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È obbligatorio esporre i prezzi nella vetrina dei negozi?

25 Febbraio 2021 | Autore:
È obbligatorio esporre i prezzi nella vetrina dei negozi?

Obbligo di cartellino con il prezzo unitario del prodotto e per unità di misura: cosa rischia il negoziante che non rispetta l’obbligo o che chiede un prezzo superiore al cliente?

Un nostro lettore sostiene di aver visto la vetrina di un negozio con esposte le merci senza il cartellino con il relativo prezzo di vendita. Ci chiede se sia legittimo tale comportamento e cosa prevede la normativa in merito a tutte le attività commerciale (ad esempio, abbigliamento, macellerie e generi alimentari, negozi di elettronica, ecc.): è obbligatorio esporre i prezzi nella vetrina dei negozi? E cosa succede se, alla cassa, dovesse essere preteso un importo superiore rispetto a quello esposto al pubblico?

Ecco cosa dice, in proposito, la nostra legge.

Obbligo di esposizione dei prezzi in vetrina

Il decreto Bersani relativo alla riforma del settore del commercio (il decreto legislativo n. 114 del 1998) stabilisce, all’articolo 14, una minuziosa disciplina sulla pubblicità dei prezzi. In particolare, viene previsto che: «I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di venduta, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo».

La norma non lascia spazio ad equivoci: il cartellino con l’indicazione del prezzo di vendita è obbligatorio. E non solo: esso deve essere facilmente visibile, come il prezzo deve poter essere letto agevolmente da una persona media. 

Tuttavia – prosegue il secondo comma della medesima disposizione – quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. 

La normativa è stata poi integrata dal Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206). In esso, viene ribadito l’obbligo di indicazione del prezzo nel cartellino esposto al pubblico. L’articolo 14 stabilisce infatti che i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori devono recare l’indicazione del prezzo di vendita. La stessa norma stabilisce poi l’obbligo di indicazione, sul cartellino, oltre che del prezzo unitario del prodotto, anche di quello per unità di misura. Ciò al fine di consentire un rapido confronto tra i prezzi di prodotti della stessa specie. 

Si pensi, ad esempio, a due confezioni di carne in scatola, una delle quali in una lattina di 100 gr. e l’altra in una di 80 gr.: disporre dell’indicazione del prezzo per unità di misura (euro per grammo) consente di comprendere immediatamente quale prodotto è più conveniente senza dover ricorrere alla calcolatrice e a difficili calcoli sulle proporzioni.

Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.

Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.

Quanto invece alle vendite ai saldi, è necessario che, oltre al prezzo iniziale e a quello al netto dello sconto, sia indicata anche la percentuale di sconto sul prezzo normale di vendita.

Deroghe

Non devono indicare il prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione, come ad esempio:

  • prodotti commercializzati sfusi che possono essere venduti a pezzo o a collo;
  • prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
  • prodotti commercializzati nei distributori automatici;
  • prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
  • prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta;
  • alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito;
  • prodotti di fantasia;
  • gelati monodose;
  • prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

Cosa rischia il commerciante che non espone in vetrina il cartellino con il prezzo?

La violazione delle norme sull’esposizione dei prezzi in vetrina implica una sanzione di carattere amministrativo che va da 516 a 3.098 euro. La sanzione viene irrogata dalla polizia municipale. Pertanto, un esercente, che esponga la merce senza l’indicazione del prezzo unitario e/o del prezzo a misura, può essere segnalato al Comune che incaricherà i vigili di effettuare il relativo controllo.

Le stesse sanzioni si applicano anche se il cartellino con il prezzo non è chiaramente leggibile. 

Che succede se alla cassa il commerciante chiede un prezzo maggiore?

Una volta fissato sul cartellino il prezzo del prodotto, il consumatore ha diritto a pagare tale importo e non un altro. Il negoziante non può cioè pretendere un prezzo superiore rispetto a quello esposto, neanche nel caso in cui abbia commesso un evidente errore nel riportare il numero.

Dunque, se alla cassa dovesse essere richiesto un prezzo maggiore rispetto a quello risultante dalla vetrina, il consumatore può pretendere di pagare l’importo inferiore, in difetto potendo denunciare l’accaduto alla polizia municipale. Se anche l’importo dovesse essere stato “battuto” in cassa, il negoziante dovrebbe provvedere alla rettifica dello scontrino.

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6 Commenti

  1. La loro è una strategia. Capita spesso che le etichette non presentino il prezzo e dei capi siano riposti insieme alla merce in saldo e allora, ritieni che quel vestito sia scontato. Allora, poi vai alla cassa e scopri che è invece a prezzo pieno.

  2. Per noi donne molti acquisti sono emozionali. Quindi, loro che fanno. Prima ti lasciano innamorare di un prodotto e dopo averti attirato nella “trappola” della vendita, alla fine finisci per acquistarlo anche non è in sconto

  3. Molto interessante l’ultimo punto. Quante volte ho pagato la merce che veniva venduta a prezzo superiore sebbene sul cartellino fosse indicato un prezzo diverso per errore del commerciante.

  4. Se si tratta di pochi euro, uno finisce per acquistare lo stesso il prodotto anche se sull’etichetta può essere indicato un prezzo differente. Alla fine, può capitare, soprattutto in certi periodi, che il capo sia stato prezzato da un collega che non aveva idea del prezzo diverso. Sicuramente, il consumatore non dovrebbe pagare l’errore. Ma se finalmente uno trova quel cappotto che stava cercando e la differenza di prezzo non è troppa, alla fine lasci correre

  5. A farne le spese non deve essere il consumatore. Per sicurezza, io chiedo sin dall’inizio il prezzo se non mi è chiaro, così evito di misurare (se si tratta di abbigliamento) o di entusiasmarmi troppo se si tratta di un prodotto tecnologico a prezzo stracciato

  6. Il prezzo deve contenere l’ IVA?
    Non vedo accenno a questa problematica forse perchè è ovvia?
    – Ma si può ovviare con un indicazione “prezzo senza IVA” o “IVA esclusa”.
    – questo vale anche per altri esercizi, sempre aperte al pubblico come : officine meccaniche, lavaggi auto ecc.?

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