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Violazione copyright

14 Settembre 2021 | Autore:
Violazione copyright

Opere dell’ingegno di carattere creativo: cosa sono? Come funziona la legge sul diritto d’autore? Cosa sono il plagio e la contraffazione?

L’ordinamento giuridico italiano tutela non solo i classici beni materiali (come gli immobili, le auto, il denaro, ecc.) ma anche i beni immateriali, cioè le cose che, pur esistendo e avendo risvolti pratici, non sono concretamente tangibili. Bene immateriale per eccellenza è, ad esempio, un’idea originale, cioè il frutto della mente e dello studio di una persona. In senso giuridico, l’idea può assumere i connotati di un’opera dell’ingegno, come tale protetta dalla legge sul diritto d’autore. Con questo articolo ci concentreremo su questo tema e, specificamente, sulla violazione del copyright.

Prima di giungere a questo punto, però, è bene procedere per gradi. Immaginiamo quindi la seguente scaletta che ci condurrà a capire in cosa consiste e quali sono le conseguenze della violazione del copyright. Il primo passo è la spiegazione delle opere dell’ingegno a carattere creativo; segue poi la legge sul diritto d’autore, con le tutele che prevede; solo alla fine potremo parlare dell’aspetto patologico, cioè della violazione del diritto d’autore.

Si sarà sin d’ora capito che, in Italia, diritto d’autore e copyright sono sostanzialmente sinonimi, seppure con delle differenze. Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme cosa succede nel caso di violazione del copyright.

Opere di carattere creativo: cosa sono?

Sono di carattere creativo tutte le opere originali frutto dell’espressione intellettuale di una persona.

Secondo la legge sul diritto d’autore [1], sono tutelate tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione.

Opere di carattere creativo: quali sono?

Le opere dell’ingegno di carattere creativo protette dal diritto d’autore sono:

  • le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto in forma scritta quanto in forma orale;
  • le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
  • le opere coreografiche e pantomimiche (teatrali, di danza, ecc.);
  • le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
  • i disegni e le opere dell’architettura;
  • le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione;
  • le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
  • i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore;
  • le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo;
  • le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Legge sul diritto d’autore: cos’è?

Il diritto d’autore è costituito dall’insieme delle norme giuridiche che tutelano il prodotto dell’ingegno di una persona. Per la precisione, la legge sul diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno di carattere creativo che abbiamo visto finora.

La tutela fornita dal diritto d’autore si muove lungo due direzioni:

  • il riconoscimento della paternità dell’opera (cosiddetto diritto morale d’autore);
  • il diritto a sfruttare economicamente l’opera stessa (diritto patrimoniale d’autore).

Come funziona il diritto d’autore?

Come anticipato, il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno in un duplice senso: garantendo al proprio creatore il riconoscimento della paternità dell’opera e, allo stesso tempo, assicurandogli lo sfruttamento economico della stessa.

In pratica, il diritto d’autore protegge tutti i creatori di opere originali dalle brame di quanti vogliono approfittare del lavoro altrui.

Gli esempi sono numerosissimi: si va dall’utilizzo illecito di una fotografia pubblica in Internet all’appropriazione di un manoscritto altrui, dal plagio musicale alla diffusione di contenuti riservati racchiusi in una banca dati, passando per le trasmissioni in streaming di programmi (film, partite di calcio, ecc.) riservati agli abbonati.

Tutela del diritto d’autore: come si acquista?

Secondo la legge, il diritto d’autore si acquista nel momento stesso in cui nasce l’opera. Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Dunque, il diritto d’autore nasce automaticamente insieme all’opera stessa: ciò significa che il cantante che compone un brano e lo scrittore che realizza un romanzo, nel momento in cui il lavoro è terminato (o, comunque, assume una forma di espressione intellettuale compiuta), possono già definirsi autori tutelati dalla legge, a prescindere dalla pubblicazione o meno dell’opera.

Copyright: cos’è?

Quando si parla di diritto d’autore si pensa immediatamente al copyright (normalmente identificato con questo simbolo ©). In effetti, le due nozioni sono molto simili ma non identiche; possiamo anzi affermare che il copyright è solo una parte della più ampia tutela fornita dal diritto d’autore.

Il copyright tutela più specificamente il diritto patrimoniale d’autore, vietando a chi non ne possiede i diritti di appropriarsi dell’opera altrui per riprodurla e, ovviamente, guadagnarci.

In pratica, il copyright si pone come diritto esclusivo di copia riservato all’editore, il quale ha la possibilità di stampare e diffondere quella stessa opera.

Un’opera protetta da copyright è un’opera che non può essere riprodotta da alcuno, in quanto i diritti sono detenuti dal proprio autore o, come accade di frequente, da un’altra persona a cui l’originario titolare ha ceduto i diritti (ad esempio, la casa editrice).

Il copyright è comunque nozione del diritto inglese e americano; pertanto, quando si parla del diritto italiano, l’unica legge che vale è quella sul diritto d’autore.

È consigliata la lettura dell’articolo “Copyright e diritto d’autore: differenze” per approfondire questo specifico argomento.

Violazione copyright: come avviene?

In Italia, violare il copyright significa violare il diritto d’autore. Più nel dettaglio, la violazione del copyright si ha quando viene fatto un uso patrimoniale dell’opera non consentito.

La violazione del diritto d’autore avviene sostanzialmente nelle seguenti ipotesi:

  • il plagio;
  • la contraffazione;
  • il cosiddetto plagio-contraffazione.

Come si vedrà, poiché il copyright riguarda solamente l’aspetto patrimoniale del diritto d’autore, la sua violazione più tipica si ha con la contraffazione dell’opera.

Plagio: cos’è?

Il plagio è l’illecito che commette chi si appropria dell’opera altrui spacciandola per propria.

Secondo la giurisprudenza [2], si ha plagio quando si verifica l’illegittima appropriazione della paternità dell’opera e dei suoi elementi creativi. In tali ipotesi, sussiste la violazione sia del diritto morale d’autore che del diritto di utilizzazione economica.

Il plagio è la falsa attribuzione della paternità di un’opera dell’ingegno, in qualsiasi tempo dalla sua creazione. Ciò vuol dire che si può commettere plagio anche molti anni dopo la realizzazione dell’opera, considerando che, secondo la legge sul diritto d’autore [3], indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera e anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera stessa in qualsiasi tempo.

Contraffazione: cos’è?

La contraffazione rappresenta la tipica ipotesi di violazione del copyright.

Si ha contraffazione quando la violazione del diritto d’autore consiste nello sfruttamento illecito dei soli diritti economici dell’autore (sia quando l’opera originale venga utilizzata abusivamente senza alcuna modifica, sia quando la stessa venga modificata dal contraffattore), ma rispettando il diritto di paternità dell’opera.

In pratica, con la contraffazione si ricava un’utilità dall’illecito sfruttamento dell’opera altrui, anche senza procedere a modifiche di quest’ultima. Ad essere violato è solamente il diritto d’autore patrimoniale, non morale.

Detto ancora in altri termini, la contraffazione è la violazione dei diritti economici di sfruttamento dell’autore (riproduzione, pubblicazione, diffusione, elaborazione abusive, ecc.) finché tali diritti sussistono (attualmente, per settant’anni dopo la morte dell’autore).

Secondo la giurisprudenza, dunque, la contraffazione può consistere tanto nella condotta di chi, appropriandosi ad esempio di un dipinto di altri, lo metta in mostra o lo venda per ricavarci del denaro, tanto la condotta di chi invece modifica l’opera altrui traendone comunque un guadagno: si pensi all’editore che modifichi il romanzo del suo autore.

Plagio-contraffazione: cos’è?

Infine, si ha plagio-contraffazione quando l’opera viene riprodotta illecitamente ed attribuita ad un soggetto diverso dal suo autore. In pratica, il plagio-contraffazione viola sia il diritto d’autore morale che quello patrimoniale.

Paolo si appropria del romanzo di Mario, lo modifica e lo pubblica a suo nome.

Violazione copyright: com’è punita?

La violazione del copyright costituisce reato. Secondo la legge sul diritto d’autore, è punito con la multa da 51 a 2.065 euro chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

  • riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;
  • mette a disposizione del pubblico un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere.

La pena è la reclusione fino ad un anno o la multa non inferiore a 516 euro se i fatti di cui sopra sono commessi su un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera (cioè, con plagio) [4].

note

[1] Artt. 1 e 2, legge n. 633/1941.

[2] Trib. Milano, sent. n. 7480 del 4 luglio 2017.

[3] Art. 20, legge n. 633/1941.

[4] Art. 171, legge n. 633/1941.

Autore immagine: pixabay.com

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