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Attraversamento del pedone: ultime sentenze

13 Luglio 2022 | Autore:
Attraversamento del pedone: ultime sentenze

Condotta imprevedibile e atipica del pedone; responsabilità dell’automobilista in caso di investimento; strada a scorrimento veloce; corresponsabilità del pedone nella causazione del danno.

Investimento di pedone e responsabilità presunta del conducente

In caso di investimento di un pedone avvenuto sulle strisce pedonali, da parte di veicolo adibito ad uno dei servizi di urgenza disciplinati dall’art. 177 codice della strada e in presenza delle condizioni per l’esonero dell’osservanza degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni relativi alla circolazione stradale, trova applicazione la presunzione di piena responsabilità dell’investitore ex art. 2054, comma 1, c.c, ancorché il pedone sia tenuto all’osservanza all’obbligo di cui al comma 3 del summenzionato art. 177, dovendo la prova esonerativa, anche solo in parte, di tale responsabilità sostanziarsi nella dimostrazione, da parte del conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare l’investimento, avuto riguardo alla effettiva situazione di emergenza nella quale egli versava e alla imprevedibilità del comportamento del pedone, senza che però rilievi la sua incertezza o esitazione nel compiere l’attraversamento.

Cassazione civile sez. III, 06/07/2022, n.21402

Responsabilità del conducente per investimento del pedone

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone, è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell’evento, sì da poter sostenere che si tratti della causa esclusiva dell’evento. Ciò che deve escludersi nel caso di attraversamento del pedone, pur fuori dalle strisce pedonali, allorquando l’impatto si sia verificato al centro della carreggiata, dopo che la vittima aveva ampiamente intrapreso l’attraversamento, cosicché, l’investimento doveva ricondursi alla evidente disattenzione del conducente del veicolo, il quale, evidentemente, pur procedendo ad una andatura moderata, non si era avveduto per tempo della presenza del pedone.

Cassazione penale sez. IV, 04/05/2022, n.18748

Pedone attraversa la strada in modo distratto e viene investito

Il pedone che viene investito da un’automobile mentre attraversa la strada in maniera repentina e distratta, in prossimità delle strisce pedonali e con il semaforo rosso concorre, insieme al conducente del veicolo, alla causazione del danno.

Il modo distratto e repentino di attraversamento della carreggiata può essere dedotto dal giudice sulla base di più elementi ricavabili sia dalla posizione dell’auto, sia dal rapporto della polizia stradale sia dalle testimonianze.

Cassazione civile sez. VI, 20/04/2022, n.12636

Comportamento imprevedibile ed anormale del pedone

La responsabilità del conducente che investa il pedone è esclusa non solo in ragione dell’attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali, ma solo se sia dimostrata la ricorrenza di un comportamento imprevedibile ed anormale dell’investito tale che l’investitore non abbia l’oggettiva possibilità di avvistarlo e di evitare l’evento, ricorrendo ad una manovra salvifica, sempreché all’investitore non sia rimproverabile la violazione delle regole della circolazione stradale e quelle di comune prudenza (nella specie, il repentino attraversamento della strada – congestionata dal traffico – , compiuto dal pedone uscito dalla vegetazione di un’aiuola e lontano dalle strisce, escludeva l’automobilista da ogni responsabilità per l’investimento).

Cassazione civile sez. VI, 18/03/2022, n.8940

 Investimento al di fuori delle strisce

Un’eventuale anomala condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista iuris tantum dall’articolo 2054 1° comma cc, non coincide con la mera inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore ovvero si può configurare unicamente quando condotta del pedone non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l’investimento, pur osservando ogni cautela.

Tribunale Napoli sez. X, 10/01/2022, n.137

Quando è esclusa la responsabilità del conducente?

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (confermata la responsabilità dell’imputato che aveva travolto un bambino mentre attraversava la strada; esclusa l’ipotesi di un improvviso attraversamento della strada da parte del bambino, atteso che il padre teneva il figlio per mano, mentre il conducente non aveva rispettato i limiti di velocità).

Cassazione penale sez. IV, 14/12/2021, n.46406

Circolazione stradale

In tema di circolazione stradale e sinistro, l’attraversamento da parte di un pedone di una strada urbana e mediante l’utilizzazione delle apposite strisce pedonali, non può considerarsi un fattore eccezionale e imprevedibile.

Tribunale Napoli sez. VI, 21/10/2021, n.8622

Norme di comportamento e prudenza in presenza di pedoni

Il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze.

Il principio di affidamento postula che ciascuno possa e debba confidare nel corretto comportamento altrui, nel fatto che ciascuno osservi le regole cautelari proprie delle rispettive attività svolte: ciascuno è tenuto ad osservare la propria regola cautelare riferibile al proprio modello di agente ed alla propria attività, e ha l’obbligo di contenere i rischi prevedibili ed evitabili che scaturiscono dal proprio comportamento, senza doversi anche “preoccupare” di evitare i rischi che possono derivare dall’altrui comportamento illecito. Tale principio, però, in tema di circolazione stradale, trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità.

Pertanto il conducente che noti sul proprio percorso la presenza di pedoni che tardano ad effettuare l’attraversamento, deve rallentare la velocità, e occorrendo, anche fermarsi, allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi, che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili.

Tribunale Frosinone, 13/07/2021, n.1221

Omicidio colposo: attraversamento imprevedibile del pedone

L’attraversamento del pedone in un’intersezione stradale con svincolo su di una strada a scorrimento veloce costituisce un comportamento imprevedibile, oltre che violativo di specifiche norme del codice della strada, tale da costituire un’insidia imprevedibile anche tenendo la massima attenzione e cautela di guida tale da poter escludere la responsabilità per omicidio colposo del conducente del veicolo.

Tribunale Taranto sez. II, 22/03/2021, n.293

Responsabilità per il sinistro stradale

In merito alla responsabilità per il sinistro stradale che abbia visto coinvolto un pedone che, in fase di attraversamento della strada, venga urtato dal veicolo, cadendo a terra, procurandosi lesioni personali, grava, sul conducente del veicolo, l’obbligo di fronteggiare anche le altrui imprudenze che siano normalmente prevedibili o una qualsiasi turbativa di traffico che possa improvvisamente intralciare la circolazione: ne consegue l’obbligo di tenere sotto controllo l’intera carreggiata in cui si svolgono le due correnti di traffico.

Tribunale Lecce sez. I, 07/01/2021, n.30

Attraversamento fuori dalle strisce pedonali: rischi

L’art. 190 , comma 2, codice della strada, non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto. Non contiene dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili.

Cassazione civile sez. VI, 12/01/2021, n.278

Concorso di colpa nelle lesioni personali colpose da sinistro stradale

Il conducente è tenuto nell’immettersi su di una strada a prestare massima attenzione e cautela anche al fine di arrestare tempestivamente la marcia in caso di ostacoli prevedibili, come l’attraversamento di un pedone, il quale tuttavia concorre nella colpa nel caso in cui abbia scelto di attraversare in un tratto particolarmente pericoloso, in corrispondenza di un incrocio e lontano dalle strisce pedonali.

Tribunale Pescara, 19/10/2020, n.30

Investimento pedone: come può il conducente liberarsi dalla responsabilità?

Il primo comma dell’art. 2054 c.c. contempla una forma di responsabilità presunta, da cui il conducente può liberarsi solo dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: l’investimento del pedone al di fuori dell’attraversamento, allora, potrà essere ricondotto alla (cor)responsabilità di quest’ultimo quando il conducente dimostri – alla stregua di una valutazione rigorosa – che il pedone abbia omesso di dargli la precedenza, ponendosi come ostacolo imprevisto, imprevedibile e inevitabile e, dall’altro lato, di aver tenuto una condotta corretta.

Tribunale Pisa, 25/03/2020, n.354

Corresponsabilità del conducente e della vittima

Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito che nella specie hanno individuato una corresponsabilità tra conducente del veicolo e pedone investito. Da un lato sussisteva la condotta imprudente dell’uomo alla guida, che aveva tenuto una velocità eccessiva in un centro abitato e nonostante la segnaletica verticale riguardante il possibile passaggio di bambini; dall’altro, però, vi era l’azzardo compiuto dalla bambina, tenendo presente anche dell’assenza momentanea dell’attraversamento pedonale, cancellato per il rifacimento del manto stradale. La bambina, infatti, era sbucata all’improvviso ed aveva effettuato un subitaneo attraversamento della strada a una distanza così vicina all’auto che sopraggiungeva, che il conducente nulla aveva potuto fare per evitare l’urto.

Cassazione civile sez. III, 28/02/2020, n.5624

L’accertamento del comportamento colposo del pedone

L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone – nell’atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l’attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.

Tribunale Milano sez. VI, 21/01/2020, n.505

Il comportamento imprevedibile del pedone 

In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.

(Nella specie, il pedone aveva attraversato una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l’attraversamento pedonale, così ponendo in essere una condotta talmente imprevedibile e pericolosa da costituire colpa unica e sufficiente a causare l’evento).

Cassazione civile sez. III, 08/10/2019, n.25027

L’abbagliamento improvviso da sole

L’attraversamento improvviso del pedone, anche al di fuori dalle strisce pedonali, è un rischio tipico e prevedibile della circolazione stradale, e l’abbagliamento improvviso da sole non esclude automaticamente la responsabilità del conducente, non costituendo caso fortuito, ma impone di adottare tutte le cautele al fine di non creare ostacolo alla circolazione o l’insorgere di altri pericoli, in attesa di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.

Cassazione penale sez. IV, 29/03/2019, n.27876

L’obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata 

L’obbligo di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima anche quando la strada è libera, previsto dall’art. 143 C.d.S. non vale a prevenire tutti i pericoli che possano incorrere nel corso della circolazione stradale, ma ha la finalità di garantire un’andatura corretta e regolare nell’ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e per gli altri che la percorrano e non di evitare il rischio dell’improvvisa occupazione da parte di un altro autoveicolo proveniente dalla direzione opposta o l’attraversamento di un pedone.

Cassazione penale sez. IV, 09/01/2019, n.8118

Danni da circolazione stradale e prova liberatoria

Ai fini della prova liberatoria ex art. 2054 c.c., può ravvisarsi il concorso di colpa del pedone che, oltre a non utilizzare la zona destinata all’attraversamento pedonale, al momento del sinistro godeva della buona illuminazione presente sul posto e, quindi, di sufficiente visibilità per avvedersi, con l’utilizzo di media diligenza, del sopravvenire dell’autovettura investitrice.

Tribunale Marsala, 28/02/2018, n.194

Responsabilità del conducente nell’investimento 

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento di pedone, è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell’evento, causa da sola sufficiente a produrlo.

Pertanto, quando una strada è costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, il conducente di un’autovettura, pur non trovandosi nell’immediata prossimità di un attraversamento pedonale, deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad evitare di investirli.

(Nella fattispecie, la Corte ha riconosciuto un concorso colposo del danneggiato del 35%).

Cassazione penale sez. IV, 16/02/2016, n.39474

Attraversamento imprudente del pedone

Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito che hanno riconosciuto la responsabilità di un pedone nel sinistro mortale che aveva coinvolto un motociclista, atteso che dalle risultanze istruttorie era emerso che il pedone, sceso dall’autobus, sbucando dalla sagoma del mezzo, aveva inaspettatamente iniziato l’attraversamento pedonale posto all’incrocio suddetto nonostante il semaforo proiettasse ancora la luce rossa, scontrandosi con il motociclista, che, sbalzato a terra, aveva riportato lesioni mortali.

Cassazione penale sez. IV, 28/04/2016, n.32095

Omicidio colposo

In tema di omicidio colposo conseguente a violazione delle norme sulla circolazione stradale, la semplice presenza dei pedoni in prossimità dell’attraversamento pedonale impone al conducente di un’autovettura di dar loro la precedenza rallentando e all’occorrenza fermandosi, sia per quanto prescritto dal CdS, sia per la generale regola di prudenza che rende assolutamente prevedibile l’eventualità che una persona che si trova in corrispondenza delle strisce pedonali le attraversi, con conseguente obbligo del conducente di non procedere prima di aver accertato tale eventualità. (Fattispecie di condanna in relazione al delitto di omicidio colposo).

Tribunale Firenze sez. I, 18/01/2016, n.34

Comportamento colposo del pedone

In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell’automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse – per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità – ragionevolmente prevedibile.

(Nella specie, il conducente si trovava in pieno centro città, in una zona di attraversamento pedonale e in una giornata piovosa).

Cassazione civile sez. III, 19/02/2014, n.3964

L’attraversamento pedonale

In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze.

(In motivazione la Corte ha precisato che non è possibile determinare aprioristicamente la distanza dalle strisce entro la quale la detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento pedonale).

Cassazione penale sez. IV, 09/10/2014, n.47290

Sinistro stradale seguito da gravi conseguenze

La revisione della patente di guida ex art. 128 comma 1, d.lg. n. 285 del 1992, proprio in ragione della sua natura meramente cautelativa e non sanzionatoria, può essere legittimamente disposta dall’autorità anche in presenza di un singolo sinistro autostradale connotato da gravi conseguenze, quale il decesso di uno degli automobilisti coinvolti, in tutti quei casi, in cui come nella fattispecie la rilevanza delle conseguenze dell’incidente costituisce un evidente presupposto motivazionale, non illogico, né irrazionale.

(Nel caso di specie, il provvedimento di revisione della patente era stato adottato nei confronti di una persona che in prossimità di una intersezione su strada priva di attraversamento pedonale aveva investito un pedone, provocandone la morte, che aveva già impegnato la strada e procedeva da sinistra a destra e di conseguenza era visibile) .

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 08/01/2014, n.18

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7 Commenti

  1. Il pedone non ha sempre ragione. Non almeno quando la sua imprudenza è talmente palese e il comportamento così avventato da non consentire all’automobilista di evitare di investirlo, pur nel pieno rispetto delle regole del Codice della strada. la responsabilità per l’investimento è del pedone – e quest’ultimo non può chiedere i danni – nei seguenti casi: se il conducente, per motivi estranei ad ogni diligenza, sia venuto a trovarsi nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti; se i movimenti del pedone siano stati così rapidi ed inaspettati da convergere all’improvviso in direzione della linea percorsa dal veicolo, in modo che il pedone venga a trovarsi a distanza così breve dal veicolo, da rendere inevitabile l’urto; se nessuna infrazione, benché minima, sia addebitabile al conducente, avendosi, in caso contrario, soltanto una colpa concorrente del pedone.

  2. L’aumento degli investimenti è dovuto, purtroppo, alla cattiva abitudine di guidare con lo smartphone in mano per chattare, leggere le notizie o le storie sui social, seguire le mappe, conversare al telefono. Tant’è vero che, in alcuni incidenti stradali, la polizia ha iniziato a requisire il cellulare per controllare le ultime operazioni eseguite dal conducente e verificare se vi sia coincidenza temporale tra queste e la guida. Ogni incidente però ha la sua storia, la sua dinamica, è caratterizzato da particolari condizioni spazio temporali. Impossibile, quindi, stabilire in anticipo chi ha torto e chi ragione.

    1. Il pedone può attraversare la strada fuori dalle strisce solo se queste sono più lontane di 100 metri dal luogo ove si trova. L’eventuale violazione di tale regola implica però solo una sanzione amministrativa, una banale multa stradale. Quindi, nel caso di investimento del pedone fuori dalle strisce, non si può automaticamente dare torto a quest’ultimo e ragione al conducente. Tutto dipende da quanto la presenza del passante sulla strada sia stata avvertibile e anticipabile. Il conducente del veicolo, infatti, va ritenuto responsabile pure per l’imprudenza altrui, quando risulta prevedibile: deve prevenire non soltanto eventuali condotte irregolari del pedone, ma anche vere e proprie violazioni di obblighi comportamentali, ad esempio il mancato utilizzo dell’attraversamento pedonale. Insomma: nella circolazione stradale la possibilità di fare affidamento sulla correttezza degli altri utenti deve essere limitata al massimo. Il Codice della strada pone al conducente del veicolo l’obbligo di comportarsi in modo da garantire sempre la sicurezza stradale. L’automobilista deve non soltanto prestare attenzione alla strada e mantenere in pieno controllo il veicolo, ma anche prevedere tutte le situazioni che possono costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada; il tutto secondo la comune esperienza. E, dunque, il guidatore non è tenuto a prevenire unicamente la generica imprudenza del pedone, ad esempio la condotta di chi si attarda ad attraversare mentre il semaforo ormai è diventato verde per le macchine. Ma deve pure cautelarsi da vere e proprie irregolarità, come il classico caso di chi scende dall’autobus e attraversa passando davanti al mezzo ancora fermo, sbucando all’improvviso davanti ai veicoli che lo sorpassano sull’altra corsia.

  3. Può capitare a chiunque di avere una giornata particolarmente frenetica al punto che, quando si sposta a piedi da una parte all’altra della città, non sempre cerca le strisce pedonali per attraversare la strada. Guarda da una parte, guarda dall’altra e se non vede arrivare una macchina decide di avventurarsi, anche quando il semaforo è rosso. La fretta, però, è una brutta bestia e se non si sta attenti può succedere che da dietro una curva spunti un’auto o una moto e che si venga travolti.

  4. I pedoni non possono attraversare la strada se non in senso perpendicolare rispetto alla carreggiata;attraversare al di fuori delle strisce o dei semafori;fermarsi o muoversi in modo indeciso sulla carreggiata, se non in caso di bisogno; attraversare la strada davanti ad un mezzo di trasporto pubblico fermo (un autobus o un tram in sosta).

  5. Quando un pedone tiene una condotta imprevedibile ed anormale (come il fatto di attraversare una strada in un tratto vietato), ed il conducente non ha alcuna possibilità oggettiva di vederlo (e, quindi, di evitarlo), l’unica responsabilità del danno è in carico al pedone stesso. Questo perché è lui il fattore causale dell’incidente, avendo creato delle condizioni di pericolo per sé stesso e non dando la precedenza al veicolo

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