Congedo paternità, 10 giorni retribuiti al 100%: da 2 mesi dalla data del parto e fino a 5 mesi dalla nascita
Con messaggio del 4 agosto l’INPS ha fornito indicazioni sulle novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2022. Tra le novità il congedo per i papà lavoratori dipendenti, compresi docenti e ATA.
Per i papà lavoratori dipendenti viene previsto che possono astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi
(non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita.
Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione del congedo di paternità alternativo.
Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di 5 giorni, possibilmente in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% dello stipendio.
Pertanto, il nuovo congedo di paternità obbligatorio:
- può essere fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio (non più solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita);
- è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.