Esecuzione forzata: cos’è e come funziona

19 Agosto 2021 | Autore:
Esecuzione forzata: cos’è e come funziona

In cosa consiste un pignoramento? Quali sono le modalità operative? Quante tipologie esistono?

Nei momenti di crisi economica, incombe su tante persone il timore di non poter rispettare gli impegni presi con le banche o con altri creditori; al contempo, le preoccupazioni sorgono pure su questi ultimi, timorosi di non poter avere più indietro le somme vantate nei confronti del debitore. E allora, ci si chiede quali sono i rischi che si corrono da ambedue le parti interessate. In questo articolo approfondiremo la tematica dell’esecuzione forzata: cos’è e come funziona questa procedura di recupero del credito vantato nei confronti di un soggetto? Quali persone coinvolge? Quali e quante tipologie di pignoramento esistono nel nostro ordinamento?

Cercheremo di fare chiarezza sulle procedure esecutive e sulle loro modalità operative, al fine di comprendere quali beni del proprio patrimonio possono essere aggrediti e in che misura.

Cos’è l’esecuzione forzata?

L’esecuzione forzata è una procedura, che si svolge dinanzi ad un’autorità giudiziaria, con la quale un soggetto (il creditore), per recuperare le somme vantate nei confronti di un altro soggetto (il debitore), aggredisce coattivamente (quindi, senza accordo tra le parti) il bene di proprietà di quest’ultimo, al fine di soddisfare il proprio credito.

L’esecuzione può riguardare:

  • un’espropriazione forzata, fondata su un’obbligazione pecuniaria e finalizzata al recupero delle somme vantate;
  • un’esecuzione in forma specifica, atta ad ottenere la consegna di un bene, o la realizzazione di un fare, o di un non fare da parte di un altro soggetto, inizialmente obbligato da un contratto.

Chi può avviare l’esecuzione forzata?

Non tutte le persone possono avviare un’esecuzione forzata, ma solo determinati soggetti autorizzati dal legislatore: gli avvocati, le società di recupero del credito, l’Agenzia delle Entrate, gli enti locali.

Questa limitazione di operatività è dovuta al fatto che una libertà arbitraria di pignoramento dei beni del proprio debitore porterebbe ad una compressione illegittima del diritto reale più importante del nostro ordinamento: il diritto di proprietà.

Per questo, il legislatore riconosce solo ad alcuni soggetti, previamente qualificati dalla legge, questo diritto d’azione, tanto invadente, quanto rilevante nel rapporto tra soggetti giuridici.

Cosa serve per avviare l’esecuzione forzata?

Due sono gli elementi imprescindibili per poter agire esecutivamente contro i beni di una persona:

  • un provvedimento che autorizza il creditore ad aggredire il bene, che può essere sia di natura giudiziale (una sentenza), che stragiudiziale (un assegno) e che, quindi, legittimi la qualità di creditore per il recupero del relativo credito;
  • un’intimazione di pagamento, chiamata precetto, che avverta il debitore dell’incombente esecuzione, così permettendo a questi di evitare la procedura, pagando il relativo debito.

Solo decorsi dieci giorni dal ricevimento dell’atto di precetto, il creditore potrà agire con la procedura esecutiva che possa permettergli di soddisfare il proprio credito.

Quanti tipi di esecuzione forzata esistono?

Il legislatore ha disciplinato vari tipi di esecuzione forzata, al fine di garantire al creditore una soddisfazione del proprio credito, plasmando l’azione esecutiva, a seconda del patrimonio aggredibile del debitore.

Vediamo quali tipi di pignoramento il creditore può intraprendere per soddisfare i propri interessi creditori.

Pignoramento mobiliare

Il pignoramento mobiliare permette al creditore di soddisfarsi sui beni mobili del debitore: i mobili della casa, l’autovettura, i ciclomotori, i contanti in possesso del debitore e quant’altro abbia la medesima natura mobiliare.

Dopo la notifica del precetto, si chiederà all’ufficiale giudiziario (autorizzato al pignoramento dei beni) di accedere nei locali in possesso del debitore per procedere al ritiro dei beni e alla consegna ad un custode giudiziario.

Il pignoramento si conclude con l’assegnazione dei beni pignorati al creditore o con la vendita dei beni e la liquidazione del ricavato al creditore.

Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi è il più utilizzato tra i creditori, in quanto permette a questi ultimi di soddisfarsi su una vasta tipologia di beni di proprietà del debitore, ma nella disponibilità di terze persone.

Infatti, a differenza del pignoramento mobiliare, in questa procedura vengono coinvolti il creditore, il debitore ed un terzo, legato al debitore stesso.

Facciamo un esempio. Il pignoramento della pensione rientra nella tipologia del pignoramento presso terzi, in quanto le somme che il pensionato riceve provengono dall’Inps che, mensilmente, liquida la pensione riconosciuta dallo Stato.

Un altro esempio può farsi con il pignoramento dello stipendio: qui il terzo pignorato è individuato nella persona del datore di lavoro che, periodicamente, versa lo stipendio al lavoratore e per il quale può essere trattenuto il quinto di quanto ricevuto in busta paga.

Questo pignoramento non si limita solo ai casi di versamento periodico di somme, ma anche a tutte quelle situazioni in cui il debitore detiene del denaro presso altri organismi: è il caso del pignoramento del conto corrente, acceso presso una banca, o del libretto postale esistente presso Poste Italiane.

Il pignoramento presso terzi è solitamente avviato a seguito di indagini intraprese dal creditore, e dal suo avvocato, volte a scoprire rapporti di lavoro o di conto corrente esistenti presso altri soggetti.

A differenza di ciò che accade con il pignoramento mobiliare, qui, l’atto sarà notificato sia al debitore che al terzo:

  • al primo verranno comunicati la procedura intrapresa e l’invito a recarsi in tribunale all’udienza prefissata per assistere al giudizio ed eventualmente proporre opposizione alla procedura;
  • al terzo verrà chiesto di trasmettere una dichiarazione che confermi, o meno, il rapporto debitorio e, quindi, l’esistenza di un credito da pignorare.

Se il terzo dovesse trasmettere una dichiarazione positiva, con la quale riconosca di essere debitore del tuo debitore, allora potrai ottenere dal giudice l’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, così come indicate dal terzo e, successivamente, il bonifico di quanto servirà a soddisfare il tuo credito.

Pignoramento immobiliare

Questo pignoramento è il più rilevante, sia in termini economici, che in termini di interessi coinvolti nella vicenda. Con questo pignoramento, infatti, aggredirai la casa, o gli altri beni immobili intestati al debitore, al fine di ottenere dal ricavato dell’asta di aggiudicazione disposta dal giudice dell’esecuzione la soddisfazione del proprio credito.

Una volta pignorato l’immobile, periziato il suo valore e ottenuta l’aggiudicazione all’asta giudiziaria da parte di un terzo acquirente, potrai soddisfare – con la distribuzione del ricavato – il tuo credito.

A differenza di ciò che accade con i primi due pignoramenti, la procedura esecutiva immobiliare deve essere, oltre che iscritta in tribunale, anche trascritta presso i competenti uffici di conservatoria immobiliare. Questo passaggio è fondamentale in quanto metterai a conoscenza i terzi dell’azione esecutiva incombente su quegli immobili e, così, eviterai che il debitore, nel mentre, possa vendere ad altri l’immobile sottoposto a pignoramento.

Una volta avviata la procedura esecutiva e depositati tutti i certificati richiesti dal legislatore, il giudice dell’esecuzione nominerà un perito con il compito di valutare lo stato dell’immobile pignorato e stabilirne un valore, al fine di individuare la base di partenza per l’asta di aggiudicazione.

Solo dopo aver stabilito il valore economico dell’immobile pignorato, il giudice potrà procedere alla vendita all’asta dello stesso. Questa operazione è affidata a degli istituti a ciò destinati che pubblicheranno l’ordinanza di vendita e le foto dell’immobile che consentiranno ai terzi interessati di partecipare all’asta per l’acquisto dell’immobile.

Prima l’immobile sarà venduto, meno subirà il deprezzamento del suo valore. Infatti, se le prime aste pubblicate andranno deserte, il giudice provvederà via via al ribassamento del valore d’asta, fino a quando l’appetibilità del bene sarà tale da interessare qualcuno.

È ovvio che il deprezzamento dell’immobile accontenterà il terzo interessato all’acquisto, ma non:

  • il debitore, che vedrà la propria casa svalutata;
  • il creditore che rischierà di non soddisfarsi pienamente dal pignoramento intrapreso.

Una volta venduto l’immobile e ricevuto il versamento dal terzo, aggiudicatario della vendita, il giudice dell’esecuzione provvederà alla distribuzione del ricavato nei confronti del creditore procedente e degli eventuali creditori intervenuti nella procedura.

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