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NON VUOI SPOSARTI ? RIVOLGITI A UN AVVOCATO PER UN CONTRATTO DI CONVIVENZA.

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  1. Cosa sono le “coppie di fatto” e i “conviventi di fatto”.
  2. Cos’è il “Contratto di convivenza”: requisiti, contenuto e diritti derivanti dal contratto.
  3. A chi rivolersi.

 

 

1. Cosa sono le “coppie di fatto” e i “conviventi di fatto”.

 

 

La concezione di famiglia fondata esclusivamente sul matrimonio risulta essere una nozione superata, infatti, sempre più coppie decidono per libera scelta di non contrarre matrimonio.

Purtuttavia, si tratta di legami affettivi stabili, ovvero c.d. “coppie di fatto” nelle quali i partner convivono in una casa familiare (acquistata con soldi in comune e/o con un mutuo cointestato) e hanno esigenze del tutto analoghe a quelle delle coppie sposate (ma non gli stessi diritti e doveri).

Con l’espressione “coppie di fatto” s’intendono le coppie che non sono legate tra loro da un vincolo di matrimonio e che non sono formalmente registrate neppure in comune come conviventi.

La “coppia di fatto” che convive ma che non vuole registrare la loro unione in Comune continua a restare una “coppia di fatto”, distinguendosi dai “conviventi di fatto”che sono quelle coppie che si registrano come conviventi mediante una dichiarazione in Comune ed a seguito della quale il Comune rilascia alla coppia i certificati anagrafici di residenza e “stato di famiglia.

 

Per queste “coppie di fatto” e/ i “conviventi di fatto” vi è poi la possibilità di stipulare un “contratto di convivenza” al fine di ampliare le tutele riconosciute per legge. Vediamo quali sono i relativi risvolti e i diritti che ne derivano.

2. Cos’è il “contratto di convivenza”: requisiti, contenuto e diritti derivanti dal contratto.

 

 Il contratto di convivenza è quel contratto attraverso il quale due conviventi non coniugati, nè uniti civilmente, possono disciplinare gli aspetti patrimoniali della loro vita di coppia, ad esempio, la divisione delle spese di locazione dell’immobile nel quale vivono, la ripartizione delle bollette delle utenze, ecc.. e si determinano al fine di prevenire future liti giudiziarie in caso di cessazione del rapporto sentimentale e della convivenza.

 

Il contratto va redatto a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Per garantirne l’opponibilità a terzi il professionista che autentica o riceve l’atto deve provvedere, entro 10 giorni, a trasmettere copia del contratto al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi del regolamento di cui al d.p.r. 223/1989.

 

I conviventi con il contratto devono indicare il luogo della residenza comune e la loro scelta tra il regime patrimoniale della comunione e/o della separazione dei beni.

 

Possono quindi disciplinare gli aspetti patrimoniali della coabitazione ovvero, le modalità di contribuzione di ciascuno al menage domestico.

 

Dalla stipulazione del contratto di convivenza derivano i seguenti diritti:

  • a permanere nell’abitazione(per massimo 5 anni) in caso di morte del convivente proprietario della casa;
  • a succedere al convivente nel contratto di locazionenei caso di morte del convivente conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione;
  • di preferenzanell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
  • a partecipare agli utili dell’impresa del conviventese presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa;
  • di visita ed assistenzanel caso di ricovero ospedaliero del convivente;
  • al risarcimento del dannoin caso di decesso del convivente per fatto illecito del terzo.

 

 

3. A chi rivolgersi

 

Se non è nelle Tue intenzioni contrarre matrimonio ma desideri regolamentare gli aspetti patrimoniali della Tua convivenza al fine di prevenire future liti in caso di cessazione della stessa e godere dei diritti che il contratto di convivenza registrato attribuisce ai conviventi devi rivolgerTi ad un Noatio o a uno Studio Legale che Ti assisterà nella redazione del patto e nelle formalità conseguenti.

 

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AUTORE - Marcello Albini