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Idoneità all’insegnamento: ultime sentenze

29 Ottobre 2021 | Autore:
Idoneità all’insegnamento: ultime sentenze

Mancanza di percorsi abilitanti per l’iscrizione nella seconda fascia; partecipazione al concorso per il reclutamento di personale docente; abilitazione all’insegnamento.

Abilitazione all’insegnamento e supplenze

L’accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l’abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale, ma tale mancanza non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Tribunale Ascoli Piceno sez. lav., 21/05/2021, n.119

Inidoneità per l’inserimento nelle GAE e nella II fascia delle GI

Il possesso del diploma rilasciato da un Istituto tecnico professionale non ha valore di per sé abilitante; pertanto, non è idoneo all’inserimento nelle GAE e nella II fascia delle GI; presupposto necessario per l’accesso alle stesse è che gli ITP siano in possesso di abilitazione o di idoneità all’insegnamento, diversa ed ulteriore rispetto al titolo di studio posseduto illo tempore (diploma) e conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai fini abilitanti. In particolare, il predetto diploma non ha in sé valore abilitante, né tale valore può desumersi dal d.m. n. 39/1998, poiché quest’ultimo si limitò ad ordinare le classi di concorso, senza incidere sulle vigenti norme inerenti all’abilitazione all’insegnamento e ai modi per conseguirla per il vigente ordinamento, sicché il mero possesso del diploma ITP, solo perché conseguito in un sistema che non si curava della concreta formazione del personale da destinare all’insegnamento, è adesso divenuto sempre inopponibile ed insufficiente all’iscrizione nella II fascia delle GI.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 04/06/2021, n.6644

Mancanza dell’abilitazione all’insegnamento

La mancanza dell’abilitazione all’insegnamento preclude in ogni caso l’iscrizione nella seconda fascia, potendosi prospettare l’eventuale partecipazione degli ITP a concorsi pubblici a cattedre, in quanto la verifica dell’idoneità all’insegnamento passa in questo caso attraverso il filtro della procedura di concorso.

Consiglio di Stato sez. VI, 18/05/2021, n.3876

Diploma rilasciato da un Istituto tecnico professionale

Il possesso del diploma rilasciato da un Istituto tecnico professionale non ha valore di per sé abilitante, pertanto non è idoneo all’inserimento nelle GAE e nella II fascia delle GI; presupposto necessario per l’accesso alle stesse è che gli ITP siano in possesso di abilitazione o d’idoneità all’insegnamento, conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti.

Consiglio di Stato sez. VI, 24/04/2020, n.2632

Il mancato riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero

In tema di insegnamento, occorre rilevare come l’abilitazione al sostegno costituisca un quid pluris rispetto all’abilitazione all’insegnamento, pertanto il mancato riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in uno Stato straniero, per carenza dei requisiti relativi all’idoneità dei programmi e dei percorsi di studio effettuati nello Stato di conseguimento, non consente neanche l’acquisto del titolo idoneo per l’insegnamento nel sostegno.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 06/02/2020, n.1593

La mancanza di percorsi abilitanti

Con riferimento all’esclusione dall’inserimento nelle GAE e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, la oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia, che autorizza direttamente l’insegnamento, ma può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l’abilitazione: in tal caso infatti la verifica dell’idoneità all’insegnamento passa attraverso il filtro della procedura concorsuale.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 23/09/2019, n.11221

Seconda fascia delle graduatorie d’istituto

La mancanza di percorsi abilitanti ordinari non consente agli insegnati di iscriversi nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, tuttavia consente loro partecipare ai concorsi pubblici, in quanto in tal caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento passa attraverso il filtro della procedura concorsuale.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 17/09/2019, n.11048

Docenti in materie tecnico pratiche: le graduatorie di istituto di seconda fascia

La partecipazione ai concorsi a cattedre è estesa anche ai docenti in materie tecnico/pratiche, in quanto la verifica dell’idoneità all’insegnamento passa attraverso il filtro della procedura concorsuale, tuttavia tali docenti non possono essere inseriti nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, non essendo il loro titolo di studio considerato abilitante.

Consiglio di Stato sez. VI, 23/07/2019, n.5209

Gli insegnanti tecnico pratici: abilitazione e idoneità all’insegnamento

Gli insegnanti tecnico pratici (I.T.P.) non possono inseriti qualora non siano in possesso di abilitazione o di idoneità all’insegnamento, conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione previsti dalle norme.

Consiglio di Stato sez. VI, 08/04/2019, n.2268

Concorso pubblico per l’abilitazione all’insegnamento

Coloro che non hanno seguito i percorsi abilitanti ordinari, non hanno diritto ad iscriversi nelle graduatorie di seconda fascia, ma possono partecipare ai concorsi pubblici poiché, in tal caso, la verifica dell’idoneità all’insegnamento è accertata attraverso alla procedura concorsuale.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 12/10/2018, n.9944

Il possesso della laurea e del dottorato di ricerca 

Il mero possesso della laurea e del dottorato di ricerca – e quindi il non conseguimento dell’abilitazione – non è idoneo in astratto a determinare la partecipazione al concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado; tuttavia, posto che la verifica dell’idoneità all’insegnamento passa attraverso il filtro della procedura concorsuale, una volta superato questo, deve ritenersi provata e dimostrata la capacità di insegnare.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 14/09/2018, n.9368

Il diploma magistrale ad indirizzo linguistico

L’iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia non è consentita a coloro che hanno il diploma magistrale ad indirizzo sperimentale linguistico, tuttavia il possesso di tale titolo permette la partecipazione degli insegnanti pregiudicati ai concorsi pubblici per i quali è previsto il requisito dell’abilitazione, poiché in tal caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento passa attraverso il filtro del concorso stesso.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 02/08/2018, n.8654

L’insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato

In tema di procedure di mobilità di cui all’art. 4, comma 3, della l. n. 186 del 2003, l’insegnante di religione cattolica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva, previste dall’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, se si trovi in una situazione di esubero a seguito della contrazione dei posti di insegnamento, mentre, nel caso in cui gli sia stata revocata l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica, potrà solo fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per il diverso insegnamento richiesto.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la risoluzione del rapporto di lavoro di un insegnante di religione cattolica, a cui era stata revocata la relativa idoneità, che non era in possesso di titoli prescritti per insegnamenti diversi).

Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, n.29790

Corsi abilitanti speciali di insegnamento: graduatoria concorsuale

L’elenco dei soggetti abilitati ammessi a partecipare ai corsi speciali istituiti dalle Università (ai sensi dell’art. 1 del d.m. 18 novembre 2005 n. 85) per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento riservati ad alcune categorie di docenti (meglio descritte nel testo normativo) che abbiano prestato, dal 1º settembre 1999 al 6 giugno 2004, almeno 360 giorni di servizio con il prescritto titolo di studio non ha la stessa natura giuridica di una graduatoria concorsuale regolarmente approvata ma piuttosto di un atto propedeutico (se si vuole endoprocedimentale), posto che il conseguimento del titolo abilitante sopraggiunge soltanto in esito al positivo svolgimento del corso cui dà titolo legittimante l’inserimento nell’elenco.

In una fattispecie di tal fatta, l’esclusione dall’elenco (ovverosia il « depennamento ») assume connotazioni giuridiche non diverse da un provvedimento di esclusione di un concorrente da una gara d’appalto nelle fasi propedeutiche all’aggiudicazione (ovvero di un candidato in un pubblico concorso prima della formazione della graduatoria definitiva).

Appare pacifico, pertanto, che, in tali ipotesi non siano ravvisabili soggetti controinteressati in senso tecnico-giuridico, avuto riguardo all’instabilità della situazione giuridica propria di una fattispecie a formazione progressiva in cui l’interesse di altro concorrente all’esclusione di altro partecipante potrebbe al più assumere la forma dell’interesse di fatto, correlata alle maggiori opportunità di chiamata al lavoro in ipotesi di eventuale superamento simultaneo del corso abilitante.

Consiglio di Stato sez. VI, 30/12/2014, n.6422

Esame di Stato per l’abilitazione all’insegnamento

È illegittima l’esclusione dalla frequenza dei corsi di durata annuale, per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento, riservati alle categorie di docenti, che abbiano prestato, dal 1º settembre 1999 al 06 giugno 2004, almeno 360 giorni di servizio previsti dall’art. 1, comma 1 lett. c), del DM istruzione n. 85 del 18 novembre 2005, per mancata valutazione, quale servizio utile, dell’attività di docenza, per corsi di formazione professionale, svolta presso un ente sovvenzionato e accreditato dalla Regione.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 25/07/2014, n.2117

Libertà dell’insegnante di accedere a corsi abilitanti

L’art. 2, comma 3, della ordinanza ministeriale (Miur) n. 1 del 2001, che riapre i termini di partecipazione alle sessioni riservate di esame, precedute dalla frequenza di un corso, per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento nelle scuole materne, primarie e secondarie, non esclude dalla partecipazione i soggetti abilitati per altra classe di concorso all’esito di una precedente sessione riservata.

La mancanza di un dato testuale chiaramente ostativo induce ad optare per una interpretazione capace di valorizzare la libertà dell’insegnante di accedere a corsi abilitanti relativi a classi di concorso diverse, e ciò sia in forza del generale principio in base al quale l’Amministrazione, nell’ambito dei procedimenti destinati a sfociare nel rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, ha l’obbligo di favorire il massimo accesso, senza introdurre limitazioni che non trovano riscontro in espresse cause di esclusione previste dalla legge o che siano giustificate dalla ratio della stessa, sia alla luce dei principi costituzionali in punto di tutela del diritto alla formazione e all’elevazione professionali dei lavoratori, quali aspetti della più generale tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 commi 1 e 2 cost.), che nel settore del pubblico impiego si attualizzano con il riconoscimento a favore di tutti i cittadini della possibilità di accedere alle selezioni concorsuali per l’assunzione all’impiego in condizioni di uguaglianza (art. 51 cost.).

Consiglio di Stato sez. VI, 26/10/2012, n.5478

Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento

Ai sensi del comma 3 dell’art. 2, l. 4 giugno 2004 n. 143, di conversione del d.l. n. 97 del 2004, il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento consegue al superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato. Da ciò deriva l’infondatezza della tesi del ricorrente nel senso dell’esistenza di un diritto quesito ad ottenere l’abilitazione per effetto dell’utile partecipazione ai corsi e ai laboratori nell’arco del biennio, essendo invece necessario il superamento di un vero e proprio esame di Stato per ottenere il titolo.

Consiglio di Stato sez. VI, 13/12/2011, n.6520

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