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DEPRESSIONE CONSEGUENTE A MOBBING SUL LAVORO RICONOSCIUTA MALATTIA PROFESSIONALE

Una nuova sentenza della Cassazione riconosce al dipendente il diritto al risarcimento per depressione insorta in conseguenza dello stress lavorativo determinato dal mobbing subìto.

Una recente sentenza della Cassazione (n° 20774/2018) ha introdotto una novità assoluta e singolare nell'ambito delle malattie professionali: estende la tutela risarcitoria alla depressione da mobbing, dunque indennizzabile dall'INAIL, sebbene questa non rientri tra le patologie inserite nelle tabelle dell’indennizzo prestato dall’INAIL.


Come viene dimostrato e riconosciuto il mobbing?


Per mobbing si intende un comportamento reiterato di tipo persecutorio che viene perpetrato dal datore di lavoro o dai colleghi nei confronti di un lavoratore.

La garanzia istituzionale contro le vessazioni lavorative si riscontra tanto a livello costituzionale (artt. 32,35,41 della Costituzione) quanto a livello civilistico (artt. 2043 e 2087 c.c.) e penalistico (art. 590 c.p.).

Ciò che deve rilevare affinché possa sussistere tale tipo di reato concerne la presenza evidente di comportamenti reiterati e vessatori nei confronti del lavoratore, e la sussistenza di un danno biologico (morale ed esistenziale), e di un riscontrabile danno patrimoniale.


In altri termini, il dipendente deve provare:

  • l’esistenza della malattia;

  • le caratteristiche morbigene della lavorazione;

  • il rapporto di causa-effetto tra la malattia ed il lavoro svolto: la prima cioè deve essere causa del secondo. L’esistenza del nesso di causalità può ravvisarsi anche in presenza di un elevato grado di probabilità derivante da elementi oggettivi.

Se dunque sono ormai diversi mesi che, sul lavoro, sei costretto a subire vessazioni di tutti i tipi, sia da parte dei colleghi che dei superiori, portandoti ad una deriva di natura depressiva, puoi far valere i tuoi diritti e intraprendere le azioni giudiziarie per ottenere anche un risarcimento.


Per concludere: tutte le malattie di «natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione» danno diritto al risarcimento, anche perché il lavoro riguarda sia la sfera fisica che quella psichica delle persone.


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