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– Tradimento, se lo sapevano tutti c’è il diritto al risarcimento: quando l’infedeltà diventa disonorevole, al marito o alla moglie tradito spetta l’indennizzo del danno patrimoniale e non patrimoniale –

Il tradimento è vietato dalla legge, ma l’unica conseguenza che esso comporta è il cosiddetto addebito nella separazione. In pratica, il marito o la moglie che è stato tradito, se intende separarsi, può chiedere al giudice di dichiarare che la colpa della separazione è del coniuge infedele. Da un punto di vista pratico, però, questo – che viene tecnicamente chiamato «addebito» – non dà alcun diritto al risarcimento del danno o a ottenere, ad esempio, il rimborso dei soldi eventualmente spesi per terapie conseguenti a uno stato di depressione causato dalla triste scoperta.

Né esiste alcun diritto – come a fine articolo chiariremo – a ottenere il risarcimento da parte del terzo “estraneo”, ossia l’amante. Ma procediamo con ordine.

Nessuna sanzione se a tradire è il coniuge col reddito più alto

Le conseguenze dell’addebito sono minime se il coniuge responsabile della fine dell’unione è anche quello che economicamente sta meglio. Difatti, il traditore perderà:

  • la possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento all’ex
  • la possibilità di diventare erede dell’ex coniuge qualora questi dovesse morire nel periodo intermedio tra la separazione e il divorzio (al massimo 1 anno).

Mettiamo allora il caso che a tradire sia un uomo, che percepisce uno stipendio di 2.000 euro al mese, mentre la moglie ha solo un piccolo part time di 400 euro. Chiaramente, in caso di separazione, la donna avrà diritto al mantenimento. E tale diritto le spetta sia che ottenga l’addebito a carico del marito, sia che non lo ottenga. Dunque, tutta la causa, incentrata a dimostrare il tradimento dell’uomo, non avrà alcun effetto pratico, poiché comunque l’ex moglie avrebbe ugualmente ottenuto l’assegno mensile.

Se, invece, a tradire dovesse essere la donna – il coniuge cioè che ha il reddito più basso – il marito avrebbe ben ragione a dimostrare la sua infedeltà perché, in tal modo, sarebbe esentato dal pagarle il mantenimento.

Il tradimento è un illecito civile?

Nonostante ciò che abbiamo appena detto, mettere le corna al coniuge resta sempre un comportamento vietato dal nostro codice civile, il quale stabilisce che il matrimonio è fondato anche sulla fedeltà, così sancendo la monogamia come caposaldo del nostro Stato.

In alcuni casi, poi, il coniuge tradito può anche ottenere il risarcimento del danno, dovendo però chiederlo in una causa autonoma da quella di separazione. Ciò avviene tutte le volte in cui il tradimento sia stato disonorevole. È il caso in cui l’infedeltà venga perpetrata con modalità tali – sotto il profilo dell’evidenza sociale della condotta fedifraga e delle peculiarità modalità di rapportarsi con il coniuge tradito – da determinare il discredito sociale e la lesione del diverso bene dell’onore di quest’ultimo.

Facciamo un caso concreto per comprendere meglio di cosa stiamo parlando. Immaginiamo che un uomo si separi da sua moglie per colpa di un tradimento. La relazione extraconiugale durava da qualche tempo, tutti gli amici lo sapevano, anche perché ad essere coinvolto era un uomo della stessa comitiva, amante segreto ma solo al marito. Marito che, dunque, era l’unico ad essere all’oscuro delle corna a suo danno. Così l’uomo, dopo la separazione (che ha ottenuto con addebito, così evitando di pagarle l’assegno di mantenimento), decide di fare causa alla moglie per chiederle anche il risarcimento del danno. Il coniuge tradito, infatti, sostiene di essere rimasto tanto scioccato dalla scoperta dell’amante, che – per la vergogna e l’umiliazione subite anche di fronte a colleghi ed amici – è dovuto ricorrere alle cure di uno psicologo. Alla donna sembra una richiesta esagerata, ma il marito insiste.

Chi ha ragione: Il marito? Che vuole recuperare i soldi spesi dallo psicologo? O la moglie? Che intende riconoscere quelle spese?

Ebbene, secondo la Cassazione, quando il tradimento si è consumato con modalità tali da ledere il decoro e la reputazione del coniuge, ad esempio nel caso sia avvenuto in modo plateale o coinvolgendo la sfera pubblica della coppia o i colleghi dell’ambiente di lavoro, è dovuto il risarcimento del danno alla salute e alla reputazione della persona tradita. Ma anche le eventuali spese mediche sostenute e la diminuzione dei guadagni per la riduzione del lavoro conseguente alla crisi psicologica.

Pertanto, ha ragione il marito tradito e la moglie deve risarcirlo per la cifra quantificata dal giudice.

Il tradimento può quindi dar diritto al risarcimento del danno quando diventa una lesione all’onore. In una nota sentenza, il Tribunale di Milano ha riconosciuto il risarcimento per via della compresenza dei seguenti aspetti:

  • un marito aveva tradito la moglie in stato di gravidanza e quindi in procinto di dare alla luce un figlio quale scelta consapevole di entrambi i coniugi;
  • peraltro, si era trattato non di un episodio eccezionale, ma di una condotta sistematica e ripetuta, tale, cioè, da dare luogo ad una vera e propria relazione parallela a quella coniugale;
  • inoltre, il futuro padre, mostrando una peculiare insensibilità, non si era astenuto dal palesare alla coniuge la propria disaffezione per lei ed il nascituro.

In una recente sentenza la Cassazione ha chiarito che, «sebbene sia riconosciuta la possibilità di chiedere danni anche nel contesto familiare, va rigettata l’istanza avanzata dalla moglie diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per i danni psico – fisici presuntivamente subiti a seguito della separazione e dell’infedeltà del marito se, come nel caso di specie, non vi è alcuna lesione dei diritti fondamentali della persona, atteso che l’unico fatto accertato era stata la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito che però, non si era concretata in un atteggiamento atto a determinare una lesione dell’integrità fisico – psichica della moglie ovvero dei suoi fondamentali diritti» [1].

Ed ancora:

«I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha riconosciuto un risarcimento in favore della moglie che aveva dovuto subire le sofferenze per la relazione extraconiugale del marito, ampiamente pubblica e quindi particolarmente frustrante)» [2].

Si può agire contro l’amante e chiedergli il risarcimento del danno?

La giurisprudenza esclude che il coniuge tradito possa chiedere il risarcimento del danno al terzo estraneo alla coppia, ossia l’amante. Ad esempio, il Tribunale di Monza ha decretato che [3] la violazione da parte di un coniuge dell’obbligo di fedeltà non fa sorgere nell’altro coniuge il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del terzo partecipe del rapporto adulterino; non sussiste, infatti, nei terzi un dovere di astensione da ogni interferenza nella vita familiare dei coniugi.

[1] Cass. sent. n. 610/2012.

[2] Cass. sent. n. 18853/2011.

[3] Trib. Monza, sent. del 15.03.1997.

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.it

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