Remissione in bonis entro il 30.11.2023, senza accordo entro il 31.03.2023, solo per le cessioni a banche e assicurazioni

ArticoloIl Sole 24 OreRemissione in bonis entro il 30.11.2023, senza accordo entro il 31.03.2023, solo per le cessioni a banche e assicurazioni

I cessionari dovranno prestare attenzione alle compensazioni di debiti «non effettivamente dovuti», al fine di modificare il codice tributo del credito edile, per utilizzarlo «nella sostanza» anche nel 2024

Ultimi giorni per effettuare, entro il 30 novembre 2023, le comunicazioni di cessione del credito a terzi o di «sconto in fattura», con la «remissione in bonis», dei bonus edili generati da spese sostenute nel 2022 (anche per i bonus non super), per le quali la scadenza ordinaria dell’invio era il 31 marzo 2023. In questo caso, i cessionari o i fornitori potranno compensare la prima rata del credito acquisito solo dal 10 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023, prestando attenzione a non compensare in questo periodo debiti «non effettivamente dovuti», al solo fine di massimizzare l’utilizzo del credito edile, per crearne uno di nuovo, da utilizzare in compensazione nell’anno successivo, con un codice tributo diverso (cioè, quello relativo al debito pagato in eccesso) o a rimborso. Dovrebbe essere applicabile anche ai bonus edili, infatti, la risposta del 13 novembre 2023, n. 460, relativa al credito d’imposta per il settore turistico/ricettivo dell’articolo 1, del decreto legge n. 152 del 2021. Quindi, in caso di crediti fiscali compensabili in scadenza, non è possibile compensarli “con il versamento” di debiti tributari «non effettivamente dovuti» nel corso del 2023 (ad esempio, con il debito Iva di novembre 2023, in scadenza il 18 dicembre 2023, o con il debito per l’acconto Iva del 2023, in scadenza il 27 dicembre 2023), al fine di «chiedere successivamente il rimborso» degli stessi. In pratica, secondo le Entrate non è possibile “compensare tramite modello F24 il credito” agevolato in scadenza con un «debito Iva artatamente indicato nel modello di pagamento» F24, “in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato” correttamente (per le liquidazioni Iva, ai sensi dell’articolo 1 del dpr 23 marzo 1998, n. 100), al “solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito Iva da chiedere a rimborso, eludendo, con l’«invenzione» di un debito Iva non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’imposta di cui si discute, mutandone «arbitrariamente» la natura da agevolazione ad eccedenza Iva”.

Ci si chiede, però, se sia possibile posticipare la registrazione delle fatture passive del mese di novembre 2023 a dicembre 2023 (sempre possibile ai fini Iva), al fine di aumentare il dedito Iva della liquidazione mensile di novembre 2023, in scadenza il 18 dicembre 2023 o se sia possibile anticipare il pagamento dell’F24 del 16 gennaio 2024 relativo alle ritenute e ai contributi dei dipendenti relativi ai mesi di novembre e dicembre 2023. In questi casi, non sembra ci si trovi di fronte a debiti «non effettivamente dovuti».

Accordo già sottoscritto

Secondo la circolare n. 33/E/2022, per avvalersi della «remissione in bonis», il contribuente deve aver tenuto un «comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione». Quindi, per lo «sconto in fattura», quest’ultimo deve essere già stato indicato nella fattura del fornitore emessa nel 2022, mentre per la cessione del credito ad un terzo l’accordo con quest’ultimo deve essere non successivo al 31 marzo 2023 (senza dover per forza dimostrare questa circostanza con data certa).

La «remissione in bonis», infatti, è possibile solo se la mancata comunicazione deriva da una dimenticanza e non da una scelta. In pratica, non sarebbe possibile il ripensamento. Ad esempio, è negata per l’applicazione della cedolare secca, se è già stata versata l’imposta di registro (circolare 20 dicembre 2012, n. 47/E, paragrafo 3) o per gli incentivi ai lavoratori impatriati dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 (circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E); mentre è ammessa per le opzioni per il consolidato fiscale (articoli 117 del Tuir), per la trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 del Tuir) o l’opzione per il regime dei neo-domiciliati (articolo 24-bis del Tuir).

Banche e assicurazioni

Solo per le spese sostenute nel 2022 (e le rate residue 2020 e 2021) e solo per le cessioni di crediti verso le banche o le assicurazioni (non verso Poste Italiane), la relativa Comunicazione può essere inviata dopo il 31 marzo 2023, con la «remissione in bonis» entro fine novembre, anche senza un accordo già firmato entro questa data. Secondo il comunicato di settembre 2023 di Poste Italiane, queste non possono «accettare le cessioni con remissione in bonis, in quanto non» sono «un soggetto autorizzato dalla specifica normativa alla riapertura del servizio».

Dopo novembre 2023

Se non si riuscirà ad inviare la Comunicazione delle opzioni entro il 30 novembre 2023, rimarrà solo la possibilità di detrarre i bonus fiscali generati dalle spese sostenute nel 2022 in dichiarazione dei redditi, partendo dalla prima rata nel modello Redditi 2023 relativo al 2022 (con i noti problemi dell’incapienza Irpef o Ires) ovvero di cedere entro il 18 marzo 2024 le quote annuali residue (successive alla prima rata), utilizzabili in compensazione dal cessionario dal 2024 in avanti. Solo per il super bonus generato nel 2022, poi, c’è la possibilità di ripartirlo in detrazione in 10 anni dal 2023 (Redditi 2024 o 730 2024), senza indicarlo nella dichiarazione per il 2022 (Redditi 2023 o 730 2023).

Luca De Stefani

Approfondimento dello Studio De Stefani all’articolo di Luca De Stefani su Il Sole 24 Ore del 26 novembre 2023