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Sostanze chimiche e lavorazioni vietate nel D.Lgs. 81/08

Sostanze chimiche e lavorazioni vietate nel D.Lgs. 81/08 1

L’articolo n. 222 del D.lgs. 81/08  definisce gli agenti chimici come “tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”.

Specifica, inoltre, quali sono gli agenti chimici definiti come pericolosi:

  • agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
  • agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi secondo la precedente definizione, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi quelli a cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale (Allegato XXXVIII del D.lgs 81/08).

I valori limite di esposizione professionale sono determinati e costantemente aggiornati da un comitato consultivo che stabilisce anche i valori di limite biologico degli stessi agenti chimici.

Con i Decreti MISE sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea e, sulla base di questi, vengono stabiliti i valori limite nazionali e vengono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI tenendo conto anche del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative specifiche, comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

Quali sono gli agenti chimici e le lavorazioni vietate?

Ad oggi nell’allegato XL sono stati inseriti quattro agenti chimici vietati, ma nessuna attività lavorativa che comporta la presenza di agenti chimici (definita dall’articolo n. 222 del D.lgs. 81/08 come “ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa”).

All’allegato XL fa riferimento l’articolo n. 228 del D.lgs. 81/08, nel quale si sottolinea come il divieto non possa essere applicato nel momento in cui l’agente è presente in una miscela, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato per l’allegato stesso.

Quali sono le deroghe al divieto?

In deroga al divieto, previa autorizzazione, possono essere effettuate le seguenti attività:

  • attività a fini di ricerca e sperimentazione scientifica;
  • attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
  • produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

Come si può ottenere la deroga?

Il datore di lavoro che intende effettuare una di queste attività deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalle seguenti informazioni:

  • i motivi della richiesta di deroga;
  • i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente;
  • il numero dei lavoratori addetti;
  • descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
  • misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.

Il datore di lavoro deve sempre mettere in atto tutte le misure possibili di prevenzione e protezione per evitare l’esposizione dei lavoratori e deve effettuare la valutazione dei rischi specifici.

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