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Autovelox e tutor: come devono essere segnalati

8 Dicembre 2021 | Autore:
Autovelox e tutor: come devono essere segnalati

Quando si può contestare una multa perché il dispositivo che rileva la velocità è preceduto dal cartello sbagliato.

«Chiamare le cose con il loro vero nome fa piazza pulita delle bugie che giustificano, smorzano, confondono, nascondono, eludono o incoraggiano l’inerzia, l’indifferenza, la noncuranza. Non che basti per cambiare il mondo, ma è un passaggio fondamentale». L’ha scritto nel 2019, in uno dei suoi libri, la californiana Rebecca Solnit, scrittrice, giornalista, storica, ambientalista, femminista e critica d’arte. Dovrebbe essere scritto anche sul Codice della strada per evitare delle multe illegittime per eccesso di velocità, ricorsi inutili al Giudice di pace o al Prefetto ed altrettanto inutili perdite di tempo. Se viene lecitamente piazzato un autovelox, occorrerà dire che c’è un autovelox. Lo stesso vale per il tutor: bisognerà avvisare che si è sotto l’occhio calcolatore di un tutor. E allora perché quando si mette un tutor su una strada viene collocato qualche decina di metri prima un cartello con su scritto «Controllo elettronico della velocità» se in realtà non è esatto? Autovelox e tutor come devono essere segnalati?

Meno filosofica ma altrettanto concreta la risposta di un Giudice di pace di Latina che recentemente ha annullato una multa perché chi di dovere non ha chiamato le cose con il loro vero nome. La sentenza del giudice laziale sostiene che «mele e pere» sono state mescolate in modo piuttosto grossolano, avvertendo della presenza di un tutor con la segnaletica dell’autovelox. E siccome si sta parlando di due dispositivi completamente diversi, quando la segnaletica è sbagliata lo è anche la multa. Vediamo qual è il ragionamento del Giudice di pace e come devono essere segnalati autovelox e tutor per considerare valida una sanzione per eccesso di velocità.

Autovelox e tutor: quale differenza?

Per chiamare le cose con il loro vero nome bisogna capirne le differenze. Autovelox e tutor hanno in comune solo il fatto che entrambi servono a misurare la velocità degli automobilisti per rilevare eventuali eccessi sanzionabili. Lo fanno, però, in maniera diversa. Ed ecco perché, sostiene la sentenza in commento, devono essere segnalati in maniera altrettanto diversa.

L’autovelox è un dispositivo fisso collocato in un luogo preciso di una strada (e non in qualsiasi strada ma solo in quelle previste dalla legge, come abbiamo spiegato nell’articolo “Autovelox: su quali strade non si può mettere?“). Rileva, dunque, la velocità a cui circola un automobilista quando passa in quel punto esatto. Se fino a un chilometro prima correva come un pazzo e un chilometro dopo torna a farlo, l’autovelox non sarà in grado di capirlo e, quindi, non ci sarà la multa.

Il tutor, invece, è un sistema diverso. Prima di tutto, non è piazzato solo in un punto della strada ma almeno in due, in modo da rilevare altrettanti passaggi dell’automobilista e calcolare la velocità media a cui è stato percorso il tratto compreso tra le due telecamere, cioè tra le cosiddette «porta di ingresso» e «porta di uscita» (ti sarà utile approfondire l’argomento leggendo “7 cose sul tutor che non tutti sanno“).

Autovelox e tutor: come vanno segnalati?

Dice il Giudice di pace di Latina nella sua recente sentenza [1] (che trovi in fondo a questo articolo): «L’impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto delle esigenze di informazioni dell’utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all’attività di prevenzione». Un modo elegante per dire che per poter fare le multe con autovelox e tutor occorre segnalare correttamente agli automobilisti la presenza dei dispositivi. In caso contrario, la multa è nulla e non la si paga.

Nel caso in specie che ha impegnato il giudice laziale, un cittadino contestava il fatto di aver ricevuto una sanzione per un eccesso di velocità rilevato da un tutor in un paesino di provincia ma che il dispositivo non era preceduto dall’adeguata segnaletica. Ma qual è questa «adeguata segnaletica»?

Nel caso dell’autovelox, il cartello deve avvisare del «controllo elettronico della velocità», mentre per il tutor occorre un cartello con su scritto «controllo elettronico della velocità media» oppure «controllo elettronico della velocità mediante tutor». Sono due cose diverse.

Da tutto ciò si deduce che il cartello di uno per avvisare della presenza dell’altro può trarre in inganno l’automobilista e, quindi, la sanzione è illegittima.

Chi macina chilometri sa che ogni tanto si trova il cartello «controllo elettronico della velocità» per segnalare la presenza di qualsiasi tipo di rilevatore. Ed è questo che rende nulla la multa se il segnale e l’apparecchio non coincidono. In passato, infatti, un altro Giudice di pace (questa volta di Como) aveva dichiarato nulle tutte le multe fatte con il tutor segnalato con quel tipo di cartello [2].

Il fatto è che creando questa confusione viene meno il principio di trasparenza più volte voluto dal ministero dell’Interno, vale a dire quello secondo cui «l’impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto delle esigenze di informazioni dell’utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all’attività di prevenzione» [3].

In conclusione: se entri in un tratto monitorato da un tutor non preceduto dal cartello «controllo elettronico della velocità media», con l’eventuale aggiunta «mediante tutor», sai che quando ti arriverà la multa a casa avrai buoni motivi per contestarla.

note

[1] GdP Latina sent. n. 835/2021.

[2] GdP Como sent. n. 1048/2013.

[3] Min. Interno circ. n. 10307/2009.

G.d.P. Latina, sent., 5 agosto 2021, n. 835

Giudice di Pace Stasi

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito due volte il 3/03/2020 ed il 20/05/2020 ed iscritto il 25/05/2020, …omissis… e (…) Avv. D. nella qualità di difensore ed anche in proprio, chiedevano, previa sospensione, di dichiarare l’illegittimità, l’inefficacia e/o la nullità dell’ordinanza …omissis… del 08/01/2020 Area III Prefettura di Latina e per l’effetto di annullarla unitamente al verbale n. omissis del 03/7/2019, emesso dalla Polizia Locale del Comune di Sonnino con ogni atto successivo e connesso, in via subordinata la parte ricorrente chiedeva l’applicazione del minimo edittale della sanzione. La parte ricorrente deduceva la violazione dell’art.3 L. 241/1990, la carenza e/o difetto di motivazione dell’ordinanza ingiunzione, l’omessa corretta presegnalazione dell’apparecchiatura utilizzata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 142 c.6 c.d.s., l’omessa taratura revisione e l’omessa omologazione dell’apparecchiatura, illegittimità del verbale di accertamento, la differenza tra omologazione ed approvazione. Alla prima udienza fissata veniva integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di Sonnino. Si costituiva il Comune di Sonnino che chiedeva declaratoria dì inammissibilità e conseguente improcedibilità della domanda avanzata dal ricorrente per essere stata tardivamente proposta e, nel merito, il rigetto dell’opposizione avanzata e tutte le connesse domande in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto. All’udienza del 14/07/2021 comparivano entrambe le parti ed era letto il dispositivo.

Motivi della decisione

Occorre premettere che la parte ricorrente ha spedito il ricorso due volte in quanto non acquisito dall’Ufficio e ritornato al mittente per compiuta giacenza, a causa di evidente disguido, non imputabile alla parte ricorrente. Ciò posto, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto sulla base del motivo inerente alla carenza della segnaletica della rilevazione della velocità media per l’uso come tutor della medesima apparecchiatura che può essere utilizzata anche come autovelox. Detto motivo risulta assorbente di ogni ulteriore deduzione. Ai fini della procedibilità del ricorso, occorre richiamare la Sentenza n. 1786 del 28 gennaio 2010 resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte con la quale si afferma: “il principio secondo cui i vizi motivazionali dell’ordinanza-ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l’atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.” Ne deriva che se la parte ricorrente propone in sede giudiziale gli stessi motivi già proposti avverso il verbale nel ricorso amministrativo, come nel caso di specie, il ricorso giudiziale è ammissibile e procedibile. Nel caso in esame, la carenza della cartellonistica di preavviso sull’uso dell’apparecchio ed il connesso principio di trasparenza è motivo comune anche al ricorso amministrativo. Si osserva come il punto della doglianza, nodale in relazione all’accertamento, sia costituito dalla circostanza che lo stesso apparecchio possa essere adoperato sia come rilevatore della velocità puntuale, autovelox in postazione fissa, che come tutor, rilevatore della velocità media, tuttavia pur cambiando la modalità di accertamento della velocità la segnaletica inerente all’apparecchiatura resta la medesima e pertanto essa risulta ingannevole. A tale risultato si perviene per la mancanza della segnaletica di preavviso inerente al controllo elettronico della velocità- ove non viene precisata la metodica di accertamento qualora il rilevamento riguardi 1a velocità media- ma anche per la mancanza di segnaletica dei due apparecchi rilevatori della velocità, per il caso di utilizzo dell’apparecchio come tutor. In particolare, deve essere evidenziata la mancanza della segnaletica inerente alla “porta di uscita”, che risulta essere determinante agli effetti del rilevamento della velocità media. Detto singolo secondo apparecchio non viene per nulla segnalato in quanto facente parte dell’apparecchio tutor”, senonché l’apparecchiatura nel suo insieme non viene segnalata come tutor, rilevatore della velocità media. Posto che la medesima apparecchiatura, nella sua interezza, può funzionare sia come “tutor” che come “autovelox”, rilevatrice della velocità puntuale, si comprende che essa sia percepita come ingannevole dall’utente, in relazione al tipo di uso dell’apparecchio ed alla tipologia della strada, nonostante il Comune di Sonnino si sia premurato di dare la debita pubblicità on line delle modalità periodiche di uso dell’apparecchio. D’altra parte, occorre evidenziare come lo stesso parere del Ministero dei Trasporti, pure richiesto dal Comune di Sonnino, indichi che la segnaletica di preavviso circa. la metodica di accertamento della velocità sia una scelta operativa degli organi della Polizia Stradale che gestiscono i dispositivi di rilevamento e concludere che lo stato dei luoghi e la segnaletica ivi insistente, se non ingannevole, sia di scarsa chiarezza e non esauriente ai fini della sicurezza e del compito di prevenzione dei pericoli della circolazione, ai quali gli accertamenti della velocità sono diretti. Occorre considerare che. nel caso in esame, l’utente della strada è posto in grado di sapere se l’accertamento ha avuto ad oggetto la velocità puntuale ovvero – come nel caso di specie- la velocità media, soltanto dal verbale di accertamento della violazione con notifica differita. Invece non è indifferente per il conducente conoscere le modalità in cui viene misurata la velocità. considerato che la violazione di superamento del limite di velocità può essere concretata anche per una variazione minima, rispetto alla tolleranza calcolata. Un precedente nel senso sopra indicato è stato a suo tempo pronunciato dal Giudice di Pace di Como con sentenza n. 1048/13 per cui sono nulle tutte le multe dei tutor segnalati solo con il cartello “controllo elettronico della velocità”. Secondo tale pronuncia, la segnaletica verticale di preavviso deve indicare espressamente che il rilevamento della velocità viene effettuato attraverso due telecamere poste all’inizio ed alla fine di un tracciato e non già in un preciso punto, come nel caso dell’autovelox. Ne deriva che la segnaletica adottata, pur essendo del tutto conforme a legge per l’uso dell’apparecchio come autovelox, non è idonea a segnalare il medesimo apparecchio in funzionalità tutor. L’insieme di siffatte circostanze comporta la illegittimità dell’accertamento per non corrispondere al generale principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione ed in particolare all’obbligo di trasparenza sancito, in primo luogo, dalla Circolare Maroni (Circolare Ministero dell’Interno n. 10307 del 14 agosto 2009) e successivamente dalla Circolare Minniti, relativa alla trasparenza per le multe stradali, laddove si è chiarito che l’ impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto ‘”delle esigenze di informazione dell’utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all’attività di prevenzione”. Lo scopo della certezza dei rapporti giuridici ha ispirato anche la sentenza della Corte Cost. 113/2015, con la quale si è dichiarata: “l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”. Tali verifiche, dirette ad impedire che vengano usate apparecchiature verificate “lustri” prima, e la ratio sottesa alla decisione, presuppongono che sia evidente e preavvisato il funzionamento dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità e delle modalità dell’accertamento, tanto esige la necessaria certezza dei rapporti giuridici e di trasparenza dell’azione amministrativa. Occorre concludere che il Comune di Sonnino non ha adottato un comportamento trasparente nel rilevamento della velocità ed accertamento della violazione. Tale considerazione è assorbente di ogni altro motivo, pertanto occorre accogliere il ricorso ed annullare l’ingiunzione contenuta nell’ordinanza e nel verbale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in considerazione della materia trattata, in favore della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Latina, definitivamente pronunciando, nella causa R.G.N. 1703/2020 nei confronti della Prefettura di Latina e del Comune di Sonnino, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 1) Accoglie il ricorso ed annulla l’ordinanza opposta ed il sotteso verbale, in quanto illegittimo per mancanza di trasparenza nelle modalità dell’accertamento. 2) Condanna la Prefettura di Latina ed il Comune di Sonnino alle spese di giudizio che liquida in favore della parte ricorrente in €. 70,00 di cui €. 43,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.

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1 Commento

  1. Lungo le strade sono presenti spesso dei cartelli fissi che segnalano “controllo elettronico della velocità”. Talvolta ne è presente uno ogni 2-3 km.
    Quindi mi domando: i controlli possono essere effettuati lungo tutta questa strada? Oppure dopo un cartello fisso bisogna stare attenti solo per poche centinaia di metri successivi?
    Grazie.

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