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La sostituzione fedecommissaria: artt. 692 – 699.

La sostituzione fedecommissaria
La sostituzione fedecommissaria.

La sostituzione fedecommissaria è un istituto giuridico disciplinato dagli artt. 692 – 699 del codice civile. Esso disciplina il caso in cui il l’eredità venga devoluta ad un soggetto (istituito), con l’obbligo per esso di conservare i beni e trasmetterli, alla propria morte, ad un altro soggetto (sostituito), sempre, individuato dal testatore.

L’istituito non può opporsi e non deve a sua volta scriverlo nel suo testamento.

Il sostituito succede direttamente al de cuius originario e non all’istituito.

Il generale divieto di sostituzione fedecommissaria trae fondamento dal fatto che, una volta accettata un’eredità, i beni divengono di proprietà dell’erede.
L’eccezione di cui all’art. 692 realizza, infatti, una finalità assistenziale, consentendo all’interdetto di essere chiamato alla successione e di ricevere le cure necessarie dal sostituto.

Indice

Il fedecommesso assistenziale per l’interdetto, art. 692.

L’art. 692 dispone che: ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni, anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell‘interdetto medesimo (cd fedecommesso assistenziale).

La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall’articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell’interdetto.

La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l’interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell’interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla.

Poteri dell’istituito nella sostituzione fedecommissaria.

Ex art. 693, i diritti e gli obblighi dell’istituito sono:

  • godimento e libera amministrazione dei beni oggetti della sostituzione,
  • compiere innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.
  • stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi.

All’istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l’usufruttuario.

Alienazione dei beni.

L’autorità giudiziaria può consentire l’alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione di ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie (art. 694).

Diritti dei creditori personali dell’istituito, art. 695.

I creditori personali dell’istituito possono agire soltanto sui frutti (in quanto essi spettano all’istituito) dei beni che formano oggetto della sostituzione.

Devoluzione al sostituito, art. 696.

L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito.

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell’incapace.

Pertanto prima della morte dell’istituito il sostituto è solamente titolare di un’aspettativa di diritto sull’eredità.
Solo con la morte dell’incapace, l’eredità si devolve al sostituto o, nel caso in cui non possa o non voglia accettare l’eredità, ai suoi eredi.

Sostituzione fedecommissaria nei legati, art. 697.

Le norme stabilite dall’istituto della sostituzione fedecommissaria sono applicabili anche ai legati.

É ammesso il legato a termine , ad esempio legare un immobile all’istituito fino a una certa data.

Sostituzione volgare.

La sostituzione volgare è implicita. In caso di premorienza dell’istituito al de cuius, l’eredità si devolve direttamente al sostituito, anche se il fedecommesso sarebbe nullo, e ciò per il principio di conservazione ex art. 1367 e 1424 del c.c.

La condizione si sine liberis decesserit.

Questa è una condizione risolutiva, in cui il testatore pone un’alternativa: o l’istituito avrà figli, che saranno tutelati in sede di quota di riserva e quindi riceveranno parte del patrimonio, o l’istituzione si intende risolta con effetto retroattivo. Quindi al posto dell’istituito subentra un sostituto indicato dal testatore con una sostituzione ordinaria.

In caso in cui l’avveramento della condizione coincida con la morte dell’istituito, sarà valutato dal giudice se vi sia affinità con il fedecommesso, esso infatti sarà nulla se il de cuius conosceva dell’impotenza o la sua età era troppo tarda per avere figli.

Usufrutto successivo, art. 698.

La disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente l’usufrutto, una rendita o un’annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.

Erogazione somme periodiche, art. 699.

È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l’erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di:

  • somme determinate per premi di nuzialità o di natalità,
  • sussidi per l’avviamento a una professione o a un’arte,
  • opere di assistenza,
  • o per altri fini di pubblica utilità,

a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita.

L’elencazione non è tassativa.

Essi sono oneri di carattere obbligatorio che possono gravare sul primo e sui successivi chiamati, tuttavia, in quest’ultimo caso, il de cuius, avrebbe potuto creare una fondazione familiare.