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Diritti e libertà religiosa

Lo Stato garantisce contro ogni potenziale discriminazione ad opera delle autorità pubbliche o di determinati soggetti privati nei confronti degli orientamenti religiosi dei singoli e dei loro cambiamenti. Impone anche il divieto di effettuare indagini sulle opinioni religiose di determinati soggetti. Il diritto alla riservatezza ha trovato una più ampia tutela con il nuovo decreto legislativo 196/2003 che subordina il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili (comprensivi anche delle convinzioni religiose) al consenso dell'interessato e alla previa autorizzazione del garante. - Libertà religiosa, matrimonio, famiglia. La libertà di coscienza dei minori. Matrimonio: - È riconosciuto civilmente il matrimonio celebrato in forma religiosa con l'osservanza di determinati adempimenti. - È assolutamente libera la celebrazione puramente religiosa di un matrimonio, senza che ne conseguono gli effetti civili. In tal caso il matrimoniosarà del tutto irrilevante per la legge dello Stato.
  • È prevista la doppia concorrente giurisdizione, civile e canonica, per le cause di nullità dei matrimoni concordatari. Questo perché si vuol far fronte all'eventualità che il cambiamento di opinioni religiose di uno dei due coniugi o di entrambi non costringa le parti a sottoporsi al giudizio di un tribunale confessionale di cui non si riconosce l'autorità.
  • Un problema particolare si ha nel caso in cui la modifica di opinioni o scelte religiose da parte di un coniuge o di entrambi finisca con il provocare una crisi matrimoniale. In linea di principio, eventi di questo genere non possono indurre a riconoscere l'addebito della separazione proprio perché il mutamento di appartenenza confessionale e di opinioni religiose è parte integrante del diritto di libertà religiosa che costituisce legittimo esercizio di tale diritto. All'addebito si potrà
giuridico italiano, il divorzio è disciplinato dalla legge n. 898 del 1970. Secondo questa legge, il divorzio può essere ottenuto in due modi: per separazione consensuale o per separazione giudiziale. La separazione consensuale avviene quando entrambi i coniugi sono d'accordo nel porre fine al matrimonio. In questo caso, i coniugi devono presentare una richiesta congiunta al tribunale competente. Una volta che il tribunale ha accertato che non ci sono ostacoli legali, emette una sentenza di separazione consensuale. La separazione giudiziale, invece, avviene quando uno dei coniugi presenta una domanda di separazione al tribunale senza il consenso dell'altro coniuge. In questo caso, il tribunale valuta se ci sono motivi validi per la separazione, come ad esempio l'adulterio, la violenza domestica o l'abbandono. Una volta ottenuta la separazione, i coniugi possono richiedere il divorzio dopo un anno dalla separazione effettiva. Il divorzio può essere richiesto da entrambi i coniugi o da uno solo di essi. La richiesta di divorzio deve essere presentata al tribunale competente, che valuterà se ci sono i presupposti per il divorzio. In caso di divorzio, il tribunale può decidere sulle questioni relative ai figli minori, come la custodia, il mantenimento e il diritto di visita. Il tribunale tiene sempre conto del migliore interesse dei minori nel prendere queste decisioni. In conclusione, il divorzio è un'opzione legale per porre fine al matrimonio in Italia. Sia la separazione consensuale che quella giudiziale possono condurre al divorzio, ma è necessario rispettare le procedure e i tempi stabiliti dalla legge.

italiano sono previsti anche dei limiti alla potestà dei genitori:

  • I coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, ma tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
  • Il giudice che pronuncia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. diritto del

Dunque, l'evoluzione normativa va nel senso di riconoscere sempre più il minore all'autodeterminazione e una correlativa riduzione della potestà dei genitori nell'opera educativa.

Quanto all'affidamento della prole in presenza di crisi coniugali, ovviamente non sono accettabili provvedimenti presi in ragione della fede religiosa o dell'ateismo di uno dei coniugi. Esso va stabilito in base all'esclusivo interesse del minore e all'esigenza di mantenere la

continuità del modello educativo per evitare danni nell'equilibrio della personalità del minore. La diversità di orientamento in materia religiosa dei coniugi può comportare il ricorso al giudice, ma non è detto che la scelta del giudice sia netta e univoca, anche perché la diversità di orientamento dei genitori può essere vista come un elemento utile nell'ambito del progetto educativo della prole, nel senso che porrebbe i figli nella condizione di maturare autonomamente e consapevolmente una scelta conclusiva tra diverse opzioni, ma può anche provocare insicurezza in personalità bisognose di una visione unitaria. Pertanto l'intervento e la valutazione del giudice deve fondarsi sull'esame della situazione concreta e deve assumere l'interesse del minore come parametro da utilizzare in rapporto alla specifica personalità coinvolta nel conflitto coniugale.

Libertà religiosa, scuola pubblica,

istituzioni di tendenza Istruzione pubblica, materia di aspro conflitto tra Stato e Chiesa nell'età moderna. - La legislazione scolastica italiana è rimasta ferma per buona parte del '900 all'impostazione gentiliana del 1923, concordataria del 1929. Ed è stato il filosofo Giovanni Gentile a proporre di riconoscere alla religione una funzione morale e conoscitiva insostituibile nella prima fase di formazione. Nell'ottica di Gentile, l'insegnamento religioso non avrebbe dovuto permanere nelle scuole superiori, ma il Concordato del 1929, in coerenza con la concezione strumentale e nazionalistica della religione, propria del fascismo, estese l'insegnamento religioso anche alle altre scuole rendendolo di fatto obbligatorio. È possibile chiedere l'esonero, ma la scelta di non seguire l'insegnamento cattolico espone i giovani ad un isolamento scolastico, così da scoraggiarla. - La prima svolta nei confronti

La cancellazione dell'impostazione gentiliana si realizza nel 1985, con la cancellazione dell'insegnamento religioso diffuso nelle scuole elementari.

Ma la riforma più incisiva è quella del Concordato del 1984 che collega la libera adesione degli utenti dell'insegnamento religioso al principio della scuola. La Repubblica italiana riconoscendo il valore della cultura religiosa e dei principi del cattolicesimo, rientranti nel patrimonio storico del popolo italiano, si impegna ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di avvalersi di questo insegnamento. Nessuna scelta può dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Lo Stato riconosce il diritto, anche nelle Intese con le altre confessioni religiose (es. valdese e luterana), di rispondere alle eventuali

Richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici riguardo lo studio della religione.

Sono state introdotte altre disposizioni per rendere effettiva la libertà religiosa degli studenti (1986): è stato riconosciuto il diritto dello studente che abbia compiuto 14 anni di esercitare personalmente il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, e di compiere eventuali scelte diverse. Tale scelta deve essere effettuata ogni anno al momento dell'iscrizione alla scuola.

Lo Stato è obbligato ad assicurare l'insegnamento di religione cattolica, mentre per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l'esercizio del diritto di avvalersene crea l'obbligo scolastico di frequentarlo, mentre coloro che non si avvalgono dell'insegnamento cattolico possono scegliere liberamente se svolgere qualche attività nell'ambito scolastico o di assentarsi.

dalla scuola con il consenso della famiglia. istituzioni scolastiche-Problemi importanti sorgono per quanto riguarda le confessionali. Essendo la scuola confessionale espressione tipica della libertà religiosa collettiva, in quanto diretta a fornire una formazione orientata in senso religioso a quanti lo desiderano, è logico che essa chieda ai docenti di rispettare l'orientamento che la ispira. In questo caso i docenti subiscono una compressione del diritto di libertà per tutta la durata del rapporto che li lega all'istituzione scolastica, ma si tratta di una compressione volontaria e non discriminante (giacché un ateo convinto non chiederà mai insegnare in una scuola cattolica). La religione o le convinzioni personali rappresentano un requisito essenziale per lo svolgimento di tale attività lavorativa. Le chiese o le altre organizzazioni pubbliche hanno il diritto di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di buona

fede e di lealtà nei confronti dell'etica dell'organizzazione.le nomine

A questo proposito, l’Università Cattolica del Sacro Cuore stabilisce che dei docenti e dei dipendenti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica. Tale gradimento può essere ovviamente revocato (anche se parte della dottrina non è d'accordo) qualora la conformità dei docenti all'orientamento ideologico dell'università cessi di esistere subito dopo la loro nomina.

Per quanto riguarda gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche, questi devono essere riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e nominati dall'autorità scolastica. In questo caso, ovviamente è richiesta in linea di principio la coerenza confessionale dell'insegnamento impartito.

- Libertà religiosa e rapporti di lavoro

Esistono rapporti di lavoro che per loro natura

soggetti interessati e previa autorizzazione dell'autorità competente.

interessati e nei limiti della flessibilità

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher antonino.p16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della proprietà industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Boni Geraldina.