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ELEMENTI ACCIDENTALI DEL REATO
LE CIRCOSTANZE
Le circostanze sono elementi che il legislatore considera non come elementi essenziali di un dato tipo di reato, ma
rilevanti per la valutazione di gravità del fatto.
Le circostanze vengono identificate in base ad elementi circum stant ad un fatto di reato che è già perfetto
indipendentemente da essi. Le circostanze incidono sulla commisurazione della pena in concreto.
Le circostanze si dividono in:
- attenuanti: determinano una minore gravità del reato comportando una diminuzione della pena
- aggravanti: determinano una maggiore gravità del reato e, conseguentemente, un aumento della
pena
- comuni: si trovano nella parte generale del Codice Penale e sono applicabili a tutti i tipi di reato
- speciali: sono applicabili solo a determinate fattispecie di reato (es. 576 e 625 c.p.)
- intrinseche:riguardano la condotta illecita
- estrinseche: sono estranee all’esecuzione e/o consumazione del reato
- efficacia comune: determinano un aumento o una diminuzione della pena fino a 1/3
- efficacia speciale: possono comportare a seconda dei casi, a) l’applicazione di una pena diversa da quella prevista dal
Codice penale per il reato non circostanziato; b) la determinazione di una pena in maniera indipendente da quella
ordinaria del reato; c) l’applicazione di un aumento e/o diminuzione della pena superiore a 1/3 della pena base.
- oggettive: riguardano la natura, l’oggetto, il tempo, il luogo dell’azione, nonché la gravità del danno o del pericolo e
le condizioni e qualità personali della persona dell’offeso
- soggettive: riguardano le condizioni o qualità personali del colpevole, l’intensità del dolo o il grado della colpa e i
rapporti tra agente e soggetto passivo del reato
Tutte le circostanze comuni sono a efficacia comune.
Tutte le circostanze speciali, salvo previsto diversamente, sono a efficacia speciale.
Le circostanze aggravanti comuni sono disciplinate dall'art. 61, che prevede 11 circostanze.
Le circostanze attenuanti comuni sono disciplinate dall'art. 62, che prevede 6 attenuanti.
L'art. 62-bis disciplina le circostanze attenuanti generiche “il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste
nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una
diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, coma una sola
circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62”.
E'stata quindi prevista l'applicabilità delle attenuanti generiche nel caso in cui il giudice le ritenga tali da giustificare
una diminuzione della pena. Tra gli elementi a disposizione del giudice ai fini della valutazione vi è la gravità del
reato, la capacità di delinquere del reo ecc.
Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del
massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso
dell'articolo 63, né comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;