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Contratti bancari ed assicurativi

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Presentazione sul tema: "Contratti bancari ed assicurativi"— Transcript della presentazione:

1 Contratti bancari ed assicurativi
DOCENTE: Tania Tomasi Università degli Studi di Ferrara

2 Agenda Origine, nozione, fonti e classificazioni
Cessione del credito e titoli di credito a confronto I principi relativi ai titoli di credito: - legittimazione; autonomia; letteralità

3 Origine: esigenza pratica
Il problema della mobilizzazione della ricchezza Interesse alla mobilizzazione delle posizioni creditorie, di alcuni diritti su beni (merci in deposito); degli strumenti di pagamento (tipicamente: denaro in c/c), e delle partecipazioni (es.: azioni) [la soluzione sarà: incorporazione di queste posizioni in un titolo di credito, Storicamente cartaceo, ora sempre più spesso elettronico, cioè annotazione contabile registrata elettronicamente] Le funzioni economiche: Cessione di posizioni creditorie Cessione di merci (non devo consegnare la merce) Sicurezza nei pagamenti (non devo portare denaro) Disinvestimento

4 Nozione e funzione: I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione; rappresentano un artificio giuridico che consente la mobilitazione della ricchezza, conferendo celerità e sicurezza alla circolazione del capitale, svincolandola dalla rigidità della tradizionale disciplina della cessione del credito. La disciplina dei titoli di credito cerca di omologare la disciplina sulla circolazione dei crediti a quella più agevole e sicura della circolazione dei beni mobili.

5 Cessione del credito (artt. 1260-1267 c.c.)
1.) Il cessionario acquista il credito a titolo derivativo, cioè con le stesse caratteristiche che il credito aveva presso il cedente Tutte le eccezioni che erano opponibili al cedente sono opponibili al cessionario. Rischio di non divenire titolare del credito se il cedente era in difetto di titolarità. 2.) Finchè la cessione non è notificata al debitore ceduto, il debitore si libera se paga al primo creditore. Il cessionario dovrà provare l’acquisto del credito per ottenere la prestazione. Se un credito è ceduto a più cessionari, tra questi prevale La cessione va notificata dal cessionario al debitore per evitare che questi paghi a terzi a cui il cedente abbia ulteriormente trasferito il credito.

6 Circolazione beni mobili (art. 1153 e ss. c.c.)
L’IDEA sottostante all’origine dei titoli di credito è: incorporare il diritto di credito in un «titolo», in modo che il credito circoli con le regole proprie dei beni mobili Utilizzare la disciplina dei beni mobili per la circolazione del credito incorporato nel titolo, e cioè: il possesso in buona fede vale titolo. CHI ACQUISTA UN TITOLO, EFFETTUA UN ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO E NON DERIVATIVO. L’acquirente del bene che ne abbia conseguito il possesso in buona fede è tutelato contro il rischio che l’alienante non ne sia il vero proprietario e contro ogni altra eccezione a lui sconosciuta e non risultante dal negozio.

7 Titoli di Credito Affinché la disciplina dei beni mobili (beni materiali) potesse essere applicata anche alla circolazione dei crediti (beni immateriali) era necessario conferire a questi ultimi materialità. Da ciò: creazione dei titoli di credito, cioè documenti cartacei rappresentativi dei diritti di credito in essi incorporati.

8 Normativa Disposizioni generali: artt. 1992-2002 c.c.
Disposizioni particolari: artt c.c. (titoli al portatore, all’ordine, nominativi) Leggi speciali: es. legge sulla cambiale RD n. 1669/1933; legge sull’assegno bancario RD n. 1736/1933, ecc. nb art 2001 cc di rinvio a l. speciali

9 Principi relativi ai titoli di credito
Legittimazione (art c.c.) Autonomia (art c.c.) Letteralità (art c.c.)

10 Incorporazione Il diritto di credito è associato a tutti gli effetti ad un apposito documento cartaceo (titolo) la cui presenza sarà necessaria perché il diritto (diritto cartolare) possa circolare o essere esercitato. Applicabile il principio: possesso vale titolo

11 Incorporazione Il principio dell’incorporazione comporta che:
Per provare l’esistenza del diritto è necessario il documento. Il diritto è immedesimato in esso. Per ottenere la prestazione è necessaria la presentazione del documento La distruzione del documento può comportare la perdita del diritto (salvo ammortamento) Qualsiasi vincolo sul diritto (pegno, sequestro, pignoramento) non ha effetto se non colpisce anche il titolo Con il trasferimento del documento si trasferisce anche il diritto

12 Autonomia cc Il credito cartolare è acquistato a titolo originario: ogni possessore del documento acquista la titolarità del diritto incorporato in modo autonomo dai precedenti possessori. Al possessore attuale in buona fede non saranno dunque opponibili le eccezioni (cd. personali) che il debitore vantava verso i precedenti possessori (es. dilazione di pagamento non risultante dal titolo) né il difetto di titolarità del trasferente (es. trasferente ha rubato il titolo).

13 Letteralità – 1993 cc Il contenuto del diritto cartolare è quello, e soltanto quello, risultante dal testo del titolo in cui è incorporato Titoli a letteralità completa: tutti gli elementi del diritto cartolare sono specificati nel testo (es. cambiale) Titoli a letteralità incompleta: nel testo sono richiamati ulteriori documenti che specificano il contenuto del diritto cartolare (es. azione di società)

14 Titoli Astratti e Titoli Causali
Titoli Astratti: non vi è menzione del rapporto che ha causato la creazione del titolo di credito e il contenuto del diritto cartolare è solo quello che emerge dal documento (letteralità completa) Titoli Causali: è specificata la causa di emissione del titolo (es. polizza di carico fa riferimento al contratto di trasporto). Nei titoli causali le eccezioni derivanti dal negozio originario sono opponibili a tutti i possessori successivi (letteralità incompleta)

15 Creazione dei titoli di credito
Il titolo di credito viene ad esistenza con la sua creazione: cioè redazione e sottoscrizione da parte del soggetto (debitore) nel rapporto originario. Alla creazione segue l’emissione: cioè la consegna materiale del titolo da parte del debitore al cd. primo prenditore. A questo punto, di regola, il titolo comincia a circolare.

16 Creazione dei titoli di credito (segue)
Con il rilascio del titolo al debitore fanno capo due rapporti obbligatori: Un rapporto fondamentale: derivante dalla relazione tipica intercorrente tra debitore e primo prenditore (con convenzione di rilascio o esecutiva che fissa nel titolo la prestazione dovuta) Un rapporto cartolare: scaturente dal rilascio del titolo. Differisce dal primo per la sua fonte (sottoscrizione documento); contenuto (lettera del documento) e individuazione del creditore (proprietario del documento)

17 Circolazione dei titoli di credito (segue)
Circolazione del credito è strettamente connessa alla circolazione del documento in cui è incorporato. Legittimazione all’esercizio del diritto cartolare è collegata al possesso materiale del titolo Ne consegue che: Anche in caso di acquisto a non domino il possessore in buona fede è legittimato all’esercizio del diritto e ne è il titolare legittimo se il possesso è accompagnato da valido titolo di acquisto. Il debitore è liberato pagando al possessore legittimo anche ove questi non sia l’effettivo titolare. Necessario però che il debitore ignorasse il difetto di titolarità.

18 Esercizio del diritto cartolare
Titoli al portatore (a legittimazione reale) Titoli all’ordine (a legittimazione nominale) Titoli nominativi (a legittimazione nominale)

19 Esercizio del diritto cartolare: 1) Titoli al portatore
Nel testo del titolo non è specificato alcun nome Il trasferimento del titolo e la legittimazione all’esercizio del diritto cartolare avviene con la semplice consegna o presentazione del titolo stesso È sufficiente il mero possesso del titolo

20 Esercizio del diritto cartolare: 2) Titoli all’ordine
Sono intestati ad una persona determinata Circolano con la consegna materiale del documento accompagnata dalla girata Il possessore del titolo è legittimato in base ad una serie continua di girate. È dunque necessario un possesso qualificato del titolo

21 Esercizio del diritto cartolare: 3) Titoli nominativi
Sono intestati al possessore Legittimazione si acquista con la presentazione del titolo e con la doppia intestazione del nome del possessore sul titolo e su un apposito registro tenuto dall’emittente Trasferimento mediante consegna del titolo e cambiamento della doppia intestazione È dunque necessario un possesso qualificato del titolo

22 Esercizio del diritto cartolare: 4) La girata
È l’ordine fatto dall’attuale possessore (girante) al debitore di pagare un terzo soggetto (giratario) cui viene trasferito il titolo La girata muta la legittimazione all’esercizio del diritto cartolare. Se vi sono state più girate, il possessore è legittimato in base ad una serie continua di girate La girata può essere: Piena: se è fatta al nome del giratario In bianco: se non è indicato il nome del giratario

23 Classificazione dei titoli di credito
In base ai diritti enunciati nel titolo In base alla natura dell’emittente In base al modo in cui sono creati ed emessi

24 Classificazione dei titoli di credito: 1) Diritti enunciati nel titolo
Titoli di pagamento: attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione di natura monetaria (es. cambiale, assegno) Titoli di partecipazione: conferiscono un determinato status giuridico (es. azioni di società) Titoli rappresentativi di merci: incorporano il diritto alla consegna, al possesso ed al trasferimento delle merci in essi descritte (es. fede di deposito, nota di pegno, polizza di carico, ecc.)

25 Classificazione dei titoli di credito: 2) Natura dell’emittente
Titoli pubblici: emessi dallo Stato centrale o periferico (es. buoni del tesoro) Titoli privati: emessi da un privato, persona fisica o giuridica (es. cambiale, assegno)

26 Classificazione dei titoli di credito: 3) Modo in cui sono creati o emessi
Titoli singoli: emessi individualmente di volta in volta, differenziandosi l’uno dall’altro (es. cambiale, assegno) Titoli di massa: emessi in serie e sono identici nella forma e nel contenuto (es. azioni appartenenti ad una stessa categoria, obbligazioni, titoli del debito pubblico)

27 Figure non rientranti nei titoli di credito
Figure giuridiche che, pur indicate come “titoli”, sono distinte dai titoli di credito in quanto prive dei requisiti necessari: Titoli impropri: consentono solo il trasferimento di un diritto senza osservanza delle normali forme di cessione ma non attribuiscono alcun diritto letterale ed autonomo (es. polizze di assicurazione, vaglia postale) Titoli (o documenti) di legittimazione: identificano l’avente diritto ad una prestazione, ma non sono titoli circolanti. Funzione di facilitare esecuzione del contratto approntando un mezzo di prova efficace per l’individuazione della persona del creditore (es. biglietti ferroviari, teatrali, ecc.)

28 Eccezioni cartolari Conseguenza del principio di letteralità ed autonomia è il regime delle eccezioni cartolari Al portatore saranno opponibili (art. 1993, co. 1, c.c.): Eccezioni al lui personali: eccezioni inerenti al rapporto tra lui e il debitore Eccezioni reali: Inosservanza requisiti formali prescritti per legge; Contenuto del diritto cartolare specificato nel titolo (es. illiceità prestazione, prescrizione del diritto); Falsità della firma del debitore stesso; Difetto di capacità o rappresentanza del debitore all’atto di emissione del titolo; Mancanza delle condizioni necessarie per l’esercizio del diritto cartolare.

29 Eccezioni cartolari Al portatore NON sono opponibili le eccezioni personali, salvo che non si provi che il possessore attuale abbia acquistato il titolo per danneggiare intenzionalmente il debitore (eccezione di dolo) Eccezioni personali: eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori.

30 Ammortamento Procedura finalizzata a reintegrare la legittimità dell’ex-possessore del titolo, ovvero a sancire la nullità del titolo sottratto o disperso L’ammortamento è ammesso solo per i titoli all’ordine e nominativi

31 Ammortamento: Procedura
FASE NECESSARIA Su ricorso del titolare spossessato, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile, dopo sommario accertamento, può stabilire con decreto, da notificare al debitore e pubblicato in G.U., l’ammortamento del titolo. Con ciò si toglie valore al titolo in circolazione e si autorizza il pagamento del credito al ricorrente.

32 Ammortamento: Procedura (segue)
FASE EVENTUALE La legittimazione del ricorrente è reintegrata decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di ammortamento. Se in questo periodo intervengono opposizioni da parte del detentore del titolo, verrà istruito un ordinario giudizio di cognizione volto ad accertare l’effettiva titolarità del diritto cartolare. In mancanza di opposizioni, il decreto di ammortamento passa in giudicato, consentendo al ricorrente di esercitare i suoi diritti sul debitore.

33 Ammortamento: (segue)
L’accertamento giudiziale di cui al decreto di ammortamento riguarda esclusivamente la perduta legittimazione, ma non fa stato sulla questione della titolarità. Il terzo acquirente di buona fede, anche se non ha proposto tempestiva opposizione, può agire: contro l’ammortante: se questi ha riscosso la prestazione, per ottenere la restituzione di quanto a lui spettante in quanto titolare del credito; contro il debitore: qualora abbia effettuato il pagamento con dolo o colpa grave.

34 Smarrimento e distruzione del titolo al portatore
Il proprietario spossessato di un titolo al portatore potrà solo notificare il fatto, fornendone la prova, al debitore. La sua legittimazione ad ottenere la prestazione sarà reintegrabile solo trascorso il termine di prescrizione del titolo. Il titolo continua ad incorporare il diritto e può venire legittimamente acquistato da un possessore di buona fede. Se il portatore fornisce prova di avvenuta distruzione del titolo, può ottenere dal debitore un duplicato o un titolo equivalente.

35 Leggi di circolazione Possesso qualificato:
Al portatore (semplice possesso) All’ordine (circolano mediante girata) Titoli nominativi (circolano mediante doppia intestazione) Possibile trasferimento efficace inter partes mediante girata (art. 2023) Dal possesso qualificato deriva la legittimazione ad esercitare il diritto (art. 1992) Dalla proprietà deriva la titolarità del diritto

36 Esempi di girate Per me pagate a Luigi Bianchi f.to Mario Rossi
a Luigi Bianchi Mario Rossi Girata in bianco (senza nome del giratario)

37 Serie continua di girate
Per me pagate a Luigi Bianchi f.to Mario Rossi a Luigi Bianchi a Pinco Palla f.to Luigi Bianchi


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