Opposizione all’esecuzione: procedimento e termini

Opposizione all'esecuzione

Articolo a cura di Giuseppe Valvo, consulente del debito Rexpira

L’opposizione all’esecuzione, regolata dagli art. 615 e 616 del codice di procedura civile, sancisce il diritto di opposizione al potere di procedimento esecutivo del creditore. Ma come è possibile proporre l’opposizione all’esecuzione? Chi sono i soggetti legittimati a proporla?  Quali sono i termini di presentazione e davanti a quale giudice può essere presentato questo strumento di opposizione al diritto di esecuzione procedurale dl creditore?

Caratteristiche opposizione all’esecuzione

L’opposizione all’esecuzione è una procedura attraverso la quale è possibile contestare il diritto del creditore di procedere con l’esecuzione forzata riconosciuta dal titolo notificato. Tale strumento può essere proposto per opposizione a precetto, nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata, o con ricorso al giudice dell’esecuzione nel caso in cui il procedimento sia partito. In assoluto, l’opposizione all’esecuzione non potrà essere ammessa successivamente la vendita o l’assegnazione del bene pignorato.

ATTENZIONE! L’Opposizione all’esecuzione non deve confondersi con l’Opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall’art. 617 C.P.C. poiché, il primo strumento contesta l’esistenza del diritto di esecuzione, mentre il secondo contesta la regolarità formale del titolo e dei singoli atti e va proposto entro 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto.

Chi può proporre l’opposizione all’esecuzione?

I soggetti legittimati a proporre un’opposizione all’esecuzione e per tanto definiti attori dell’azione, sono i debitori che subiscono tale esecuzione: il debitore, il terzo proprietario del bene pignorato o un soggetto comunque espropriato. I legittimati passivi dell’opposizione, pertanto convenuti, sono il creditore che procede all’esecuzione forzata e i soggetti intervenuti con titolo esecutivo.

In quali casi può essere proposta l’opposizione all’esecuzione?

Stabilito che l’opposizione all’esecuzione ha sempre come fine la contestazione del diritto di procedere all’esecuzione del creditore, le condizioni valide per proporre tale procedura sono:

  • sentenza impugnata e riformata con revoca della provvisoria esecutività (il titolo perde validità);
  • sentenza priva di autorità di giudicato;
  • decreto ingiuntivo sprovvisto di formula esecutiva o di provvisoria esecutività;
  • cartella esattoriale iscritta a ruolo ma priva di notifica;
  • prescrizione del diritto sotteso giunta successivamente la formazione del titolo esecutivo;
  • promozione del titolo esecutivo (valido) ad opera di un soggetto differente dal creditore o contro un soggetto sbagliato;
  • esercizio dell’azione esecutiva per un diritto differente da quello contenuto nel titolo;
  • precetto richiedente al debitore importi superiori a quelli riconosciuti dal titolo.

Accertata l’esistenza di una tra le sopraelencate condizioni, si può procedere con la proposta di opposizione all’esecuzione mediante due procedimenti differenti:

Opposizione preventiva proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, a partire dalla data di notificazione del precetto e fino al primo atto dell’esecuzione;

Opposizione successiva proposta dopo l’approvazione del processo esecutivo, con struttura bifasica perché finalizzata non solo a contestare il diritto a procedere all’esecuzione del creditore ma anche la pignorabilità del bene.

Provvedimenti del giudice dell’esecuzione

In caso di opposizione, se per il nuovo giudizio di cognizione è competente l’ufficio giudiziario del giudice dell’esecuzione, quest’ultimo fissa il temine di istaurazione, previa iscrizione a ruolo di competenza della parte interessata. Nel caso in cui l’ufficio giudiziario competente sia differente da quello a cui appartiene il giudice dell’esecuzione, questi rimette la causa al nuovo ufficio fissando un termine per la riassunzione.

Il giudice, a conclusione di una procedura di opposizione (sia essa preventiva o successiva), emetterà una sentenza che sarà comunque appellabile e soggetta a impugnazione come stabilito dall’arti. 616 del codice di procedura civile secondo la riforma della legge 18 giugno 2009 n.69.

L’opposizione all’esecuzione rappresenta un argomento molto complesso e delicato, per cui risulta sempre necessario il supporto professionale di un legale esperto in materia di procedura civile. Se desideri conoscere maggiori dettagli, rivolgiti a Rexpira. I nostri avvocati qualificati analizzeranno nel dettaglio la tua situazione debitoria e ti consiglieranno la strada migliore per risolvere definitivamente e alle condizioni più vantaggiose i tuoi problemi di debito.

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