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L'avvocato del cuore
Matrimonio finito male e nuovi amori: come sposarsi in chiesa dopo il divorzio

Divorzio, nuova relazione e matrimonio in chiesa:  i consigli dell'esperto 

“Caro Avvocato, mi chiamo Giancarlo, ho 65 anni e 30 anni fa avevo sposato la mia ex moglie in Chiesa. Oggi siamo divorziati e sono anni che ho una nuova compagna. Il nostro desiderio sarebbe quello di sposarci. Lei è molto religiosa e non riesce ad accettare il fatto che potremmo sposarci solo in Comune. Sarebbe possibile allora sposarci in Chiesa?”

Il matrimonio celebrato in Chiesa si chiama “concordatario”. La sua definizione trae origine dal Concordato Lateranense del 1929, ossia un accordo tra Stato italiano e Chiesa Cattolica.

Poi successivamente modificato dall’accordo Stato-Chiesa del 1984, approvato e ratificato dal Parlamento italiano, con la legge n. 21/1985. In questa occasione si è stabilito che il matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto cattolico - secondo le norme del diritto canonico - acquista effetti civili in forza della sua trascrizione nei pubblici registri dello stato civile.

E, quindi, il matrimonio trascritto acquista contestualmente valore sia per la Chiesa, sia per lo Stato. Tuttavia, per la chiesa cattolica, il matrimonio è indissolubile. Per lo Stato italiano, invece, se i coniugi non vanno più d’accordo e vogliono sciogliere il vincolo matrimoniale, possono chiedere, prima, la separazione e, poi, il divorzio, acquistando lo status di divorziati.

In questo caso, il divorzio determina la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio e non di quelli religiosi. Ed è esattamente quello che è successo a Lei, gentile lettore: oggi, Lei è divorziato dalla Sua ex moglie e, quindi, sono venuti meno gli effetti civili del Suo matrimonio. Pertanto, ove volesse contrarre nuove nozze è libero di farlo, ma solo in Comune, giacchè, per la Chiesa cattolica, il vincolo religioso con la sua ex moglie è ancora valido.

Tuttavia, esistono dei casi particolari per i quali è possibile ottenere, altresì, l’annullamento del matrimonio religioso da parte del tribunale ecclesiastico (Rota Romana). Moltissime sono le cause di nullità del matrimonio concordatario: per incapacità di intendere o di volere, per ignoranza, per errore, per dolo, per violenza e timore, per impotenza, e via dicendo. Sempre motivi da riferirsi al momento di sposarsi.

Pensiamo al caso di chi si sposa perché ingannato dall’altro: se, per esempio, la sposa e/o lo sposo nascondono all’altro di essere affetti da una gravissima malattia che impedirebbe di vivere serenamente il contesto matrimoniale, l’altro può richiedere l’annullamento.

Oppure al caso di chi, uomo o donna che sia, sia incapace di avere rapporti sessuali. A quel punto, una volta ottenuta la sentenza di nullità da parte del tribunale ecclesiastico, cesseranno anche gli effetti religiosi a decorrere dalla data di celebrazione delle nozze. Ma affinché la sentenza di nullità possa acquistare valore anche per la legge italiana, bisognerà chiedere alla Corte di Appello competente di attribuirne efficacia, con un giudizio di delibazione.

Solo al termine di questo giudizio, la persona sarà davvero libera e avrà la possibilità di sposarsi in chiesa come se fosse la prima volta. Pertanto, caro Giancarlo, avendo già definito il procedimento di divorzio dalla Sua ex moglie, Lei potrà liberamente sposare la Sua nuova compagna davanti all’ufficiale di stato civile e non davanti a un ministro di culto cattolico.

Considerato che la Sua nuova compagna è molto religiosa, posso consigliarLe, ove ci siano i presupposti, di rivolgersi a un avvocato rotale, iniziare il procedimento davanti al Tribunale ecclesiastico e, all’esito della pubblicazione della sentenza di nullità del matrimonio, incardinare il giudizio di delibazione davanti alla Corte d’Appello.

Studio legale Bernardini de Pace*

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