Donazione indiretta

Donazione indiretta … meno forma più sostanza!


Con la donazione indiretta spesso si può ottenere lo stesso obiettivo di liberalità della donazione (classica) ma con meno formalità. Inoltre vi sono degli aspetti fiscali di favore. Andiamo a scoprirla…

Donazione formale e donazione indiretta.

La donazione è un contratto “con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo in favore di questa di un diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione” (art. 769 c.c.). Il codice civile colloca la donazione fra gli atti a “forma solenne”, richiedendo, a pena di nullità, che la stessa sia redatta per atto pubblico notarile in presenza di due testimoni, al fine di porre l’attenzione del donante sulla disposizione che sta compiendo.

La donazione indiretta “è caratterizzata dal perseguito fine di liberalità, e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento, e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l’effetto, eccedente rispetto al mezzo, di un’attribuzione patrimoniale gratuita” (cfr. Cass. civ. ordinanza del 18/09/2019 n. 23260). 

In sostanza, nella donazione indiretta l’arricchimento del patrimonio altrui da parte del donante avviene in maniera mediata e con spirito di liberalità, senza che il donante abbia ottenuto nulla in cambio.

Alla donazione indiretta, dunque, non si applicano le regole “formali” della donazione formale, ma le regole “sostanziali” dettate per la donazione vera e propria. Si applicheranno, ad esempio, le norme in tema di lesione della quota di legittima in materia di successioni, o le norme in tema di regime patrimoniale del beneficiario: ad esempio la Cassazione  ha stabilito che l’immobile oggetto di donazione, anche se indiretta, non rientra nella comunione legale, e rimane di proprietà personale ed esclusiva dell’acquirente (sentenza n. 15778/2000)  e così via.

Qualche esempio di donazione indiretta tratto dalla giurisprudenza.
  • Il classico caso dell’acquisto di un immobile da parte dei genitori (che pagano integralmente il prezzo con mezzi propri) e con devoluzione della nuda proprietà al figlio e riserva di usufrutto a favore dei medesimi genitori; 
  • la rinuncia all’usufrutto eseguita con spirito di liberalità a favore del nudo proprietario, che comporta un’estinzione anticipata del diritto e produce un vantaggio patrimoniale in capo a quest’ultimo;
  • un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato allo scopo di arricchire il promissario acquirente, con prezzo pari al valore catastale dell’immobile: l’oggetto della donazione è rappresentato esclusivamente dalla differenza fra il valore di mercato del bene ed il prezzo effettivamente versato (cfr. Cass. civ. n. 11499/1992; n. 133347/2006);
  • un contratto preliminare di compravendita in cui il promissario acquirente sostituisce a sé un altro soggetto (figlio) nella stipula del contratto definitivo avente ad oggetto un bene immobile, fornendogli anche la liquidità per l’acquisto;
  • la rinuncia alla quota di comproprietà fatta allo scopo di avvantaggiare gli altri comproprietari (Cass. civ. Sent. n. 3819/2015);
  • il caso del padre fideiussore, escusso per un debito del figlio, che poi rinuncia all’azione di rivalsa verso il figlio;
  • nel caso di costruzione, con denaro del genitore, su terreno intestato a figli (a seguito di precedente donazione indiretta): in questo caso la donazione si ravvisa nella stessa costruzione realizzata (Cass. civ. Sent n. 11035/2014).

Di recente, inoltre, la Corte di Cassazione, ha riconosciuto la possibilità che la donazione indiretta realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente debba tradursi nella corresponsione dell’intero prezzo, ma anche di una parte del prezzo, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme. L’oggetto della liberalità sarà in questo caso rappresentato dalla percentuale di proprietà del bene acquistato con la corrispondente parte di prezzo pagata con i mezzi forniti dal donante (Cass. civ. Sent. n. 10759/2019).

Differenze con la donazione ad esecuzione indiretta e con la donazione simulata

Diverso dalla donazione indiretta è il caso della c.d. donazioni ad esecuzione indiretta.

Ne è tipico il caso del trasferimento, per mezzo di un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario. 

La donazione in questo caso non è indiretta, in quanto il patrimonio della banca rappresenta solo una “zona di transito” tra l’ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e il beneficiario non acquista alcun diritto verso l’istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest’ultimo e l’ordinante. 

Si tratta, al contrario, di una donazione diretta ad esecuzione indiretta, in quanto tale soggetta alla forma dell’atto pubblico (salvo che si tratti di modico valore), poiché realizzata mediante l’intermediazione  dell’ente creditizio (Cass. civ. S.U. Sent., 27/07/2017, n. 18725).

La donazione indiretta, inoltre, differisce dalla donazione simulata, in quanto nella prima si ha un contratto oneroso con una finalità ulteriore e diversa consistente nell’arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore, mentre, nella seconda, il contratto apparente non corrisponde affatto alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito (Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/07/2019, n. 19400).

La tassazione.

Con l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, e quindi con il ritorno in vigore dell’imposta di donazione, precedentemente soppressa, è riemersa la problematica della tassazione delle donazioni indirette. Nella presente analisi ci limitiamo ad affrontare l’aspetto inerente gli acquisti immobiliari.

Oggi la legge prevede che le donazioni indirette siano tassate allo stesso modo delle donazioni (classiche), con un’eccezione importante: è tornata infatti applicabile anche la norma che prevede l’esenzione dall’imposta di donazione per le liberalità collegate al trasferimento di immobili o aziende (o costituzione di diritti reali sugli stessi beni), quando allatto si applica l’imposta di registro proporzionale oppure l’Iva.

In base al nuovo principio di alternatività tra la tassazione di registro o di Iva e la tassazione della donazione indiretta (articolo 1, comma 4-bis, del d.lgs. 346/1990), pertanto, la donazione indiretta che risulti nell’ambito di un trasferimento immobiliare o aziendale (ossia un atto per il quale si scontino imposta di registro proporzionale o imposta sul valore aggiunto) non subisce ulteriore imposizione fiscale.

In altre parole, per tutti gli acquisti immobiliari finanziati da terzi è possibile dichiarare in atto che il pagamento è avvenuto a cura del donante, ossia che la provvista per il pagamento del prezzo deriva, non da proventi proprio dell’acquirente, bensì da terzi (ad esempio, i genitori), affinché non sia applicata ulteriore tassazione rispetto a quella del trasferimento a titolo oneroso.

Pertanto, nei casi in cui la donazione risulti da un atto cui è stata applicata l’imposta proporzionale di registro o l’Iva, per evitare ulteriori imposizioni fiscali da parte dell’Erario. Basterà una dichiarazione resa dall’acquirente stesso (supportata da adeguata prova) di aver ricevuto le somme di denaro “per donazione” da parte di altri, senza neppure la necessità dell’intervento nell’atto di acquisto da parte dello stesso donante.

In conclusione, si può dire che questa esenzione fiscale è importante per molteplici finalità:

– perché consente di far risultare espressamente negli atti pubblici la provenienza dai genitori (o da altri soggetti) del denaro impiegato per l’acquisto di beni da parte dei figli, senza dover sopportare costi aggiuntivi, 

– sotto il profilo successorio, nel caso in cui l’acquirente non sia figlio unico, perché sarà chiaro che lo stesso dovrà imputare il bene acquistato alla propria quota ereditaria, 

– sotto il profilo delle imposte dirette, per giustificare l’investimento effettuato dal figlio che, spesso, non dispone di redditi propri adeguati all’investimento stesso.

 

 

 

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Noemi Lepore


Avvocato Consulente Notarile, autore di articoli ed immagini su blog su novità di diritto civile, immobiliare, societario. Responsabile ottimizzazione SEO.