Bonus Riciclo e riuso: credito d’imposta 25% per imprese e autonomi

Cosa prevede il bonus riciclo e riuso destinato dal MITE alle aziende o ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Ecco la guida dettagliata per ottenere il credito d’imposta

riciclo, riuso
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Arriva il credito d’imposta per coloro che impiegano prodotti da riciclo e riuso nelle loro attività.

Il credito d’imposta viene riconosciuto a tutte le imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo che utilizzano compost, nonché prodotti semilavorati o finiti, acquistati nel 2020, che derivano per almeno il 75% della loro composizione dal riciclo di rifiuti o rottami.

Scopriamo insieme cosa prevede la misura erogata dal Ministero della Transizione Ecologica, a chi spetta e come presentare richiesta.

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BONUS RICICLO E RIUSO, COS’È

Il bonus riciclo e riuso è un credito d’imposta voluto dal Ministero della Transizione ecologica pari al 25% del costo di acquisto di prodotti semilavorati o finiti che derivano per almeno il 75% della loro composizione dal riciclo di rifiuti o rottami. Il bonus vale anche per l’acquisto di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. L’importo massimo dell’agevolazione è in entrambi i casi di 10.000 euro.

Vale solo per gli acquisti fatti nel 2020. Il bonus riciclo e riuso è disciplinato dal Decreto 6 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.297 del 15-12-2021. Le risorse complessive destinate al credito d’imposta ammontano a 10 milioni di euro.

A CHI SPETTA IL CREDITO D’IMPOSTA RICICLO E RIUSO

Il bonus riciclo e riuso spetta alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che impiegano i beni semilavorati o finiti che derivano per almeno il 75% della loro composizione dal riciclo di rifiuti o rottami. L’agevolazione vale anche per l’acquisto di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. Entrambi i tipi di prodotti dovranno essere usati nell’attività economica o professionale per poter essere ammessi come spese da agevolare.

Non possono presentare richiesta invece, coloro che hanno già fruito per le stesse spese del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 73, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tale norma istituiva infatti, un credito d’imposta pari al 36% per gli anni 2019 e 2020.

REQUISITI

Per ottenere il credito d’imposta riciclo e riuso, le imprese e i soggetti titolari di reddito che hanno acquistato gli specifici prodotti previsti dal Decreto Ministeriale 6 ottobre, devono possedere anche i seguenti requisiti tecnici:

  • il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 75% proveniente da rifiuti o da rottami per i beni;

  • la conformità ai requisiti e alle caratteristiche dell’ammendante compostato misto e dell’ammendante compostato verde, stabiliti dalla disciplina in materia di fertilizzanti di cui all’allegato 2 del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni.

Per dimostrare la conformità dei prodotti acquistati deve essere presente:

  • un’etichetta rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 765 del 2008, nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;

  • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del Regolamento (UE) n. 765 del 2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato auto dichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;

  • la dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.

Il possesso di tali requisiti tecnici deve essere dimostrato attraverso una certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto.

COME FUNZIONA IL BONUS RICICLO E RIUSO

Il bonus riciclo e riuso viene riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse. È utilizzabile solo in compensazione, dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento da parte del Ministero della Transizione Ecologica.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Non si applica il limite di 250.000 euro previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

COME RICHIEDERE IL BONUS RICICLO E RIUSO

Per ottenere il bonus riciclo e riuso, dunque il credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nell’anno 2020, i soggetti interessati dovranno usare entro 60 giorni dall’attivazione, la piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it. La piattaforma non è ancora disponibile. Sulla sua pubblicazione, le modalità e le scadenze, vi terremo aggiornati in questo articolo.

Nella domanda deve essere specificato nel dettaglio:

  • l’ammontare complessivo delle spese sostenute in relazione a ciascuna delle categorie di beni previsti nel Decreto 6 ottobre 2021;

  • ammontare del credito d’imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna delle categorie di beni previsti nel Decreto 6 ottobre 2021.

La domanda deve essere firmata digitalmente in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) dal soggetto interessato, e va corredata, a pena di esclusione:

  • dalle attestazioni e dalle certificazioni sui prodotti acquistati previsti nel Decreto 6 ottobre 2021;

  • dall’attestazione dell’effettività delle spese sostenute e dell’effettivo impiego dei beni acquistati nell’esercizio dell’attività economica o professionale;

  • per le imprese va aggiunta al plico PAdES la dichiarazione di non usufruire, per le medesime spese ammissibili, del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 73, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (credito pari al 36% per gli anni 2019 e 2020).

Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande, il Ministero della Transizione Ecologica comunicherà ai soggetti interessati il riconoscimento oppure il diniego dell’agevolazione.

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CAUSE DI REVOCA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Vi sono anche delle cause di revoca del credito d’imposta, ovvero, nel caso in cui:

  • venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti dal Decreto 6 ottobre 2021;

  • qualora la documentazione contenga elementi non veritieri;

  • sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese.

Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto 6 ottobre 2021 (Pdf 98 Kb)

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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