Religione cattolica infanzia e primaria, requisiti insegnanti per dare disponibilità all’insegnamento

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L’USR per il Piemonte con nota del 4 gennaio ricorda le disposizioni in merito alla disponibilità all’insegnamento degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria. Chi può dichiararsi disponibile?

L’USR ricorda la Nota ministeriale n. 2989 del 6.11.2012: [gli insegnanti di classe o di sezione che già insegnavano Religione Cattolica] “potranno continuare a farlo se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012. Se invece il loro servizio nell’insegnamento della religione cattolica risale a un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti, pur nel permanere dell’idoneità rilasciata a tempo indeterminato dall’ordinario diocesano. Per tornare ad essere affidatari dell’insegnamento della religione cattolica essi dovranno perciò procurarsi i nuovi titoli di qualificazione, consistenti nel loro caso in uno specifico master di secondo livello approvato dalla Conferenza episcopale italiana, come previsto dall’ultimo capoverso del punto 4.2.2 del DPR 175/12, ferma restando la possibilità di qualificarsi mediante il conseguimento di uno degli altri titoli di studio ecclesiastici previsti dal medesimo D.P.R. 175/12.

Si ricorda in proposito che nel caso contemplato dal punto 2.6 del DPR 751/85 la condizione per essere affidatari dell’insegnamento della religione cattolica, oltre al possesso della qualificazione professionale richiesta e dell’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano, è quella di essere
insegnanti della sezione o della classe, rispettivamente nella scuola dell’infanzia o nella scuola primaria, cioè di essere titolari di altre attività educative o di insegnamento nella medesima sezione o classe. Ciò esclude che tale docente possa impartire il solo insegnamento della religione
cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità, dal momento che si verrebbe a trovare nella condizione di insegnante specialista, per la quale non possiede la diversa e specifica qualificazione professionale.

Si coglie infine l’occasione per ribadire e precisare quanto già affermato a suo tempo con CM 374/98 circa la dichiarazione di disponibilità all’insegnamento della religione cattolica, che va resa dagli interessati entro la scadenza prevista annualmente per la definizione degli organici e acquisisce validità a partire dall’anno scolastico successivo. Entro la stessa data deve essere formulata l’eventuale revoca di tale disponibilità, che ugualmente produrrà i suoi effetti a partire dal successivo anno scolastico”.

Gli insegnanti interessati devono inviare la dichiarazione di disponibilità all’insegnamento della Religione Cattolica (o revoca della stessa) al Dirigente Scolastico.

L’USR precisa infine che  la dichiarazione di nuova disponibilità venga prodotta dai docenti che inizieranno la prima e la quarta classe.

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