Cosa si intende per assembramento

5 Maggio 2020 | Autore:
Cosa si intende per assembramento

La definizione della parola e il suo significato nella vita comune: per crearlo non serve una folla e può verificarsi anche in luoghi privati. 

Conosci sicuramente la parola assembramento: è diventata molto comune in questi tempi di Coronavirus ed il suo divieto è diventato uno dei cardini che regolano l’attuale Fase 2.

Il divieto di assembramento è generale e opera in tutti i luoghi pubblici, come le piazze, o aperti al pubblico, come un supermercato, ed entra anche negli spazi privati, tant’è che il Governo, quando ha previsto la possibilità di incontrare i congiunti, lo ha imposto anche in questi casi, prescindendo dal numero dei presenti e senza specificare cosa avviene se ad incontrarsi sono due persone soltanto.

Queste incertezze interpretative aumentano i dubbi e la confusione. Un motivo in più per soffermarci su cosa significa esattamente questo termine e cercare di capirne la portata: una fila all’ufficio postale o alla biglietteria della stazione è un assembramento? Una riunione di condominio? E più persone riunite nello stesso autobus, vagone della metropolitana o carrozza ferroviaria? Quante persone ci vogliono per costituire un assembramento? Basta un gruppetto o serve una folla?

Vediamo quindi cosa si intende per assembramento. I vocabolari lo definiscono come un qualsiasi raggruppamento di persone. Il suo principale sinonimo è affollamento. Il dizionario Garzanti precisa che l’assembramento ha la caratteristica di essere “disordinato” e inoltre si svolge “specialmente in luogo aperto”. Fa l’esempio di un assembramento di curiosi, di teppisti o di tifosi.

Il termine assembramento ha a volte anche una connotazione ostile, di persone in atteggiamento bellicoso o minaccioso, tant’è che un altro suo significato è quello di una moltitudine di persone radunata per combattere; in senso esteso, anche svolgere una manifestazione di protesta in piazza, perché concentra una folla dal comportamento potenzialmente turbolento.

In diritto, la Costituzione [1] non parla di assembramento ma utilizza il termine più ampio di riunione, quando stabilisce che i   cittadini hanno «diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi», e che se le riunioni avvengono in luogo pubblico «deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica» mentre non è richiesto preavviso se avvengono in luogo aperto al pubblico.

La parola assembramento si ritrova spesso nel diritto penale di polizia [2], dove viene usata per indicare un ritrovarsi casuale, non preordinato, di persone in uno stesso luogo, dunque una sorta di raggruppamento non organizzato (e in questo si differenzia dalle manifestazioni, cortei e comizi), ma le norme dettate in materia servono soprattutto per regolare i poteri della Polizia quando formula ai presenti l’invito a disciogliersi e a disperdersi.

Le norme giuridiche non specificano il numero di persone necessarie per creare un assembramento. Sicuramente non occorre una folla, ma la questione del numero minimo rimane aperta: nell’interpretazione corrente e restrittiva dei Decreti del presidente del Consiglio sulle misure di contenimento del Covid-19 si ritiene che bastino tre persone e in certi casi addirittura solo due persone possono essere considerate un assembramento, perché se si trovano troppo ravvicinati non rispettano il distanziamento interpersonale.

Il Dpcm vigente [3], che regola l’attuale Fase 2, dispone in via generale che «e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati» e consente ai sindaci di chiudere temporaneamente «specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto». Inoltre, consente gli spostamenti per incontrare i congiunti «purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie», cioè le mascherine.

Anche le numerose ordinanze regionali e comunali richiamano il concetto di assembramento quando impediscono, con varie prescrizioni, che più persone possano ritrovarsi nel medesimo spazio e troppo vicini fra loro. Rimane il fatto che leggi, decreti e ordinanze non stabiliscono esattamente cosa sia un assembramento e si richiamano alla definizione comune che, come hai visto, è alquanto incerta e non fornisce una regola precisa per individuare esattamente quando si verifica quel fenomeno che può essere definito con sicurezza come assembramento che adesso è vietato.

Così per stabilire nei casi concreti quando ricorre un assembramento bisogna ricorrere all’altra regola cardine, quella del distanziamento sociale ed interpersonale, che in effetti dal punto di vista sanitario è la “vera” norma di prevenzione del contagio. Infatti il propagarsi dell’infezione sarebbe facilitato in tutti i casi in cui le persone entrino a contatto troppo ravvicinato; ad esempio i trasporti pubblici sono considerati dagli esperti un serio rischio per la riuscita della Fase 2 proprio per la difficoltà di mantenere le distanze minime. E uno dei motivi principali per i quali le celebrazioni delle messe (tranne che per i funerali) non sono state ancora consentite consiste nella difficoltà pratica di evitare assembramenti che potrebbero verificarsi durante le funzioni religiose.

Così, applicando la regola del distanziamento al concetto di assembramento, una festa, anche privata, un raduno in piazza, un gruppetto di curiosi ammassati senza criterio all’ingresso di un negozio costituiranno assembramenti vietati. Invece, anche un numero consistente di persone radunate nello stesso luogo, come la banchina di attesa della metropolitana o il piazzale esterno di un supermercato, non costituisce assembramento se i presenti sono ordinati e rispettano la distanza di almeno un metro tra ciascuno di loro, aiutati in questo anche dagli indicatori segnaposto, quei marcatori che sono sempre più presenti nei luoghi pubblici e indicano dove ciascuno deve posizionarsi mentre è in attesa.

Rimane il fatto che, come ripete il costituzionalista Alfonso Celotto, da anni impegnato, insieme ad altri eminenti giuristi, nella battaglia per la chiarezza delle norme, «i burocrati parlano una lingua tutta loro» e questo rende difficile capire come ci si deve comportare, specie quando, come nel caso di assembramento, manchi una definizione precisa del significato da attribuire al termine che indica una condotta vietata. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è recentemente intervenuto su questo punto, affermando che «sono necessarie indicazioni ragionevoli e chiare da parte delle istituzioni di governo». Il diritto regola in maniera sempre più profonda e penetrante le nostre vite e proprio per questo serve una maggiore chiarezza.

note

[1] Art. 17 Cost.

[2] Art. 22 e ss. Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

[3] Art. 1 Dpcm 26 aprile 2020.

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4 Commenti

  1. Assembramento
    Chiedo 2 persone non conviventi in macchina con mascherina e guanti uno alla guida e uno sul sedile posteriore opposto fanno assembramento per il covid 19

    1. Il governo ha fornito un chiarimento, aggiungendo nuove risposte alle ormai famose “faq“, “frequently asked questions“, ovvero domande più spesso poste sull’emergenza Coronavirus.Tra queste, quanti passeggeri possono viaggiare in automobile. Il governo risponde che, per questo, resta fondamentale il distanziamento sociale. Quindi tra i passeggeri di un’automobile deve sempre esserci un metro di distanza. Va da sé che su una piccola utilitaria potranno viaggiare al massimo due persone e sfalsate (esempio: una sul sedile del conducente, posizionato a sinistra; l’altra sui sedili posteriori, a destra). Andare in moto in due, invece, non si può per ovvi motivi, visto l’obbligo appena ribadito di rispettare la distanza.Due sole deroghe sono previste. Una è la necessità di accompagnare qualcuno che non sia munito di patente o di altri mezzi di trasporto. In questo caso, si può usare un mezzo su due ruote, oppure l’automobile. Ma lo spostamento deve essere di quelli giustificati dalle attuali normative, ovvero motivi sanitari, motivi di lavoro, urgenze, commissioni autorizzate per necessità (fare la spesa, comprare il giornale, fare sport all’aria aperta ecc.) e visite ai congiunti.L’altra deroga riguarda l’identità del passeggero/dei passeggeri sulla nostra auto. Se si tratta di nostri conviventi, possiamo tranquillamente portarli con noi sia in moto sia in macchina, senza temere di violare le regole. Le risposte del governo parlano chiaro: “Entrambi questi limiti (cioè quello della distanza in auto e quello del divieto di andare in moto in due, ndr) non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi”, perché, come messo nero su bianco dal governo stesso, “la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza“.

  2. Se invito 10 persone nel mio giardino per suonare tutte a debita distanza, rispettando un protocollo di sicurezza, posso andare incontro a sanzioni?

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