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Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Una comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico i cui soci o membri con potere di controllo  possono essere cittadini, piccole e medie imprese (per le quali la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e industriale principale), enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono, tramite i loro consumi, l'energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonte rinnovabile.

La CER è un soggetto giuridico autonomo il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

ll ruolo di Referente per una CER può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. 

In alternativa il ruolo del Referente può essere svolto:

  • da un produttore, membro della CER
  • da un cliente finale, membro della CER
  • da un produttore “terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352
    In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

In una CER l'energia elettrica rinnovabile viene condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, connessi alla medesima cabina primaria, grazie all'impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

cer
esempio CER

Chi può far parte di una CER?

Possono essere membri o soci con potere di controllo in una CER:

  • persone fisiche
  • piccole e medie imprese per le quali la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale
  • associazioni con personalità giuridica di diritto privato
  • enti territoriali: Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni
  • amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT, situate nel territorio dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione della CER
  • Enti di ricerca e formazione
  • Enti del terzo settore e di protezione ambientale
  • Enti religiosi

Non possono essere membri e soci di una CER:

  • amministrazioni centrali
  • grandi Imprese
  • imprese private con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00 (ma possono svolgere ruolo di produttore "terzo")

Perimetro e impianti

La CER può gestire una o più configurazioni di autoconsumo.

Tutti i punti di prelievo e immissione degli impianti nel perimetro della singola configurazione devono essere localizzati nell'area afferente alla stessa cabina primaria. La Mappa interattiva delle cabine primarie consente di localizzare le aree convenzionali e di verificare che i punti di connessione siano inclusi nell'area sottesa alla stessa cabina primaria.

Possono essere inseriti nelle configurazioni più impianti o potenziamenti di impianto a fonte rinnovabile, anche dotati di sistemi di accumulo. 

Gli impianti possono essere messi a disposizione anche da un produttore terzo, non socio o membro della CER. In ogni caso tutti gli impianti della configurazione devono essere nella disponibilità e sotto il controllo della CER. Questa condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti

Gli Impianti devono essere connessi alla rete dopo la costituzione della CER.
Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima del 24/01/2024 dovrà essere prodotta documentazione sottoscritta in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una CER e la richiesta di accesso alla tariffa dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale

Contributi in conto esercizio e in conto capitale

Le CER possono accedere ai contributi economici previsti facendo richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso al GSE.

I contributi economici in conto esercizio sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione di CER, e sono:

  • il corrispettivo di valorizzazione, definito dall'ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull'energia elettrica autoconsumata
  • la tariffa premio riconosciuta sull'energia condivisa incentivata

I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l'energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).

Per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, fino a un massimo del 40% del costo di investimento, a valere sulle risorse del PNRR. 

Requisiti

Le configurazioni di CER devono prevedere la presenza di almeno due membri/soci della CER stessa, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione.

Lo Statuto o l'atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:

  • l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari
  • i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile
  • la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale)
  • la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti
  • è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
  • l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del DM CACER, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Tratto dal sito GSE

Energia elettrica CER
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