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Come si calcola la liquidazione in nero?

19 Giugno 2021 | Autore:
Come si calcola la liquidazione in nero?

Lavoratore irregolare: come determinare l’importo del Tfr spettante per i periodi in cui non risulta l’assunzione?

Nonostante le severe sanzioni previste, sono ancora numerosi i datori di lavoro che “assumono in nero”, ossia che impiegano lavoratori subordinati senza comunicare ai servizi per l’impiego l’instaurazione del rapporto e senza effettuare gli adempimenti prescritti.

Il lavoro “nero” è punito nel nostro ordinamento con una maxisanzione [1] e, in casi specifici, anche con la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Ma, nell’ipotesi in cui termini il rapporto irregolare, come si calcola la liquidazione in nero? In questo caso, i conteggi devono essere effettuati non soltanto sulla base della retribuzione effettivamente percepita, ma anche del corretto inquadramento contrattuale, che sarebbe spettato al lavoratore in base alle mansioni svolte, nonché dell’orario di lavoro effettivo.

Il lavoratore in nero può pretendere, peraltro, non solo le spettanze di fine rapporto, ma anche le differenze retributive, le indennità non riconosciute, i permessi e le ferie non godute.

Quando un lavoro è in nero?

Perché una prestazione lavorativa possa essere qualificata come vero e proprio lavoro nero sono necessari due presupposti:

  • tra il lavoratore e chi lo ha effettivamente impiegato deve sussistere un rapporto di natura subordinata;
  • chi impiega il lavoratore (il “datore di lavoro nero”) non deve avere inviato la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, o Unilav assunzione, comunicazione che deve essere effettuata entro il giorno antecedente a quello di inizio dell’attività lavorativa.

Maxisanzione per lavoro nero

La sanzione prevista per l’impiego di lavoratori privi di regolare assunzione viene comunemente denominata “maxisanzione“.

Possono irrogare la maxisanzione:

  • gli ispettori del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • i funzionari ispettivi dell’Inps e dell’Inail;
  • i militari della Guardia di Finanza.

La maxisanzione è strutturata con un sistema a scaglioni o fasce, nel quale le giornate di lavoro irregolare rappresentano il criterio di individuazione dei singoli scaglioni e si riferisce alla singola posizione lavorativa:

  • fino a 30 giornate in nero: da 1.800 a 10.800 euro
  • da 31 a 60 giornate: da 3.600 a 21.600 euro;
  • oltre 60 giornate: da 7.200 a 43.200 euro

Le sanzioni sono aumentate del 20%, in caso di impiego in “nero” di lavoratori minori, extracomunitari clandestini o persone appartenenti ad una famiglia beneficiaria di reddito di cittadinanza:

  • fino a 30 giornate in nero: da 2.160 a 12.960 euro;
  • da 31 a 60 giornate: da 4.320 a 25.920 euro;
  • oltre 60 giornate: da 8.640 a 51.840 euro.

La maxisanzione non si applica se, in base agli adempimenti contributivi precedentemente assolti dal datore, come la trasmissione del flusso Uniemens, si evidenzia la volontà di non occultare il rapporto. Quanto esposto vale anche in caso di qualificazione differente.

Diffida per lavoro nero

Il datore di lavoro, ad eccezione dei casi di impiego minori, clandestini e percettori di Rdc, può beneficiare della diffida, regolarizzando, entro 30 giorni, la posizione sommersa del lavoratore, seppur retroattivamente. In questo modo può accedere ad un trattamento sanzionatorio di favore, pari al minimo dell’importo previsto per lo scaglione di riferimento.

Per i soli lavoratori trovati “in nero” al momento del controllo ispettivo, oltre alla completa copertura del periodo di lavoro irregolare, la diffida prevede anche il mantenimento in servizio per almeno altri 3 mesi, con assunzione vincolata a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, non inferiore al 50%, o a tempo pieno e determinato.

Calcolo della liquidazione per il lavoro nero

Per il lavoratore subordinato in nero, il Tfr deve essere calcolato con la stessa procedura utilizzata per i dipendenti regolarmente assunti.

In particolare, la liquidazione è determinata sommando per ciascun anno di servizio una quota pari all’importo della retribuzione utile di competenza dell’anno divisa per 13,5, al netto del contributo aggiuntivo, pari allo 0,50% dell’imponibile previdenziale dell’anno.

Gli importi accantonati al 31 dicembre dell’anno precedente sono annualmente rivalutati con l’applicazione di un tasso composto dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo; in pratica, le somme accantonate a titolo di Tfr sono rivalutate, anno per anno (senza rivalutare quello in corso), per un ammontare pari all’1,5%, più i tre quarti del tasso di inflazione.

La rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%.

Retribuzione utile per il calcolo della liquidazione in nero

La retribuzione su cui calcolare la liquidazione maturata annualmente comprende tutte le somme corrisposte al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e l’equivalente in denaro delle prestazioni in natura, purché riconosciuti a titolo non occasionale (la previsione è derogabile dalla contrattazione collettiva). Sono esclusi i rimborsi spese.

Per quanto riguarda il lavoratore in nero, la retribuzione utile quale base di calcolo deve essere ricostruita riferendosi all’inquadramento contrattuale che sarebbe spettato secondo le mansioni svolte e alle ore di lavoro prestate. Per approfondire: Guida al calcolo del Tfr.

note

[1] Art. 3 Co. 3-5 DL 12/2002, come modificato dal D.lgs. 81/2015.

[2] Art. 2120 Cod. civ.

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