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L’omonimia sul motore di ricerca e il diritto all’identità digitale

3 Gennaio 2024 | Autore:
L’omonimia sul motore di ricerca e il diritto all’identità digitale

Si può imporre a Google di cancellare, tra i risultati, i link che possono pregiudicare la reputazione di una persona per casi di omonimia?

Un imprenditore cerca su Internet informazioni sulla giovane aspirante a un posto di lavoro; il motore di ricerca gli rivela invece che è disposta a incontri con maschietti, zona Roma, per “romantici” fini. Un uomo chiede alla rete informazioni sul medico che l’indomani lo opererà ma scopre che è un criminale. Sono informazioni corrette? No, si tratta solo di omonimi.

Non è nuovo il problema dell’omonimia sl motore di ricerca e il diritto all’identità personale. Digiti su Google il nome e il cognome di una persona e, tra i risultati, trovi una valanga di persone che si chiamano nello stesso modo, alcune delle quali però sono criminali o comunque hanno un trascorso non encomiabile. Chi ti tutela? Ad oggi, nessuno.

Se anche il nostro codice civile prevede il diritto all’identità personale, non esiste un pari diritto “all’esclusiva”. In altri termini non puoi impedire che altre persone si chiamino come te, né puoi obbligare Google a oscurare i link che possono, seppure indirettamente, pregiudicare la tua reputazione online.

Potrebbe tutt’al più l’interessato stesso esercitare il cosiddetto «diritto all’oblio» e chiedere la cancellazione delle notizie a lui pregiudizievoli, non più attuali e di pubblico interesse. Nessuno però si può sostituire a lui.

Ad oggi nessun giudice ha affrontato il tema dell’omonimia su internet: non risultano sentenze della Cassazione o di tribunali di merito se non nel (diverso) ambito della contraffazione dei nomi di marchi protetti. Ed anche se il principio di neutralità dell’intermediario – il motore di ricerca – sta ormai vacillando, non si può certo attribuire a Google e ai suoi concorrenti la responsabilità per il fatto di indicizzare il nome di un soggetto identico a quello di un altro.

Nomi noti e meno noti, incensurati e pregiudicati, possono pertanto essere collocati, tra i risultati di Google, nello stesso calderone, senza possibilità di distinzione, almeno immediata.

La questione (più urgente per chi ha omonimi di non comprovata rettitudine) riguarda ognuno di noi.

Non molto tempo fa, si è verificato un caso che ha del tragicomico. Alcuni quotidiani, nel redigere un articolo su due persone scomparse (l’una vittima di un incidente stradale, l’altra del terremoto in Abruzzo), avevano erroneamente associato al nome di tali individui delle fotografie prelevate da Facebook, foto che appartenevano invece a due omonimi ancora in vita. È dovuto intervenire il Garante della Privacy, dopo il ricorso inorridito di questi ultimi due, per vietare alle testate di diffondere le immagini.

Il contemperamento tra il diritto all’identità personale da un lato, il diritto di cronaca e informazione dall’altro e la libertà a essere presenti sulla rete da un altro lato ancora, non trova oggi, in nessun ordinamento, una disciplina. Si tratta, invero, di un settore tutto da scrivere, sebbene da più parti già si sollevi la protesta a non essere “scambiati”.

Il problema si complica anche per via della facile circolazione delle informazioni personali sulla rete (immagini, professione, gusti musicali, interessi, ecc.), senza possibilità di controllo o di consenso preventivo da parte del titolare dell’informazione, spesso inconsapevole della diffusione del proprio dato.

Diverso dal cado di “furto di identità”, il caso dell’omonimia trascende da qualsiasi illecito civile o penale. Rientra, infatti, nella piena libertà dell’individuo utilizzare il proprio nome e cognome e, in base ad esso, essere pubblicamente riconosciuto. L’omonimia, infatti, non viola la pubblica fede [3].

Poche sono le norme, in questo caso, cui si può fare riferimento. La Costituzione garantisce il diritto al nome [1], che certo non può essere ceduto né limitato sol perché qualcuno, dall’omonimia, ne trae uno svantaggio.

Dall’altro lato, però, esiste anche il diritto all’identità personale [2], ossia a essere riconosciuti dalla collettività secondo le proprie caratteristiche individuali e, quindi, a non essere “confusi” con altri soggetti. Infatti, al nome di una persona e alla sua immagine corrisponde un patrimonio di attività, esperienze, convinzioni ideologiche, morali, religiose e sociali che lo qualificano in modo univoco (per es. un politico, un personaggio pubblico, uno scienziato, ecc.).

Normalmente, nel caso di lesione del diritto al nome o all’identità personale, il giudice può ordinare la cessazione della condotta illecita e il risarcimento del danno (con l’eventuale pubblicazione della sentenza, che ripristini l’onore del danneggiato). Ma non è il caso dell’omonimia posto che – come detto sopra – non esiste un’esclusiva sul nome se non quando si verte in materia di marchi o nomi a dominio.

Non possiamo negare che oggi, accanto all’identità personale, si sia creata anche una identità digitale, ossia quel complesso di informazioni (nome, immagine, sito internet, attività sui social network, pubblicazioni, commenti) legate alla vita informatica del soggetto stesso.

Da ciò deriva la necessità di estendere anche all’identità digitale le stesse tutele previste per l’identità personale.

Ma se dovessimo applicare le norme della realtà materiale anche a Internet, si creerebbero situazioni paradossali: si pensi alle possibili cause tra omonimi (Mario Rossi contro Mario Rossi, Vittoria Brambilla contro Vittoria Brambilla), con conseguente paralisi di qualsiasi attività di indicizzazione.

Internet, in quanto strumento di circolazione di informazioni nonché “società virtuale”, dovrà allora studiare nuove forme di tutela dell’identità informatica, che nello stesso tempo non limitino le libertà digitali o non rendano gravoso il reperimento di informazioni sulla rete.

Si tratta di un problema più tecnico che giuridico e che, per ciò, non voglio rubare agli esperti della materia. Ma, con un certo margine di approssimazione, immagino sistemi di autenticazione e di identificazione, che creino un’identità digitale unica e non cedibile, come una sorta di codice fiscale di Internet, un’immagine che racchiuda in sé il genoma informatico dell’individuo, senza possibilità di confusione. Metodi, insomma, che consentano di individuare i soggetti sulla rete in modo univoco.

Alcuni di tali strumenti di identificazione dell’individuo sono disciplinati dal Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), tra i quali la carta d’identità elettronica, la firma digitale, i certificati elettronici. Ma siamo ancora lontani dal porre discipline ai motori di ricerca che, per loro caratteristica, sono “transnazionali” e, quindi, potenzialmente sfuggenti a qualsiasi normativa, se non imposta da convenzioni internazionali.

Peraltro, le problematicità più urgenti della rete, al momento, sembrano essere altre, tutte derivanti da condotte illecite e non, come nel caso di specie, dal normale esercizio dei propri diritti.

note

[1] Il diritto al nome e all’identità personale sono riconosciuti dall’art. 2 Cost. che tutela l’identità dell’individuo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

[2] In verità, il codice civile, invece, menziona solo il diritto al nome, mentre la tutela del correlato diritto all’identità personale è solo il frutto dell’estensione analogica delle norme in materia di tutela del diritto al nome ed all’immagine.

[3] Già tutelata, in caso di violazioni dell’identità telematica dalla Cassazione penale, sent. del 8 novembre 2007, n. 46674. La pubblica fede non può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali.

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