in modo specifico, il compimento di atti sessuali mentre si è alla guida dell’auto.

Questo però non significa un nulla osta incondizionato a qualsiasi tipo di atto libidinoso al volante.

Infatti, al di là se l’atto in sé integri o meno il reato di atti osceni in luogo pubblico (la strada in sé, infatti, per quanto poco trafficata o in ambienti notturni, resta sempre un luogo di pubblico traffico), tale condotta potrebbe comunque integrare l’illecito amministrativo contrario al codice della strada.

Vi sono infatti delle disposizioni generali che impongono al conducente una condotta responsabile, tale da non rappresentare un pericolo per sé e per gli altri.

Più nello specifico:

a. il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, in particolare l’arresto tempestivo del mezzo [1];

b. il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie alla guida [2].

Il sesso orale, indubbiamente, per quanto consenta ampia libertà di manovra al conducente (che resta in una situazione di passività per tutta la durata dell’atto), tuttavia  ne riduce il livello di attenzione, compromette la prontezza di riflessi e ne appanna la capacità di lettura delle dinamiche stradali.

Quindi, poche speranze: a ricevere le attenzioni della propria compagna mentre le mani sono al volante, si corre il rischio di una sanzione per guida pericolosa.

A tal proposito si ricorda che la condotta pericolosa viene valutata caso per caso: sulla base di elementi oggettivi ma anche del libero apprezzamento degli agenti accertatori.

Inoltre, in caso di sinistro stradale, qualora nel verbale redatto dalle forze dell’ordine vi fosse traccia di un comportamento di tal tipo, al di là dell’imbarazzante situazione che ne potrebbe derivare con chi lo legga, ciò peserebbe non poco sull’attribuzione della responsabilità del sinistro e sull’eventuale risarcimento del danno in sede assicurativa.

note

[1] Art. 141, c. 2, C.d.S. La violazione del presente articolo è punita con la multa da 41 a 168 euro.

[2] Art. 169, c. 1, C.d.S. La violazione del presente articolo comporta una multa da 84 a 335.

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