Il contratto di anticipazione bancaria: cos'è

Il contratto di anticipazione bancaria: cos'è, come funziona e caratteristiche. Il contratto di riporto e le differenze con l'anticipazione

Il contratto di anticipazione bancaria: cos'è
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Contratto di anticipazione bancaria: cos'è

Contratto di anticipazione bancaria
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Il contratto di anticipazione bancaria è un contratto regolato dal codice civile che deriva dall'unione di due diversi contratti: il contratto di prestito e il contratto di pegno su titoli o su merci.

In esso la banca si impegna a mettere a disposizione dell'affidato la somma richiesta dietro la garanzia costituita dal pegno di beni o di titoli.

Sui beni o i titoli messi in pegno, la banca ha i seguenti diritti:

  • di ritenzione, cioè la banca acquisisce il possesso dei beni o dei titoli messi in pegno fino alla scadenza del finanziamento con il relativo rimborso, quindi la banca è autorizzata a trattenere i beni o i titoli messi in pegno fino all'adempimento da parte dell'affidato;
  • il diritto di far vendere i beni al pubblico incanto in caso di inadempimento, cioè di far mettere i beni o i titoli all'asta e prendersi il ricavato fino alla totale copertura del debito assunto dal soggetto insolvente;
  • il diritto di privilegio, cioè la banca è il primo creditore, il che significa che con il ricavato della vendita dei beni dell'inadempiente bisogna prima di tutto che sia soddisfatto il credito della banca, poi con quello che resta verranno soddisfatti i crediti di tutti gli altri soggetti.

Anticipazione bancaria: caratteristiche

Caratteristica fondamentale di questa apertura di credito è che l'ammontare del finanziamento concesso è soggetto a variazioni in caso di svalutazione dei beni dei titoli dati in pegno dall'affidato.

In particolare, se i beni o i titoli in pegno subiscono una svalutazione superiore a 1/10 del loro valore iniziale, la banca può chiedere che vengano messi in pegno altri beni oppure che venga rimborsata una parte del finanziamento inizialmente concesso.

Come detto, si tratta di un contratto tipico (cioè regolato nel codice civile, artt. 1846 e sgg.) denominato e il documento che attesta la sua stipulazione è chiamato polizza di anticipazione.

L'anticipazione può essere classificata in base all'oggetto del pegno in anticipazione su titoli e anticipazione su merci.

Le anticipazioni su titoli, oggi meno diffuse che in passato a causa del maggior utilizzo delle aperture di credito in conto corrente garantite, sono appunto le anticipazioni concesse dietro messa in pegno di titoli da parte del cliente.

Sono preferibili alle anticipazioni su merci perché richiedono minori spese in quanto il valore dei titoli è determinato sulla base della quotazione della Borsa valori e quindi non è necessaria la stima del perito e di conseguenza il finanziamento risulta meno oneroso per il richiedente.

Per quanto riguarda i diritti accessori sui titoli messi in pegno, va ricordato che mentre i titoli sono in pegno, le cedole e i dividendi ad essi collegati vengono comunque percepiti dal cliente proprietario e non dalla banca, mentre invece il diritto di voto nelle assemblee, salvo patto contrario, spetta alla banca.

Le anticipazioni su merci possono essere fatte solo se le merci messe in pegno non sono deteriorabili, hanno un ampio mercato e sono quotate ufficialmente.

Le merci oggetto dell'anticipazione possono essere depositate direttamente presso la banca che ha concesso l'anticipazione oppure essere depositate presso i magazzini generali i quali rilasciano due documenti: la fede di deposito, che resta in mano al proprietario delle merci, e la nota di pegno, documento esecutivo che viene dato dal proprietario delle merci alla banca come garanzia e che attribuisce alla banca il possesso dei beni e quindi tutti i diritti che abbiamo visto all'inizio.

Nel caso in cui il proprietario delle merci depositi le merci presso i MM.GG. e quindi dia la nota di pegno alla banca, si parla di sconto di nota di pegno.

Questo tipo di anticipazione è più onerosa per il cliente perché deve sostenere anche le spese per la perizia che mira a determinare il valore delle merci messe in pegno.

Anticipazione su pegno a scadenza fissa e in conto corrente

In base alle modalità di utilizzo del finanziamento, possiamo distinguere tra anticipazioni a scadenza fissa e anticipazioni in conto corrente.

In caso di anticipazione a scadenza fissa, la banca mette a disposizione del cliente a pronti un importo uguale al valore delle merci o dei titoli messi in pegno diminuito però dello scarto di garanzia (che mira a tutelare la banca dalla possibile svalutazione dei beni messi in pegno), degli interessi e del bollo da apporre sulla nota di pegno (in caso di anticipazione su merci).

Alla scadenza dell'anticipazione, il cliente dovrà rimborsare alla banca un importo pari al valore dei beni messi in pegno sottratto lo scarto di garanzia. Il costo per il cliente è quindi costituito dagli interessi, dal bollo e dalle eventuali spese di perizia.

In caso di anticipazione in conto corrente invece al cliente viene concessa la possibilità di andare scoperto sul conto corrente per un importo corrispondente al valore delle merci o dei titoli messi in pegno sottratto come sempre lo scarto di garanzia.

Gli interessi passivi sullo scoperto saranno ovviamente inferiori rispetto a quelli di uno scoperto privo di garanzie.

Contratto di riporto

Il riporto è il contratto con cui un soggetto (detto riportato) si impegna a vendere a pronti a un altro soggetto (detto riportatore) una certa quantità di titoli con l'obbligo da parte del riportatore di rivendere i titoli al riportato a una scadenza prestabilita.

E' regolato nel codice civile agli art. 1548 e sgg. Quindi abbiamo due soggetti:

  • il riportato, che cede a pronti i titoli ed ottiene la temporanea disponibilità di una somma di denaro;
  • il riportatore, che acquista a pronti i titoli in cambio ovviamente di denaro e che poi rivende gli stessi titoli al riportato alla scadenza dell'operazione.

Nel caso del riporto finanziario (esiste anche un riporto di Borsa che serve per scopi speculativi sui titoli e che non ha niente a che vedere con le aperture di credito) il riportato è il cliente che necessita del finanziamento e il riportatore è l'istituto di credito che concede il finanziamento.

Ovviamente il prezzo a termine è più alto del prezzo a pronti, cioè il prezzo che il cliente deve corrispondere alla banca alla scadenza dell'operazione per riprendere la proprietà dei titoli è superiore rispetto al prezzo che la banca ha corrisposto al cliente al momento della concessione del finanziamento e la differenza tra i due prezzi costituisce il costo del finanziamento per il cliente.

Anche in questo caso viene applicato lo scarto di garanzia, il che significa che dal valore di mercato dei titoli viene sottratta una percentuale variabile in funzione del tipo di titolo oggetto del riporto e quello che si ottiene è il prezzo a termine, cioè il prezzo che il cliente dovrà corrispondere alla banca alla scadenza dell'operazione per riprendere la proprietà dei titoli venduti a pronti.

Se poi dal prezzo a termine togliamo gli interessi che la banca chiede al cliente per la concessione del finanziamento, troviamo il prezzo a pronti, cioè il prezzo che la banca corrisponde a pronti al cliente in cambio dei titoli.

Anche in questo caso inoltre restano al cliente i diritti accessori sui titoli, ad eccezione del diritto di voto in assemblea che passa alla banca per tutta la durata del finanziamento.

Confronto tra anticipazioni e riporti

Le principali differenze tra anticipazioni e riporti sono:

  • il riporto è giuridicamente un contratto unico e indivisibile, anche se dà luogo a due operazioni tra loro collegate, eseguite in tempi diversi mentre invece l'anticipazione è giuridicamente l'abbinamento di un contratto di prestito e di un contratto di pegno;
  • il riporto è un contratto traslativo della proprietà, per cui la banca può disporre dei titoli ricevuti a riporto mentre invece nell'anticipazione la banca non acquisisce la proprietà dei titoli per cui, salvo patto contrario, deve restituire gli stessi titoli sottoposti a pegno, senza poterli utilizzare;
  • il riporto è documentato da una nota contabile mentre l'anticipazione risulta dalla polizza di anticipazione;
  • nel riporto le variazioni di valore dei titoli non influiscono sull'operazione mentre nell'anticipazione in caso di diminuzione del valore dei titoli di almeno il 10%, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la decurtazione del finanziamento;
  • nel riporto non è prevista l'estinzione anticipata dell'operazione mentre nell'anticipazione il sovvenzionato può in ogni momento estinguere l'operazione;
  • nel riporto la banca eroga il prezzo a pronti in un'unica soluzione mentre nell'anticipazione la somma può essere erogata in un'unica soluzione oppure messa a garanzia dello scoperto di conto corrente;
  • nel riporto, in caso di insolvenza del cliente riportato, la banca può trattenere i titoli presi a riporto mentre nell'anticipazione in caso di insolvenza del cliente la banca deve far vendere i titoli, rivalendosi sulla somma ricavata.

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